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A integrazione e ulteriore chiarimento dei primi approfondimenti sugli effetti del rinnovo del CCNL in ISP precisiamo meglio che:

Tutte le indennità di ruolo derivanti dalla contrattazione nazionale o aziendale non solo non vengono riassorbite dagli aumenti economici del CCNL, ma vengono rivalutate in riferimento al grado superiore a cui si riferiscono. Stiamo parlando di:

  • l’«assegno mensile di equivalente importo» erogato dopo 7 anni dalla data di assunzione, pari alla differenza rispetto all’inquadramento immediatamente superiore (quindi alla differenza tra lo stipendio del 3A1L e il 3A2L);
  • l’assegno cosiddetto del 32°, così definito perché erogato dopo 32 anni di servizio con la funzione di garantire a tutti almeno il trattamento economico del 3A4L;
  • le indennità di ruolo che assicurano il trattamento economico dei livelli correlati ai ruoli disciplinati dai relativi accordi (per esempio l’accordo su ruoli e percorsi professionali).

Tutte queste indennità non vengono riassorbite e anzi vengono rivalutate perché così è previsto dagli accordi sottoscritti.

Diverso il caso degli Ad Personam (l’azienda li definisce incrementi economici di merito) che vengono erogati in via unilaterale e completamente discrezionale dall’azienda e non dipendono in alcun modo dalla contrattazione collettiva. Tecnicamente, come comunicato nelle lettere individuali di assegnazione, questi importi sarebbero riassorbibili da qualsiasi aumento e quindi anche da quelli dal CCNL. Tuttavia, a nostra richiesta di chiarimento, l’azienda ha confermato che anche in occasione dell’attuale rinnovo del CCNL, per propria decisione NON procederà al riassorbimento di questi importi, che quindi continueranno ad essere erogati nella stessa misura precedente (senza riassorbimento né rivalutazione).

QUI IL DOCUMENTO IN PDF

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