L’azienda ha diramato oggi una serie di precisazioni sull’applicazione dell’accordo di rinnovo del CCNL. Si tratta di temi che vi avevamo già anticipato qui e qui tuttavia riteniamo utile, per dare la maggior diffusione possibile a informazioni e approfondimenti su tematiche tecnicamente complesse, riproporre di seguito un estratto della news aziendale.
– L’aumento definito dall’accordo per i diversi livelli di inquadramento, sarà pagato con la mensilità di dicembre 2023, con adeguamento ai nuovi importi della voce “Stipendio”, avendo a riferimento l’inquadramento rivestito nel mese di dicembre.
– Sempre con la mensilità di dicembre saranno anche corrisposti sotto la voce “UT Arr Rinnovo CCNL 2023” gli arretrati degli aumenti per il periodo luglio-novembre 2023, tenendo conto dell’inquadramento posseduto in azienda alla data dell’accordo (23 novembre 2023)
– Sia per l’aumento di dicembre 2023, sia per l’una tantum, l’inquadramento rivestito è il livello indicato nel cedolino dello stipendio nella casella “qual contr”. Se è presente anche un grado economico, individuabile nel cedolino dalla casella “qual eco”, l’aumento sarà riferito a tale inquadramento. Se è presente un Assegno di equivalente importo (AEI) o di Fungibilità l’adeguamento della voce “stipendio” viene fatto sull’inquadramento contrattuale e viene aggiornato l’importo AEI o Fungibilità sulla base della differenza tra la voce stipendio riferita al grado della “qual eco” e la voce stipendio del grado contrattuale
– Gli aumenti non assorbiranno nessuna delle voci aziendali o individuali (ad personam) percepite dai colleghi;
– Le indennità di ruolo dei Direttori, Coordinatori, Gestori e Coordinatori Operativi di Attività riconosciute ai sensi della contrattazione di secondo livello in materia di ruoli e figure professionali saranno adeguate da dicembre 2023, ma dal momento che sono pagate il mese successivo allo svolgimento del ruolo gli aumenti saranno percepiti da gennaio 2024. L’“UT Arr Rinnovo CCNL 2023” non ha invece impatto sulle indennità erogate nel periodo agosto dicembre. Gli assegni di ruolo già consolidati entro il mese di novembre 2023 non subiranno alcun aggiornamento.
– L’“UT Arr Rinnovo CCNL 2023” sarà già inserita nella base per il calcolo del TFR nella mensilità di dicembre, così come ovviamente la nuova voce Stipendio unitamente alla voce Scatti e Importo ex ristrutturazione tabellare sui cui era calcolato in precedenza il TFR
– L’assoggettamento al calcolo del TFR delle altre voci con effetto da luglio 2023 avverrà nella busta paga di gennaio 2024 per evitare che i versamenti a previdenza complementare della contribuzione volontaria che per molti dei colleghi ha la base TFR (in altri casi la base è la retribuzione imponibile INPS, che non cambia, così come non cambia la base per tutto il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 2016) possano portare ad un superamento del limite annuo di deducibilità fiscale di € 5.164,57 annuo previsto per la previdenza complementare, come sommatoria sia della contribuzione datoriale sia di quella individuale volontaria, con obbligo di assoggettare a tassazione Irpef le somme versate al fondo pensioni eccedenti il predetto limite
– Tenendo conto che a gennaio il ricalcolo poteva comportare il versamento del contributo volontario a previdenza complementare sulla nuova base TFR per il periodo luglio 2023 – gennaio 2024 con il rischio per i colleghi di un addebito non previsto (se tutti i mesi verso l’1% a gennaio avrei avuto l’addebito dell’8%) e di superare comunque nel corso del 2024 il limite di deducibilità fiscale, in data 1° dicembre 2023 è stato sottoscritto con le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. un accordo che sospende i versamenti volontari [Nota bene. Si tratta dei versamenti a carico del collega: i versamenti a carico dell’azienda non vengono sospesi e verranno effettuati in continuità per tutti i mesi del 2024] della previdenza nel periodo gennaio – marzo per tutto il personale la cui contribuzione è calcolata sulla base dell’imponibile TFR
il versamento della contribuzione volontaria al Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo riprenderà a partire dalla mensilità di aprile 2024 secondo la percentuale di contribuzione in essere a dicembre 2023, salvo che nel corso del mese di marzo 2024 i colleghi inseriscano su People una diversa percentuale di contribuzione volontaria che avrà effetto a decorrere dalla mensilità di aprile 2024. Le aliquote potranno essere variate anche, come ordinariamente previsto, nei mesi di giugno e di dicembre 2024.
Buongiorno. Una domanda, per favore: il TFR versato a Fondo Pensione NON concorre alla determinazione del limite annuo di deducibilità fiscale (€ 5.164,57), ricordo bene? Grazie.
Ricordi benissimo
Buongiorno, ho necessità di un chiarimento: fino al mese di novembre sono stata beneficiaria dell’esonero Eson. dip. L.234/21-INPS. Con l’aumento contrattuale non sarò più beneficiaria di questo provvedimento. La mia domanda è: la tantum che mi verrà riconosciuta a far data da luglio 2023 comporterà un ricalcolo di questo beneficio e quindi un conguaglio in negativo? In poche parole: mi verrà tolto quanto mi avevano dato in quanto beneficiaria del provvedimento? grazie
L’esonero Eson. dip. L.234/21-INPS è calcolato mese per mese e non è mai soggetto a conguaglio, né in positivo né in negativo. Non dovrai quindi restituire nulla.
Buongiorno,
nell’ultimo punto della comunicazione si fà riferimento alla possibilità di modifica delle percentuale di contribuzione per il FONDO PENSIONE del Gruppo ISP; la possibilità ci sarà anche per il Fondo CARIPLO?
Grazie
Ciao Mariano.
Si, dovrebbe essere così. Tanto è vero che anche per gli iscritti al Fondo Pensione Cariplo in questa fase non risulta attiva in #People la funzione di variazione percentuale di contribuzione malgrado la notizia pubblicata in data 1.12.2023 sul sito internet del Fondo stesso.
Ad integrazione della risposta precedente, mi preme precisare che per gli iscritti al Fondo Cariplo agirà sostanzialmente SOLO lo slittamento della finestra utile per la variazione della contribuzione volontaria individuale e NON la sospensione dei versamenti per il primo trimestre 2024 in quanto per tale platea NON cambia la base di calcolo dei contributi (era e continua ad essere Imponibile INPS).
Buongiorno, la mia domanda riguarda invece le ore da lavorare che da 37.30 passano a 37. Come si ripercuote questo sugli orari dei part time?
Dipenderà dalle soluzioni applicative che verranno trovate nella contrattazione aziendale a decorrere da luglio 2024.
Buongiorno, nel caso di complessità superiore al livello professionale poichè il ricalcolo avverrà a maggio, come verrà considerato l’aumento? ci sarà un ulteriore conguaglio? Grazie
Le Complessità individuali dei Ruoli professionali e le collegate Indennità hanno “durata” da maggio di un anno ad aprile dell’anno successivo. Quindi, gli aumenti del CCNL verranno applicati sulle vigenti Complessità / Indennità fino ad aprile 2024 e su quelle eventualmente ricalcolate a partire da maggio 2024.
Buongiorno, come si può verificare a quanto ammonta l’imponibile su cui è stato calcolato l’accantonamento TFR sino a giugno 2023, e quale sarà la differenza a seguito dei recenti accordi contrattuali?
Si può chiedere una consulenza individuale al proprio sindacalista di riferimento. i vari territori si stanno organizzando per fornire questo tipo di informazioni.
Buongiorno sono un lavoratore fragile. So che l argomento non è pertinente al vostro messaggio ma ne il sindacato e neanche l azienda,nonostante sia stato approvato il decreto anticipi che stando alle notizie contrastanti sui media dovrebbe prolungare il diritto allo smart working fragili fino al 31/3/2024, hanno emanato comunicati. Mancano pochi giorni alla scadenza 31/12/23 e non si sa niente per il futuro. Non sarebbe possibile esaminare direttamente l argomento e fare chiarezza su di esso, visto l importanza e il fatto che riguarda molti lavoratori? Grazie.
Riportiamo qui la risposta fornita sotto una news precedente inerente l’argomento
il Decreto Anticipi 145/2023, che si collega alla Legge di Bilancio, nel suo percorso di conversione in legge è stato oggetto di numerosi emendamenti, integrazioni e correzioni, che hanno portato al testo che si sta apprestando a ricevere l’approvazione definitiva secondo le procedure previste dagli organismi legislativi competenti.
Come riportato nelle notizie di stampa, sui principali quotidiani, viene prevista la proroga al 31 marzo 2024 dello smart working nel settore privato per i genitori con figli fino a 14 anni e per i “lavoratori fragili”, ossia quei dipendenti che, sulla scorta di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.
Sarà nostra cura procedere, appena saranno disponibili tutti gli elementi relativi alla nuova normativa in relazione al testo definitivo approvato, ad effettuare i necessari approfondimenti con l’azienda per poter comunicare tempestivamente tutte le informazioni in merito alle modalità applicative che verranno seguite nel Gruppo per dare corretta attuazione alla Legge
Buongiorno,
In merito a:
“l’assoggettamento al calcolo del TFR delle altre voci con effetto da luglio 2023 avverrà nella busta paga di gennaio 2024 per evitare che i versamenti a previdenza complementare della contribuzione volontaria che per molti dei colleghi ha la base TFR (in altri casi la base è la retribuzione imponibile INPS, che non cambia, così come non cambia la base per tutto il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 2016) possano portare ad un superamento del limite annuo di deducibilità fiscale di € 5.164,57 annuo previsto per la previdenza complementare, come sommatoria sia della contribuzione datoriale sia di quella individuale volontaria, con obbligo di assoggettare a tassazione Irpef le somme versate al fondo pensioni eccedenti il predetto limite”
Cosa significa che “non cambia la base per tutto il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 2016”? Chi è stato assunto dopo dal 2016 non beneficia del ricalcolo del TFR sulle altre voci? Ovvero il TRF non torna ad essere calcolato sulla base delle voci stipendio, scatti anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare e anche sulle altri voci retributive non occasionali e non missioni?
Grazie
La base di calcolo del TFR viene ampliata per tutti i colleghi, indipendentemente dalla data di assunzione. Quello che – con le regole attuali – non cambia per gli assunti a partire dal 2016 è la base di calcolo per i contributi alla Previdenza Integrativa (il Fondo Pensione). Questo perché l’attuale Statuto del Fondo Pensione prevede il mantenimento delle attuali voci di calcolo che sono diverse a seconda della data di assunzione. Abbiamo già posto all’azienda la necessità di procedere al più presto a una revisione delle regole del Fondo Pensione. Non è un obiettivo semplice, ma siamo fortemente determinati a conseguirlo e, come detto, abbiamo già iniziato a porre il problema.
Grazie per la celere e precisa risposta.
Quindi se verso il mio TFR nel fondo, questo versamento includerà il TFR ricalcolato su tutte le voci (e quindi un importo maggiore), MA la quota versata dall’azienda al momento rimane invariata. Corretto?
Esatto. O meglio la tua quota a carico dell’azienda aumenta per altre ragioni (aumento della voce stipendio, conteggio degli arretrati, passaggio all’aliquota minima aziendale del 4% da gennaio 2024 nel caso in cui l’azienda versi per te un’aliquota inferiore al 4%), ma – per il momento – non per il ricalcolo della base imponibile.
Come vedi la materia è molto tecnica e risente di numerose variabili “individuali”. Per questo ti consigliamo di contattare il tuo sindacalista di riferimento per procedere con una verifica e consulenza previdenziale personalizzata.
Grazie per la risposta! Tutto chiaro ora.
Ho ricevuto il messaggio WA dal mio sindacalista, ma non rischiando di superare il limite di deducibilità fiscale lascio spazio ad altri per le consulenze.
Buongiorno, una conferma.
La base di calcolo per contribuzione fondo pensioni è ora comprensiva di tutte le voci che concorrono a formare la retribuzione mensile e non solo stipendio, scatti di anzianità e ex ristrutturazione? giusto?
Si, ad eccezione di quanto riconosciuto a carattere eccezionale e dei rimborsi spese. E solo per gli assunti entro il 2015.