Come vi avevamo annunciato qui, fino al 30 aprile i colleghi con familiare convivente (coniuge/unito civilmente, convivente di fatto, figli o equiparati, ovvero genitori, fratelli o sorelle, minori affidati), con disabilità in situazione di gravità e a carico – secondo il criterio a suo tempo seguito per la corresponsione degli assegni familiari – possono presentare la domanda per il riconoscimento delle provvidenze in argomento, tramite #People > Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative > Provvidenze per familiari con disabilità in situazione di gravità.
La richiesta può essere presentata anche per i figli a carico del coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto, con disabilità in situazione di gravità purché presenti nello stato di famiglia del dipendente.
Come previsto dalle “Regole in materia di provvidenze economiche per familiari con disabilità in situazione di gravità”, è possibile richiedere una sola provvidenza annuale per ciascun familiare destinatario in un’unica modalità:
1 – se si è in possesso di certificazione medica di non autosufficienza, si potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute per i servizi di assistenza per lo stesso familiare, per un importo massimo di euro 5.000.
Tale somma potrà essere utilizzata esclusivamente per ottenere il rimborso delle spese indicate nelle Regole e sarà accreditata sullo specifico “Conto Sociale familiari non autosufficienti”.
Questa modalità non prevede alcuna successiva monetizzazione, anche parziale, dell’eventuale importo residuo.
2 – se non si è in possesso della dichiarazione di non autosufficienza, oppure se la richiesta è a favore del figlio del coniuge/unito civilmente o del convivente (anche adottato o in affidamento), si potrà richiedere la corresponsione di una somma annua una tantum di euro 5.000 lordi, che verrà erogata con la prima mensilità utile a partire dallo stipendio del mese di giugno.
Accedendo alla funzionalità in #People, il dipendente dovrà selezionare il familiare convivente per cui richiedere la provvidenza e allegare:
1 – certificati e verbali medici, attestanti lo stato di gravità senza alcuna indicazione della diagnosi, a scelta tra quelli indicati nell’elenco seguente:
– certificazione medica rilasciata dalla competente Commissione medica ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992;
– certificati medici, purché rilasciati da strutture pubbliche, dai quali risulti un’invalidità civile totale e permanente al 100%;
– certificati medici che comprovino lo stato di “cieco assoluto” ovvero lo stato di “sordo” del familiare per il quale si desidera richiedere la provvidenza;
– sentenze del tribunale che pronunciano definitivamente la situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104 – 05.02.1992;
2 – certificazione attestante l’indennità di accompagnamento per figli minori beneficiari;
3 – autocertificazione relativa allo stato di relazione con il dipendente, integrata, in caso di richiesta di provvidenza per il figlio del coniuge, dell’unito civilmente o del convivente di fatto, della parte di autocertificazione attestante l’inserimento nel proprio stato di famiglia;
4 – attestazione comprovante la sussistenza del requisito reddituale per i familiari maggiorenni con documentazione idonea (ad esempio dichiarazione dei redditi del familiare riferita all’anno precedente).
Solo in caso di impossibilità all’utilizzo della funzionalità online, si potrà inoltrare, sempre entro e non oltre il 30 aprile, la richiesta tramite modulo, via mail alla casella provvfamiliaricondisabilitainsituazionedigravita@intesasanpaolo.com, allegando tutta la documentazione necessaria.
Maggiori informazioni sono consultabili nel portale #People > Normativa HR > Schede Normative > Disabilità > Provvidenze economiche per familiari con disabilità in situazione di gravità.
È sempre possibile chiedere chiarimenti o supporto attraverso il portale #People > Assistenza > #People – Servizi amministrativi – Richieste amministrative > Provvidenze per familiari con disabilità in situazione di gravità.
Buongiorno,
in UBI era presente la medesima provvidenza in parola, con il medesimo importo di euro 5.000, per tutte le casistiche (non era prevista la casistica della non autosufficienza con il rimborso spese previsto in ISP). L’importo di 5.000 euro, però, in UBI veniva erogato come liberalità a nome del disabile grave, con l’effetto che la somma era netta e non lorda e non impattava sull’ISEE. Praticamente in ISP per il disabile ci sono meno risorse ed un peggioramento nell’accedere alle forme di sostegno dello Stato Sociale. Si può migliorare? Grazie.
L’attuale disciplina fiscale (verificata con apposito interpello all’Agenzia delle Entrate) non consente la riproposizione del meccanismo utilizzato antecedentemente in UBI.
In caso di genitore non convivente con disabilità c’è qualcosa che posso fare? Tutto quello che ho letto prevede di essere nello stesso nucleo famigliare, purtroppo. Grazie.
La norma attuale prevede la convivenza. Al momento non sembra prevedibile una revisione di questa norma, almeno fino a scadenza della Contrattazione di secondo livello vigente.
Buongiono. Ma non è un controsenso che chi sia in possesso di certificazione (l.104/92) debba essere penalizzato, dovendo presentare spese a rimborso, mentre chi non la ha, riceve l’intera cifra a prescindere?
Forse ho interpretato male?
La modlaità “rimborso” è una opzione non obbligatoria che consente un notevole risparmio fiscale (è completamrnte esente da qualsiasi contribuzione). Può essere scelta (peraltro solo da color oche sono in possesso di una dichiarazione di non autosufficienza), ma si può in ogni caso optare per il pagamento cash. Che però, essendo sototposto a tasse econtributi, di fatto vede un dimezzamento della cifra disponibile.