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L’azienda ha diramato oggi una serie di precisazioni sull’applicazione dell’accordo di rinnovo del CCNL. Si tratta di temi che vi avevamo già anticipato qui e qui tuttavia riteniamo utile, per dare la maggior diffusione possibile a informazioni e approfondimenti su tematiche tecnicamente complesse, riproporre di seguito un estratto della news aziendale.

– L’aumento definito dall’accordo per i diversi livelli di inquadramento, sarà pagato con la mensilità di dicembre 2023, con adeguamento ai nuovi importi della voce “Stipendio”, avendo a riferimento l’inquadramento rivestito nel mese di dicembre.

– Sempre con la mensilità di dicembre saranno anche corrisposti sotto la voce “UT Arr Rinnovo CCNL 2023” gli arretrati degli aumenti per il periodo luglio-novembre 2023, tenendo conto dell’inquadramento posseduto in azienda alla data dell’accordo (23 novembre 2023)

– Sia per l’aumento di dicembre 2023, sia per l’una tantum, l’inquadramento rivestito è il livello indicato nel cedolino dello stipendio nella casella “qual contr”. Se è presente anche un grado economico, individuabile nel cedolino dalla casella “qual eco”, l’aumento sarà riferito a tale inquadramento. Se è presente un Assegno di equivalente importo (AEI) o di Fungibilità l’adeguamento della voce “stipendio” viene fatto sull’inquadramento contrattuale e viene aggiornato l’importo AEI o Fungibilità sulla base della differenza tra la voce stipendio riferita al grado della “qual eco” e la voce stipendio del grado contrattuale

– Gli aumenti non assorbiranno nessuna delle voci aziendali o individuali (ad personam) percepite dai colleghi;

– Le indennità di ruolo dei Direttori, Coordinatori, Gestori e Coordinatori Operativi di Attività riconosciute ai sensi della contrattazione di secondo livello in materia di ruoli e figure professionali saranno adeguate da dicembre 2023, ma dal momento che sono pagate il mese successivo allo svolgimento del ruolo gli aumenti saranno percepiti da gennaio 2024. L’“UT Arr Rinnovo CCNL 2023” non ha invece impatto sulle indennità erogate nel periodo agosto dicembre. Gli assegni di ruolo già consolidati entro il mese di novembre 2023 non subiranno alcun aggiornamento.

– L’“UT Arr Rinnovo CCNL 2023” sarà già inserita nella base per il calcolo del TFR nella mensilità di dicembre, così come ovviamente la nuova voce Stipendio unitamente alla voce Scatti e Importo ex ristrutturazione tabellare sui cui era calcolato in precedenza il TFR

– L’assoggettamento al calcolo del TFR delle altre voci con effetto da luglio 2023 avverrà nella busta paga di gennaio 2024 per evitare che i versamenti a previdenza complementare della contribuzione volontaria che per molti dei colleghi ha la base TFR (in altri casi la base è la retribuzione imponibile INPS, che non cambia, così come non cambia la base per tutto il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 2016) possano portare ad un superamento del limite annuo di deducibilità fiscale di € 5.164,57 annuo previsto per la previdenza complementare, come sommatoria sia della contribuzione datoriale sia di quella individuale volontaria, con obbligo di assoggettare a tassazione Irpef le somme versate al fondo pensioni eccedenti il predetto limite

– Tenendo conto che a gennaio il ricalcolo poteva comportare il versamento del contributo volontario a previdenza complementare sulla nuova base TFR per il periodo luglio 2023 – gennaio 2024 con il rischio per i colleghi di un addebito non previsto (se tutti i mesi verso l’1% a gennaio avrei avuto l’addebito dell’8%) e di superare comunque nel corso del 2024 il limite di deducibilità fiscale, in data 1° dicembre 2023 è stato sottoscritto con le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. un accordo che sospende i versamenti volontari [Nota bene. Si tratta dei versamenti a carico del collega: i versamenti a carico dell’azienda non vengono sospesi e verranno effettuati in continuità per tutti i mesi del 2024] della previdenza nel periodo gennaio – marzo per tutto il personale la cui contribuzione è calcolata sulla base dell’imponibile TFR

il versamento della contribuzione volontaria al Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo riprenderà a partire dalla mensilità di aprile 2024 secondo la percentuale di contribuzione in essere a dicembre 2023, salvo che nel corso del mese di marzo 2024 i colleghi inseriscano su People una diversa percentuale di contribuzione volontaria che avrà effetto a decorrere dalla mensilità di aprile 2024. Le aliquote potranno essere variate anche, come ordinariamente previsto, nei mesi di giugno e di dicembre 2024.

 

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