A margine dell’incontro con l’ingegner Proverbio, di cui vi abbiamo dato conto qui, abbiamo affrontato alcuni temi specifici. In particolare:
CESSIONE UTP
L’Azienda ci ha confermato che sta considerando opzioni strategiche riguardanti i crediti classificati come inadempienze probabili (UTP – Unlikely To Pay) e che in tale ottica ha firmato un accordo non vincolante con Prelios, ma che in nessun caso queste operazioni comporteranno la cessione né di colleghi, né di “piattaforme operative”. In ogni caso abbiamo chiesto all’azienda un incontro per valutare in modo specifico le ricadute sui lavoratori che attualmente si occupano di UTP.
DAL 1° APRILE VERRA’ BLOCCATA LA PROCEDURA AZIENDALE PER LA RICHIESTA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
L’INPS con Circolare numero 45 del 22-03-2019 ha stabilito che a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti devono essere presentate direttamente ed esclusivamente all’INPS stessa in modalità telematica tramite il proprio PIN dispositivo oppure mediante un patronato (qui trovate l’elenco dei patronati INCA/CGIL che sono già a disposizione degli iscritti). In ogni caso è esclusa tassativamente la possibilità di presentare la domanda assegni familiari tramite le aziende. In ragione di ciò la procedura Assegni familiari di Intesa Sanpaolo verrà chiusa definitivamente dal 1° aprile. Seguiranno comunicazioni in relazione alla gestione delle pratiche presentate all’azienda entro tale data.
NUOVA PROCEDURA INSERIMENTO INDENNITA’ DI RISCHIO
L’azienda ci ha comunicato di aver rilasciato una nuova procedura per il “caricamento” dell’indennità di rischio, la cui caratteristica principale è di procedere a una “verifica automatica” della coerenza di quanto imputato con l’effettivo orario di cassa previsto per ciascun punto operativo, questo allo scopo di prevenire imputazioni errate.
RICHIESTA DI VERIFICA DELL’IMPATTO DEL DECRETO IN MATERIA PENSIONISTICA SULL’ESODO ATTUALMENTE IN CORSO
Abbiamo reiterato la richiesta già presentata in occasione dell’incontro con il dottor Strano (ve ne avevamo dato conto qui) di verificare l’impatto del decreto in materia pensionistica in modo da poter garantire pari opportunità di uscita a coloro che hanno i medesimi requisiti maturati entro il 31/12/2023. L’Azienda ha nuovamente dichiarato la propria disponibilità ad una verifica di compatibilità non appena sia chiaro e definito il quadro normativo e le conseguenti ricadute economiche.
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Scusate, forse la domanda è banale ma… da ieri il “decretone” che ha introdotto quota 100 è legge! Cosa altro occorre perché il quadro normativo sia “chiaro e definito”? Giusto per chiarire, io sono uno di coloro che hanno aderito all’esodo, maturando il diritto a pensione (di vecchiaia) proprio a dicembre 2023… Il vostro recente opuscolo “guida a quota 100” è abbastanza tranquillizzante per coloro che sono nella mia posizione ma… mi piacerebbe avere finalmente una risposta ufficiale e definitiva, e non capisco davvero cos’altro si aspetti per fornirla!
Non è chiaro – nel senso che c’è solo una circolare INPS, mentre il decreto non affronta la questione – se le nuove disposizioni in materia di cancellazione della speranza di vita e sua sostituzione con le finestre mobili si applichi o meno a coloro che sono già in esodo ma non hanno ancora maturato il diritto pensionistico. Ovviamente tale applicazione o meno comporta diversi risvolti economici rispeto al costo degli esodi e – di conseguenza – sulla misura del montante disponibile per eventuaali anticipi delle uscite / allargamento della platea.
Esiste la possibilità, come previsto dal DL, che sia attivato anche uno scivolo per chi raggiungesse quota100 entro il 31/12/2021?
E’ stato preso in considerazione dalla delegazione trattante?
Il Decreto prevede l’attivazione di Fondi collegati alla quota 100 a specifiche condizioni diverse da quelle previste dal Fondo del Credito. L’azienda ha dichiarato ufficialmente di non essere disponibile all’attivazione di tali Fondi.
Quindi, se ho capito bene, l’Azienda non intenderebbe inserire nell’esodo anche chi, non avendo i requisiti prima previsti (vecchiaia o anticipata Fornero entro Dicembre 2023), avrebbe invece i requisiti previsti da Decreto “quota 100” (entro 3 anni)? Dunque, in cosa consiste la disponibilità aziendale a “garantire pari opportunità di uscita”?
Non è così. Proviamo a fare chiarezza sulla situazione attuale del rapporto “novità previdenziali” / “esodo”.
1) “Quota 100” NON influisce in alcun modo sull’esodo in corso. Le previsioni di “Quota 100”, per espressa norma del Decreto previdenziale, NON si applicano agli esodi in corso.
2) Influisce invece la cancellazione delle aspettative di vita e la sostituzione con le finestre mobili. Questo determina un pensionamento anticipato di due mesi e una minore contribuzione per cinque mesi.
3) Non è ancora chiaro se le previsioni del punto 2) si applichino solo a coloro che devono ancora andare in esodo o anche a coloro che ci sono già andati ma non sono ancora in pensione.
4) Finché non sarà chiarito il punto 3) non è possibile quantificare il “risparmio” aziendale derivante dalle nuove disposizioni previdenziali.
5) In attesa di aver definito il punto 4), abbiamo comunque già ottenuto che tutto il risparmio aziendale (in qualsiasi misura venga a determinarsi) verrà utilizzato interamente per “ampliare” le previsioni dell’esodo in corso.
6) Al momento non c’è stata alcuna disponibilità / dichiarazione / interesse aziendale a definire come “spendere” concretamente i risparmi del punto 4).
7) Come spendere concretamente il risparmio di cui al punto 4) verrà definito in un apposito accordo sindacale con l’azienda.
8) Il riferimento a “garantire pari opportunità” per l’accesso al fondo è una dichiarazione di parte sindacale (in particolare della FISAC) come precondizione di equità da mettere alla base dell’accordo di cui al punto 7). In altre parole, qualsiasi criterio venga adottato, dovrà prevedere un canale di accesso aperto a tutti sulla base di requisiti misurabili e oggettivi, senza elementi di discrezionalità o di canali preferenziali.
Buongiorno, vi chiedo un chiarimento rispetto ai risparmi del punto 2). Si dice che il risparmio da parte dell’Azienda è di 5 mesi di contribuzione e di 2 mesi di pensionamento anticipato. Ma il risparmio effettivo dovrebbe essere ben più ampio in quanto la tabella dell’aspettativa di vita (ora congelata fino al 2026) al momento della sottoscrizione dell’accordo prevedeva per i pensionamenti del 2021/2022 43 anni e 6 mesi, e per i pensionamenti del 2023 43 anni e 8 mesi. Per cui i risparmi aziendali, ad esempio sul 2023, sono di 10 mesi di contribuzione e di 7 mesi di pensionamento anticipato.
Grazie
Nella nostra risposta abbiamo fatto riferimento all’ultima novità introdotta in tema previdenziale. Ovviamente si somma alle precedenti. I modi in cui si somma e per quali soggetti trovano aplicazioni le varie fattispecie dovrebbe stabilirlo il Ministero, i “conteggi” veri e propri sono di competenza dell’INPS. Proprio questo affastellarsi di norme e competenze sta rendendo molto faticoso addivenire a elementi economici certi e questa è la ragione del posticipo dell’accordo che dovremo stipulare.
Grazie, ora la situazione è più chiara, in attesa che si definiscano i passaggi successivi. Credo sia importante che la Delegazione sindacale si attivi per ottenere un Accordo che stabilisca un ampliamento delle previsioni dell’esodo in corso con allargamento della platea (peraltro, mi pare di capire che anche l’Azienda ragiona in ottica di ulteriore riduzione dei costi nei prossimi anni).
Ci siamo già attivati. Come di tutta evidenza l’azienda avrebbe molto voentieri considerato un “risparmio vero” le rivenienze delle nuove norme previdenziali, e solo il nostro intervento lo ha trasformato in un “tesoretto” da destinarsi all’ampliamento dell’esodo.