Archivio Aggiornamenti Vari

Diffida RLS spegnimento acqua calda sanitaria

Al Datore di Lavoro di Intesa Sanpaolo Spa
D.ssa Paola Angeletti 

Al Responsabile Sicurezza sul Lavoro Intesa Sanpaolo Spa
Dr. Fabio Rastrelli

Al R.S.P.P. di Intesa Sanpaolo Spa
Arch. Dario Russignaga 

Ai Medici Coordinatori ISP
Dott. Maurizio Coggiola
Dott. Paolo Carrer                                                                                            

      

Oggetto: disattivazione della fornitura di acqua calda nei servizi igienici dei locali del Gruppo

Abbiamo da più parti riscontro di come l’azienda stia procedendo alla disattivazione della fornitura di acqua calda sanitaria nei locali del Gruppo.

In proposito, osserviamo che tale fornitura, essendo ovunque disponibile, era evidentemente sino a ieri valutata dall’azienda come necessaria; a nostro avviso è tuttora così, ed in proposito esprimiamo la nostra più totale disapprovazione rispetto alla decisione di sospenderla, per i motivi appresso esposti.

  1. La decisione pare essere motivata dalla necessità del risparmio energetico. Osserviamo che l’azienda, a parte roboanti proclami, non ha proceduto ad azionare davvero nessuna altra leva fra le tante a propria disposizione per migliorare la propria sostenibilità ambientale, se non programmare la disattivazione delle insegne alla sera e poco altro. Nulla, per esempio, è stato fatto dal punto di vista fondamentale della riqualificazione energetica degli immobili, né dal lato di un miglioramento delle loro caratteristiche termiche (per esempio, valutare ove possibile il recupero di calore tramite VMC, soluzione particolarmente efficace), né per il miglioramento degli impianti di climatizzazione. Di fronte a questo stato di cose, è evidente che non basta uno scintillante grattacielo in classe A per affermare che il Gruppo ISP ha fatto tutto il possibile per contribuire ad un ambiente migliore. Neppure si è progettato un provvedimento a costo zero come il ridurre l’impatto climalterante del Gruppo avvicinando il più possibile i pendolari alla loro residenza, tantomeno avviare un piano di sostituzione del parco auto aziendale con vetture elettriche. Quanto alla goccia nell’oceano del provvedimento in oggetto, se davvero l’azienda vuole operare in modo virtuoso e non fare solo cassa, provveda ad installare (si tratta di edilizia libera) dei pannelli solari termici o fotovoltaici dedicati, anziché azzerare la produzione di acqua calda sanitaria. Non è possibile che siano unicamente le lavoratrici ed i lavoratori a pagare il prezzo di un obiettivo che in astratto sarebbe condivisibile, ma non se perseguito a senso unico, per giunta pretendendo di limitare dei diritti ampiamente stabiliti dal legislatore.
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  2. Il D.Lgs. 81/2008 prevede all’Allegato IV, punto 1.13.3.1, che i lavoratori devono poter disporre “di gabinetti e di lavabi con acqua calda, se necessario”. Partendo dal presupposto che a nostro avviso rimane necessaria la disponibilità di acqua calda, non è chiaro come mai fino a ieri lo fosse anche per l’azienda ed oggi non più. E’ del tutto evidente che il mero desiderio di risparmio, dal quale pare esclusivamente motivata la decisione in oggetto, non ha nulla a che fare con la necessità richiamata dal legislatore.
  1. L’orientamento risulta confermato e rafforzato da normative locali come ad esempio le Linee Guida per i requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro (Regione FVG), disponibili a questo link: https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/Linee-Guida-Requisiti-igienico-sanitari-luoghi-di-lavoro.pdf nel quale si dispone che “i lavamani, posizionati preferibilmente all’interno del locale wc, devono essere dotati di acqua calda e fredda”. 
  1. La decisione è già stata messa in atto, in modo irregolare sul territorio nazionale, e senza alcuna consultazione preventiva dei RLS, fatto grave in quanto lesivo del nostro diritto ad esprimere le nostre valutazioni circa ogni decisione aziendale che possa avere degli impatti sulle tematiche di Salute e Sicurezza, come certamente è l’idea di chiudere l’acqua calda: provvedimento che sicuramente avrebbe necessitato di una accurata valutazione del rischio, che indagasse, per esempio, su due rischi tipici ed evidenti nel nostro lavoro, che indubbiamente si combattono con un frequente lavaggio delle mani, meglio se con acqua tiepida per evitare il rischio di dermatiti che potrebbero essere causate sia dall’acqua troppo calda che troppo fredda (eventualità quest’ultima più che probabile in caso di spegnimento dei boiler):
  • Il maneggio denaro comporta il rischio di venire a contatto con sostanze irritanti: non a caso, la Banca d’Italia tratta le banconote residue come rifiuti speciali, a causa della presenza sulla loro superficie di polveri sottili e inquinanti, come ad esempio gli inchiostri;
  • La circolazione del virus Sars-Cov2 e sue mutazioni è tutt’altro che cessata, e continua ad essere presente il rischio di entrare in contatto, con questo come con altri agenti biologici, tramite il maneggio di banconote o altri documenti o materiali precedentemente passati per altre mani, o tramite il contatto con superfici infette. Tutti i Rapporti ISS-Covid hanno sottolineato, anche rispetto alla prevenzione verso le varianti del virus, la necessità di una applicazione attenta e rigorosa della misura dell’igiene frequente delle mani, in ciò perfettamente in linea con quanto affermato dalla WHO, la quale sottolinea l’importanza per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di prevenzione e controllo sanitarie e socio-comportamentali, avendo sempre e comunque identificato fra queste l’igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate;
  • I rischi sopra prospettati sono maggiorati in caso di presenza al lavoro di persone fragili o comunque particolarmente predisposte a contagi a causa, ad esempio, di un basso livello di difese immunitarie.
  1. Conformemente alle Linee guida nazionali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, ove le caratteristiche dell’impianto lo permettano, l’acqua calda sanitaria deve avere una temperatura d’erogazione costantemente superiore ai 50°Per evitare il rischio di ustioni è necessario installare rubinetti dotati di valvola termostatica (TMV). Qualora le caratteristiche dell’impianto o il rischio ustioni non possa essere mitigato con rubinetti dotati di valvola termostatica e quindi la temperatura d’esercizio d’impianto ricada all’interno dell’intervallo di proliferazione della Legionella (< 50°C) occorrerebbe compensare questo fattore di rischio con l’implementazione di un’attività avente efficacia analoga (es. disinfezione su base continua dell’impianto, incremento degli spurghi dei serbatoi e dei flussaggi delle erogazioni): precauzioni che non ci risultano adottate sistematicamente dall’azienda. Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che disattivare la produzione di acqua calda sanitaria, pur in ottica di risparmio energetico, è evidentemente in contrasto con il diritto dei lavoratori alla prevenzione da ogni rischio, e resta pertanto un inevitabile obbligo del Datore di Lavoro continuare a renderla disponibile nei servizi igienici del Gruppo. Facciamo inoltre notare che, da un punto di vista di corretto funzionamento degli impianti, si consiglia di impostare i termostati dei boiler a temperature comprese nel range consigliato dalle norme tecniche (ossia fra 45° e 55°), indicazione peraltro perfettamente compatibile con l’applicazione delle piene tutele dal rischio legionellosi, delle quali chiediamo convintamente piena attuazione.
  1. L’assenza di acqua calda, oltre a quanto già detto, contribuisce al discomfort complessivo sul posto di lavoro: per esempio, molte persone non possono lavarsi i denti con acqua fredda per effetto di una personale sensibilità dentaria, ma esistono oltre a questa una vasta gamma di circostanze in cui disporre di acqua calda costituisce un valido contributo ad una positiva permanenza nei locali aziendali.

Alla luce di quanto sopra:

  • diffidiamo l’azienda dal continuare nel processo di spegnimento degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria;
  • chiediamo che si proceda immediatamente alla riattivazione di quelli non in uso;
  • chiediamo che si garantisca ovunque nei servizi igienici la fornitura di acqua calda.

Diversamente, non potremo fare a meno di adire ovunque le Autorità sanitarie.

Restiamo in attesa di seguito.

Milano, 20/1/2023

I RLS firmatari del Gruppo Intesa Sanpaolo

qui la lettera in pdf

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Aggiornamento ex UBI: di nuovo attiva la Piattaforma UBI For You, ma solo fino al 31 gennaio

Comunichiamo alle colleghe e ai colleghi di provenienza UBI che avessero ancora residui sulla piattaforma UBI For You, segnaliamo che dal 17 gennaio e SOLO FINO al 31 gennaio, è nuovamente possibile acquistare buoni spesa e carburante, per un massimo di €230.

L’acquisto di tali buoni eroderà la soglia per i fringe benefit per il 2023, che è tornata ad essere pari a €258,23 (ovviamente non si può ad oggi escludere che nuovi provvedimenti legislativi ne determinino l’innalzamento).

La piattaforma UBI For You cesserà definitivamente il prossimo 31 gennaio 2023 ed eventuali residui saranno destinati al Fondo pensione ISP.

Raccomandiamo quindi, in particolare nel caso in cui si avessero ancora a disposizione somme significative, di valutare, oltre ai buoni spesa e carburante (acquistabili, come precisato, nel limite di € 230) le ulteriori proposte presenti sulla piattaforma.

I sindacalisti FISAC CGIL sono come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.

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FSI: DAL 6 DICEMBRE SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE LA PRE-ADESIONE ALLA POLIZZA LTC VOLONTARIA 2023

Per tutti coloro che non hanno sottoscritto la polizza per il 2022, dal 6 Dicembre sarà attiva la procedura per dare la pre-adesione alla LTC volontaria Generali.

Chi negli scorsi mesi ha già perfezionato il contratto 2022 sul sito della compagnia non deve fare nulla, in quanto, Il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno.

L’iscritto, anche con riguardo ai familiari beneficiari, entrando in procedura potrà:

  • effettuare la preadesione per il 2023 nel caso non sia stata attivata la polizza per l’anno in corso,
  • revocare la polizza già sottoscritta per il 2022, nel caso non intenda confermare per il 2023 la copertura sottoscritta nel 2022.

 

Come fare per attivare ex novo o modificare la copertura già attivata nel 2022 :

  • Accedi alla tua “Area Iscritto”;
  • Entra in “il tuo profilo”;
  • Seleziona il box “Gestione Long Term Care”;
  • Seleziona/deseleziona l’apposita casella di fianco a ciascun nominativo per attivare/revocare la copertura LTC Volontaria.

La LTC volontaria interviene nel caso di perdita dell’autosufficienza a causa di infortunio, malattia o deterioramento psico-fisico dovuto all’invecchiamento; con una contribuzione aggiuntiva di 68 euro annui è possibile:

  • incrementare la protezione per sè;
  • estendere la copertura agli altri componenti del nucleo familiare iscritto al Fondo.

 

Tutte le informazioni sono disponibili nel box “Long Term Care“; accedendo alla propria Area Iscritto > il tuo profilo > Gestione Long Term Care sono consultabili tutte le coperture in essere per il nucleo familiare.

 

 

CONGEDO PARENTALE: ONLINE LA PROCEDURA SUL SITO INPS

Finalmente è online la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori del settore privato, per gli iscritti alla Gestione Separata e per le domande di congedo facoltativo del padre in base a quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2022 n° 105 in vigore dal 13 agosto scorso (ve ne avevamo parlato qui).

Le domande di congedo parentale possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e la data di pubblicazione del messaggio Inps (08/11/2022). Per i periodi di congedo parentale successivi alla data di pubblicazione del messaggio, le domande devono essere presentate, come al solito, prima dell’inizio del periodo di fruizione.

L’Inps precisa che, per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.

Per gli approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Guida Maternità e Paternità e la nostra esperta in materia Claudia Stoppato è a vostra completa disposizione per chiarimenti e consulenze. 

Vi ricordiamo che potete contattare anche i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti).

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DECRETO AIUTI-TER: L’UNA-TANTUM DI 150 EURO PER REDDITI FINO A € 1.538

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Aiuti-ter), ha previsto in favore di lavoratrici/lavoratori che nel mese di novembre 2022 percepiranno una retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali) fino a 1.538 euro una indennità una tantum di 150 euro.

Nel nostro settore il limite di reddito fissato dalla norma ha come conseguenza che questo nuovo bonus spetterà a un numero di colleghe/i assolutamente esiguo.

Riteniamo comunque opportuno fornire in forma schematica le principali informazioni sulla misura, anche perché di possibile interesse per eventuali familiari con livelli retributivi più bassi.

Nel documento in PDF trovate tutti i dettagli

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FSI: LTC VOLONTARIA – PER NON PERDERE LA COPERTURA, COMPLETARE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA ENTRO 31 OTTOBRE

Per non perdere la copertura, tutti coloro che hanno effettuato la preadesione alla Long Term Care volontaria devono necessariamente sottoscrivere la polizza entro il 31 ottobre 2022.

La sottoscrizione del contratto deve essere effettuata individualmente da ciascun assicurato direttamente dal sito di Generali Italia accedendo a https://ltccuneo.azurewebsites.net/ e seguendo le indicazioni della procedura.

Prima di procedere, è necessario aver predisposto il PDF o il JPG sia della carta di identità, sia della tessera sanitaria che dovranno essere caricati nella procedura Generali.

Concluso l’inserimento dei propri dati anagrafici, la procedura richiederà di scaricare, sottoscrivere e allegare l’atto di adesione, che per gli aderenti con età superiore a 55 anni richiede anche la compilazione online del Questionario Sanitario.

Una volta effettuata la sottoscrizione, la polizza si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che potrà essere effettuata nelle finestre di riapertura della preadesione.

Per informazioni e assistenza possibile contattare l’Agenzia Generali Italia di Cuneo ai seguenti riferimenti:
Tel. 0171/456811
Mail: collettivevita@generalicuneo.it
Orario al pubblico: 9,00 -17,00 dal lunedì al venerdì.

 

La compilazione di TETI per la definizione della “Complessità” scade venerdì 14

Come vi abbiamo ricordato qui, il 4 ottobre  ha preso il via la Campagna annuale di rilevazione TETI valida ai fini del calcolo della Complessità individuale per i Gestori Privati, Aziende Retail, Imprese, Enti, Terzo Settore, Remoti e Agribusiness.  

Sottolineiamo ai colleghi interessati (i Gestori già in percorso e quelli che potrebbero avviarne uno) che la compilazione di TETI si conclude venerdì 14. E’ quindi fondamentale che i colleghi interessati procedano rapidamente con la compilazione di TETI e verifichino con il proprio Direttore la validazione. Ricordiamo che il Direttore può intervenire per rettificare l’autovalutazione, ma solo in casi particolari e motivati, che comunque devono essere condivisi con il collega.

Vi ricordiamo anche che abbiamo predisposto una Guida Pop che fa il punto in via specifica sulla “Complessità” dei gestori: vi invitiamo a consultarla in occasione della compilazione di TETI..

Qui il video della guida:

 

e qui il pdf

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FSI: IL 6 OTTOBRE PARTE LA NUOVA FUNZIONALITÀ IN #PEOPLE PER LA VERIFICA DEL CARICO FISCALE DEI FIGLI CON ETÀ SUPERIORE AI 24 ANNI

Come abbiamo anticipato qui, da giovedì 6 ottobre parte la nuova funzionalità in #People per verificare la posizione dei figli dichiarati fiscalmente a carico al Fondo Sanitario.

Sarà necessario accedere al seguente percorso: #People> Servizi Amministrativi> Richiesta aggiornamento carico fiscale figli maggiori di 24 anni Fondo Sanitario Integrativo.

L’iscritto dovrà verificare la posizione di ciascun figlio che alla data del 31/12/2021 aveva compiuto 24 anni di età, procedendo come segue:

  • Per FIGLIO CON ETA’ MAGGIORE DI 24 ANNI FISCALMENTE A CARICO, si deve allegare il frontespizio del modello 730/UNICO relativo all’anno 2021. Il figlio fiscalmente a carico non deve necessariamente essere convivente con i genitori.
  • Per FIGLIO CON ETA’ MAGGIORE DI 24 ANNI NON FISCALMENTE A CARICO, MA CONVIVENTE si deve comunicare la variazione con relativa decorrenza allegando il frontespizio del modello 730/UNICO relativo all’ultimo anno in cui il figlio è stato fiscalmente a carico, nonché il certificato di stato di famiglia/autocertificazione attestante la convivenza con l’iscritto.
  • Per FIGLIO CON ETA’ MAGGIORE DI 24 ANNI NON FISCALMENTE A CARICO E NON PIU’ CONVIVENTE si deve comunicare l’esclusione del figlio con relativa decorrenza. In questo caso va allegato il frontespizio del modello 730/UNICO relativo all’ultimo anno in cui il figlio è stato fiscalmente a carico, nonché il certificato di stato di famiglia storico attestante la data in cui la variazione si è verificata.

Attenzione, l’iscrizione del figlio viene meno nel caso abbia contratto matrimonio/unione civile ovvero abbia costituito unione di fatto.

Eccezionalmente, per l’anno in corso, il termine per l’effettuazione degli aggiornamenti è prorogato al 31 dicembre 2022.

 Per gli iscritti in servizio che non accedono a #People:

  • le verifiche sul nucleo familiare reso beneficiario verranno effettuate dal Fondo a partire da gennaio 2023 e le variazioni saranno da comunicare seguendo specifiche istruzioni che verranno pubblicate sul sito del Fondo.
  • nel frattempo, è pertanto necessario che ciascun iscritto verifichi la posizione dei familiari resi beneficiari e segnali le variazioni eventualmente intervenute: comunicare tempestivamente le variazioni è un preciso obbligo previsto dallo Statuto del Fondo Sanitario.

 

Dal 4 ottobre parte l’autorilevazione TETI valida ai fini di Ruoli e Percorsi Professionali

Da domani, 4 ottobre, prende il via la Campagna annuale di rilevazione TETI valida ai fini del calcolo della Complessità individuale per i Gestori Privati, Aziende Retail, Imprese, Enti, Terzo Settore, Remoti e Agribusiness. È importante ricordare che ai fini del calcolo dell’Aderenza professionale, si terranno in considerazione solo ed esclusivamente i dati raccolti tramite le Campagne attivate in ottemperanza all’Accordo sui Ruoli, come quella che parte domani, e non quelli riconducibili ad altre iniziative di aggiornamento delle conoscenze.

La complessità individuale è ciò che – tra le altre cose – determina l’avvio e/o la prosecuzione di un Percorso professionale e l’erogazione delle Indennità connesse al ruolo.

Poiché l’autorilevazione di TETI pesa per il 45% del valore complessivo degli indicatori, la sua compilazione riveste un ruolo cruciale.

Quindi, per una serie di ragioni tra le quali:

  • la preponderanza di TETI nel definire la complessità individuale,
  • il fatto che la compilazione di TETI non è un processo semplice o del tutto intuitivo,
  • la novità introdotta dall’accordo di revisione sui ruoli in base alla quale la validazione da parte dei Responsabili sarà consultabile a fine Campagna,

vi raccomandiamo davvero caldamente la consultazione della recentissima Guida POP che abbiamo dedicato proprio alla questione della Complessità per i Gestori.

Naturalmente, come sempre, i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti) sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.

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Esonero contributivo del 50% per le mamme lavoratrici che rientrano al lavoro entro il 31/12/2022

Le lavoratrici madri che riprendono l’attività entro la fine dell’anno, dopo l’astensione per congedo di maternità potranno godere, per un periodo massimo di un anno, di una riduzione pari al 50% della quota di contribuzione a loro carico, senza alcun effetto negativo dal punto di vista previdenziale. L’INPS, con Circolare n. 102/2022 pubblicata il 19 settembre, dà attuazione alla misura prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2022. La misura riguarda il settore privato ed è valevole solo per il 2022.

L’esonero contributivo si applica anche nel caso in cui la lavoratrice decida di fruire del congedo di maternità facoltativo (congedo parentale) oppure qualora il rientro avvenga al termine del periodo di interdizione post partum. In ogni caso il rientro deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

La collega non ha necessità di richiedere l’esenzione, che viene riconosciuta direttamente dal datore di lavoro: il datore di lavoro dovrà inoltrare domanda all’Inps, che verificherà i requisiti autorizzando successivamente il riconoscimento dello sgravio alla lavoratrice. La riduzione del 50% della contribuzione (l’aliquota passa dal 9,19% al 4,595%) verrà quindi applicata per un anno dal datore di lavoro in busta paga, a prescindere dall’entità della retribuzione erogata. 

Questa riduzione è cumulabile con l’ulteriore sgravio previdenziale del 2% previsto per i redditi fino a 2.692,00€ mensili.

Vi ricordiamo che per approfondire le questioni relative alla Maternità e alla Paternità potete consultare la nostra Guida MATERNITA’, PATERNITA’, ADOZIONE e AFFIDAMENTO e i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti) sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.

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FSI – DA 6 OTTOBRE PARTE LA PROCEDURA PER CERTIFICARE IL CARICO FISCALE DEI FIGLI BENEFICIARI CON ETÀ SUPERIORE AI 24

In base all’accordo del 5/11/2021 sono stati introdotti importanti cambiamenti nello statuto del Fondo Sanitario rispetto il carico fiscale dei figli. É stato stabilito che:

  • i figli resi beneficiari delle prestazioni, fino al compimento del 24° anno di età, vengano considerati familiari fiscalmente a carico;
  • a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del compimento del 24.mo anno di età venga addebitata la contribuzione prevista per i familiari fiscalmente non a carico, salvo che l’iscritto faccia pervenire, entro il 31 ottobre dell’anno successivo, idonea documentazione atta a comprovare il carico fiscale (frontespizio del Mod. 730 dell’anno precedente o del modello UNICO).
    Attenzione! L’iscrizione del figlio fiscalmente non a carico può essere mantenuta solamente se convivente con uno dei genitori.

A partire dal 6 ottobre 2022 tutti gli iscritti in servizio che accedono a #People SONO TENUTI a verificare la situazione del carico fiscale dei figli resi beneficiari accedendo all’apposita funzione in #People, da > Servizi Amministrativi > Richiesta aggiornamento carico fiscale figli maggiori di 24 anni Fondo Sanitario Integrativo.

Per tutti i figli che al 31 dicembre 2021 avevano già compiuto 24 anni e che sono dichiarati fiscalmente a carico sarà richiesto di:

  • allegare il frontespizio del modello 730/modello UNICO relativo all’anno 2021, qualora la situazione di familiare fiscalmente a carico sia confermata;
  • se il carico fiscale è variato, effettuare l’aggiornamento;
    la guida con le istruzioni operative sarà pubblicata il 5 ottobre contestualmente all’apertura della procedura.
    Eccezionalmente, per l’anno in corso, il termine per l’effettuazione degli aggiornamenti è prorogato al 31/12.

Per tutto il periodo in cui è attiva la nuova funzionalità su #People per i figli interessati dalla verifica non sarà possibile inserire richieste di variazione del carico fiscale nella procedura del Fondo.

Per gli iscritti in servizio che non accedono a #People, analoga verifica verrà effettuata a partire da gennaio 2023; nel frattempo, invitiamo tali iscritti ad accedere all’area riservata sul sito del Fondo ed a inserire gli eventuali aggiornamenti che fossero intervenuti.

 

 

COLLEGHE E COLLEGHI PROVENIENTI DALL’EX GRUPPO UBI – OGGI VI RICORDIAMO CHE…

Gli accordi sindacali sottoscritti al termine delle trattative per l’integrazione dell’ex Gruppo UBI in ISP e per il rinnovo della contrattazione di secondo livello, hanno definito un impianto normativo uniforme per tutto il personale del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Ad oggi permangono tuttavia (sia pure per un periodo limitato) alcune particolarità riferite alle colleghe e ai colleghi di provenienza UBI, alle quali sono correlate talune scadenze che riteniamo opportuno ricordare in questa nota.

Nel documento in pdf trovate tutti i dettagli rispetto il Conto Welfare UBI e Borse di Studio.

 

ASSENZA DELLA NOSTRA ESPERTA CLAUDIA STOPPATO (17 settembre – 2 ottobre)

Vi comunichiamo che Claudia Stoppato, redattrice ed esperta delle Guide:

sarà assente dal 17 settembre al 2 ottobre compresiEsclusivamente per questioni estremamente urgenti o gravi, potete nel frattempo scrivere alla casella consulenzegisp@fisac.net 

Vi ricordiamo comunque che – come sempre – i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti) sono a vostra disposizione per tutte le vostre questioni.

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Riaprono Asili e Materne. Quanto ne sai sui permessi per l’inserimento?

Stanno per riaprire gli asili nido e le scuole materne. Vi ricordate che in ISP mamme e papà hanno la possibilità di prendere permessi retribuiti per l’inserimento dei bambini all’asilo e alla materna?

Quanti sono e come funzionano questi permessi?

Sono previsti:

  • un giorno di permesso retribuito, fruibile anche ad ore, per l’inserimento di ciascun figlio all’asilo nido (un solo giorno per l’intero ciclo prescolastico al nido);
  • un giorno di permesso retribuito, fruibile anche ad ore, per l’inserimento di ciascun figlio alla scuola materna (un solo giorno per l’intero ciclo prescolastico alla materna).

Attenzione!

  • Ciascun permesso è fruibile dal 1° settembre al 30 giugno
  • Se tutti e due i genitori lavorano in ISP entrambi possono fruire dei giorni di permesso (uno a testa per ciascun figlio) nello stesso anno o in anni diversi.
  • Per figli si intendono anche i minori adottati o in affidamento preadottivo nonché i figli del coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto purché i figli risultino nello stato di famiglia del dipendente.
  • Per la fruizione occorre dare un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi

 

Come si richiedono questi permessi?

Vai in #people e clicca su servizi amministrativi

 

Clicca su richieste amministrative

 

Clicca su permessi e aspettative

 

Nel menù a tendina indica la categoria “Permesso retribuito inserimento asilo / scuola materna

 

E poi compila i vari campi che si presentano, allegando il certificato di iscrizione.

 

Ricordati che ci sono molti altri permessi per sostenere mamme e papà nelle loro esigenze di cura dei figli: consulta le nostre Guida alla conciliazione e Guida alla Maternità e Paternità per saperne di più!

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FSI, LTC VOLONTARIA – PER ATTIVARE LA POLIZZA È INDISPENSABILE SOTTOSCRIVERLA

Ricordiamo che per attivare la polizza LTC volontaria la semplice preadesione NON È SUFFICIENTE!

Coloro che hanno effettuato la preadesione (ne avevamo parlato qui) devono necessariamente procedere con il perfezionamento del contratto.

La sottoscrizione della polizza deve essere attuata da ciascun assicurato (sia l’iscritto, sia gli eventuali familiari indicati nella preadesione) individualmente nella procedura della compagnia, accedendo al seguente Link: https://ltccuneo.azurewebsites.net/.

Prima di iniziare è necessario aver scannerizzato in formato PDF/JPG sia la carta di identità, sia la tessera sanitaria che dovranno essere caricati tramite upload nella procedura.

Le persone aventi il CCNL del Credito (quindi, coperti per la non autosufficienza dalla CASDIC) e le persone che hanno analoghe coperture devono dichiarare tale condizione nell’atto di adesione nella sezione “Bisogni assicurativi e altre coperture”.

Concluso l’inserimento dei propri dati anagrafici, la procedura richiederà di scaricare, sottoscrivere e allegare tramite upload l’atto di adesione che per gli aderenti con età superiore a 55 anni richiede anche la compilazione online del Questionario Sanitario.

La decorrenza della copertura è 01/01/2022.

Per facilitare l’utilizzo della procedura, Generali Italia ha predisposto la GUIDA ADESIONE.

Per tutte le informazioni di interesse è possibile contattare l’Agenzia Generali Italia di Cuneo ai seguenti riferimenti:

Tel. 0171/456811
Cell. 348/3983661

Mail: collettivevita@generalicuneo.it

Orario al pubblico: 9,00 -17,00 dal lunedì al venerdì

 

La nuova Guida Pop per i Neoassunti: “Idee per orientarsi”

Come preannunciato, proseguiamo con la pubblicazione delle nostre Guide Pop: una sintesi delle normative di riferimento da ascoltare o sfogliare, per avere gli elementi fondamentali dell’argomento. Informazioni snelle e semplici: poi per approfondire, è sempre possibile consultare la nostra Guida completa.

Oggi è il turno delle Idee pe orientarsi, dedicata ai Neoassunti. Qui il video:


e qui il pdf.

Visto il favore che questa modalità sembra incontrare, poco a poco produrremo una serie di nuove “Guide Pop” su vari argomenti: stay tuned. 🙂

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Da oggi chi ha un reddito entro i 35.000€ può chiedere il bonus trasporti

Da oggi, 1° settembre è possibile richiedere il “Bonus trasporti” previsto dai decreti Aiuti e Aiuti-bis per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali

Il provvedimento, rivolto a famiglie, studenti, lavoratori e pensionati consiste in un (unico) contributo fino a 60 € per acquistare un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Nel dettaglio, il Bonus trasporti è riconosciuto alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000€. Nel caso di figli fiscalmente a carico, sarà uno dei genitori a dover provvedere alla richiesta di competenza del figlio minorenne, mentre il figlio maggiorenne dovrà provvedere direttamente alla richiesta. Sarà possibile richiedere l’agevolazione tramite SPID o CIE e successivamente acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria, mostrando, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto telematicamente.

Per la richiesta occorre accedere allo specifico sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/, attraverso il quale si può presentare domanda online, per sé stessi o per un minorenne a carico.

Il termine scade il 31 dicembre 2022, ma considerato che le risorse stanziate sono limitate, è consigliabile affrettarsi, dotandosi (nel caso non si fosse già provvisti) di SPID o CIE (il sito https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ contiene anche istruzioni al riguardo).

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DECRETO AIUTI-BIS: LE PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER LAVORATRICI/LAVORATORI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi, 10 agosto, il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, c.d. Decreto “Aiuti-bis”.
La CGIL ha espresso un giudizio complessivamente critico sul provvedimento, osservando che se da un lato esso contiene alcuni interventi che vanno nella direzione richiesta dalle Organizzazioni sindacali, le misure introdotte risultano in generale del tutto insufficienti rispetto alla necessità e all’urgenza di fronteggiare la crisi in atto nel Paese.
Di seguito, nel documento in pdf, riteniamo comunque utile sintetizzare principali aspetti di possibile interesse per lavoratrici e lavoratori del nostro settore, riguardanti in particolare lo sgravio contributivo per redditi fino a 2.692€ e l’aumento della soglia esente per i c.d. fringe benefit.

Qui il documento in pdf con tutti i dettagli

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IL DL 105 e le novità su CONCILIAZIONE E CONDIVISIONE (congedi e permessi per genitori e prestatori di assistenza)

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della Direttiva UE “relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”. Avevamo già preannunciato i contenuti di massima qui.

L’entrata in vigore del provvedimento – il cui obiettivo ambizioso è “migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare” – è stata fissata nel 13 agosto prossimo. 

Il decreto interviene su leggi e decreti legislativi già esistenti tra cui il Testo Unico sulla maternità e sulla paternità e la Legge n. 104/1992.

Anticipando il consueto aggiornamento delle nostre Guide, con la presente nota ci proponiamo di fornire una prima sintesi delle norme più rilevanti del provvedimento , riferite in particolare all’ambito del lavoro dipendente.

Premesso che in molti casi occorrerà attendere l’emanazione delle consuete Circolari INPS per consentire l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni, nel messaggio n. 3066 del 4 agosto, l’INPS ha precisato che – in attesa dei necessari aggiornamenti informatici – già a partire dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto) sarà comunque possibile fruire dei congedi parentali in base alla nuova normativa, presentando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzare successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Qui il pdf con il dettaglio puntuale delle novità

LONG TERM CARE VOLONTARIA – DA OGGI È POSSIBILE SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA

Generali Italia ha reso disponibile la procedura di sottoscrizione della polizza LTC Volontaria, quindi coloro che hanno effettuato la preadesione (ne avevamo parlato  qui) devono procedere con il perfezionamento del contratto.

La sottoscrizione del contratto deve essere effettuata da ciascun assicurato (sia l’iscritto, sia gli eventuali familiari indicati nella preadesione) individualmente nella procedura della compagnia, accedendo al seguente Link: https://ltccuneo.azurewebsites.net/.

Prima di iniziare è necessario aver scannerizzato in formato PDF/JPG sia la carta di identità, sia la tessera sanitaria che dovranno essere caricati tramite upload nella procedura.

Concluso l’inserimento dei propri dati anagrafici, la procedura richiederà di scaricare, sottoscrivere e allegare tramite upload l’atto di adesione che per gli aderenti con età superiore a 55 anni richiede anche la compilazione online del Questionario Sanitario.

La copertura decorre dall’1.1.2022.

Entro la fine dell’anno corrente, la procedura di preadesione verrà nuovamente resa disponibile per:

  • dare la facoltà a chi non ha aderito di sottoscrivere la polizza per l’anno 2023;
  • modificare, con decorrenza dal 1.1.2023, la situazione delle coperture attivate per il proprio nucleo familiare.

 

Per facilitare l’utilizzo della procedura, Generali Italia ha predisposto la GUIDA ADESIONE.

Per tutte le informazioni di interesse è possibile contattare l’Agenzia Generali Italia di Cuneo ai seguenti riferimenti:

Tel. 0171/456811
Cell. 348/3983661

Mail: collettivevita@generalicuneo.it

Orario al pubblico: 9,00 -17,00 dal lunedì al venerdì

 

Lettera RLS: richiesta confronto sulle misure precauzionali da adottare in questa fase pandemica

Al   Datore di Lavoro di Intesa Sanpaolo Spa
Dr. Fabio Rastrelli 

Al   R.S.P.P. di Intesa Sanpaolo Spa
Arch. Dario Russignaga

Ai  Medici Coordinatori ISP
Dott. Maurizio Coggiola
Dott. Paolo Carrer                                                                      

Oggetto: richiesta confronto sulle misure precauzionali da adottare in questa fase pandemica

 In data 30/6/2022, dopo un intenso confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali (tranne ABI, a quanto consta), è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che proroga e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Il testo aggiorna le misure di prevenzione dal contagio da adottare in questa fase pandemica, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, dal ministero della Salute nonché della legislazione vigente, e a tal fine contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio adeguati all’attuale situazione epidemiologica, caratterizzata dall’estrema diffusione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità, con l’imperativo di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

Il testo, già operativo, è di fatto l’attuale standard di riferimento per tutti i luoghi di lavoro nel Paese: si tratta di un Protocollo più snello rispetto ai testi precedenti, caratterizzato da una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un “liberi tutti”, a maggior ragione vista la fortissima impennata dei contagi che caratterizza questo periodo.

Le misure rese cogenti riguardano l’informativa, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro sul rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Di particolare rilievo l’attenzione posta sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, il cui uso può essere reso obbligatorio, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi.

Come i precedenti protocolli a firma del Governo e parti sociali, le misure indicate diventano applicabili ex lege in ogni contesto lavorativo ed a tal fine non ha rilevanza la mancata firma dell’ABI: principio già ampiamente sancito.

Chiediamo pertanto che l’azienda convochi i RLS per un confronto sul tema e, considerata la fase di particolare virulenza, chiediamo che vengano nuovamente forniti i dati epidemiologici su base settimanale e che ai confronti ed alle riunioni di aggiornamento possano partecipare tutti i RLS del Gruppo.

In attesa di seguito, cordiali saluti.

qui la lettera in pdf

Erogato oggi l’anticipo rimborso oneri fiscali Lecoip: N.B. verrà trattenuto sulla busta paga di luglio

L’azienda ha provveduto oggi a effettuare il bonifico con cui si fa carico della maggiore tassazione derivante dall’assegnazione del Piano LECOIP 3.0 .

Nello specifico gli oneri fiscali sono rimborsati tramite il ricavato della vendita delle azioni “Sell to cover” che abbiamo ricevuto sul  conto corrente di appoggio del Deposito Amministrato. Tali azioni sono attribuite a seguito dell’assegnazione del Piano LECOIP 3.0 e sono immediatamente vendute come rimborso anticipato per gli oneri fiscali legati all’operazione. Gli oneri fiscali saranno trattenuti nel cedolino del mese di luglio (27 luglio 2022) e, nel caso di incapienza del cedolino (il caso in cui la cifra che il collega ha ricevuto oggi sia più alta del valore netto dello stipendio di luglio), il saldo negativo sarà addebitato sul c/c di accredito del ricavato della vendita delle “Sell to cover“.

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Lettera RLS su temperature minime in ambienti di lavoro durante la stagione calda

Al   Datore di Lavoro di Intesa Sanpaolo Spa Dr. Fabio Rastrelli 

Al   R.S.P.P. di Intesa Sanpaolo Spa Arch. Dario Russignaga

 Ai  Medici Coordinatori ISP Dott. Maurizio Coggiola e Dott. Paolo Carrer

Oggetto: temperature minime in ambienti di lavoro durante la stagione calda

Durante la recente riunione periodica art. 35 del D.Lgs 81/2008 abbiamo appreso che l’azienda ha deciso, unilateralmente e senza alcun confronto preventivo, di allargare al proprio ambito le indicazioni contenute nel cosiddetto Decreto Bollette (Legge 27 aprile 2022, n. 34), che prevede, peraltro per i soli edifici della Pubblica Amministrazione, dal 1/5/2022 al 31/3/2023, che la media ponderata della temperatura misurata nei singoli ambienti non superi i 19 gradi centigradi in inverno e non sia inferiore ai 27 gradi in estate. Peraltro, non si è fatto cenno al fatto che il Decreto citato preveda un margine di due gradi di tolleranza (ad es. in estate sono tollerabili 25 gradi ed in inverno 21).

Il RSPP ha motivato la decisione di applicare tali restrizioni nei nostri ambienti, pur in mancanza di obbligo di legge, in quanto tale misura diminuisce l’impatto ambientale del Gruppo, da lui definito “una impresa energivora”.

L’emergenza climatica rappresenta un elemento prioritario anche per tutti noi lavoratori; tuttavia non cogliamo alcun segnale di volontà nel riqualificare le poche filiali sopravvissute agli accorpamenti, o le direzioni: né strutturalmente con isolanti, né attraverso impianti fotovoltaici o di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata, utile nel recuperare non solo il calore d’inverno ma anche il fresco prodotto in estate), né tramite la sostituzione degli impianti di climatizzazione più obsoleti ed energivori con altri più efficienti, né con altre soluzioni innovative che possano compensare almeno in parte il disagio al quale l’azienda vorrebbe esporre il personale, in un contesto nel quale si va incontro ogni anno ad estati sempre più torride, con temperature esterne sovente ben oltre i 40°.

La proposta di modificare le temperature impostate addossa l’intero carico di questo minimo abbozzo di transizione ecologica unicamente sulle spalle dei lavoratori e riduce la tematica green ad un mero aspetto di risparmi di scala; occorre invece fornire atti concreti che possano intervenire positivamente sugli aspetti di sostenibilità.

Le decisioni comunicateci renderanno con buona probabilità difficilmente vivibili molti ambienti di lavoro in Intesa Sanpaolo, per vari motivi:

  • molti impianti di climatizzazione presenti nei nostri ambienti di lavoro sono vetusti o non particolarmente performanti;
  • l’efficienza termica di pareti e vetrate (intesa in estate come capacità di prevenire la dispersione del freddo e impedire l’ingresso del caldo) è molto varia, e ciò incide pesantemente sulle temperature che si riescono a raggiungere effettivamente;
  • spesso le manutenzioni e gli interventi di ripristino dai frequenti guasti avvengono con ritardo o in modo scarsamente efficace, ed abbiamo assistito anche a lunghissime attese dei pezzi di ricambio;
  • i luoghi di lavoro sono abitualmente caratterizzati da ampie superfici vetrate, inevitabilmente esposte a consistente insolazione; spesso i termostati sono ubicati in un unico punto, fattore che contribuisce a che nello stesso luogo di lavoro si creino zone con temperature anche molto distanti da quella impostata;
  • i termostati, non essendo le sonde testate singolarmente, presentano tolleranze anche nell’ordine di 5/10 gradi; ciò può esporre in estate al raggiungimento di temperature sensibilmente più alte di 27 gradi, anche ove gli impianti siano in perfetta efficienza;
  • occorre anche tenere presente che molto di frequente le condizioni di umidità relativa amplificano enormemente il discomfort climatico: impostare il termostato su 27 gradi avrebbe quasi ovunque l’effetto di inibire totalmente la partenza dei deumidificatori, rendendo la temperatura percepita molto più alta e le condizioni microclimatiche decisamente invivibili;
  • gli impianti in estate spesso devono lavorare costantemente a pieno regime, e necessita sovente la loro accensione ben prima dell’inizio dell’orario di lavoro: nonostante questo, in molti contesti già oggi il raggiungimento di 27 gradi in estate rimane un miraggio.
  • molti impianti di ricambio d’aria funzionano soltanto se è in funzione l’impianto di climatizzazione, per cui se fino a 27 gradi l’impianto non parte, non c’è ricambio d’aria nella filiale

Per tutti questi motivi, pur considerando che il benessere termico dipenda anche da elementi di soggettività, riteniamo molto probabile che la decisione aziendale possa nei fatti comportare un drastico e diffuso aumento del discomfort climatico.

Rimarchiamo che l’azienda non ha proceduto alla necessaria valutazione preventiva del rischio insito nel disporre delle modifiche delle temperature, specie considerate le temperature alte che sicuramente si registreranno durante la stagione calda, e pertanto chiediamo che si effettuino questi adempimenti, anche con la finalità di redigere quanto prima uno specifico protocollo che regoli efficacemente la materia.

Attualmente, quando i colleghi si trovano a lavorare in condizioni microclimatiche critiche, nulla consente infatti di attivare un meccanismo rapido e automatico per non esporli a rischi, che preveda un rapido abbandono del posto di lavoro in caso di un correlato pericolo per la salute: abbiamo invece assistito tante volte a colleghi costretti a lavorare in situazioni estreme, senza che nessuno si prendesse la responsabilità di chiudere. Neppure i preposti o i responsabili locali hanno, di fatto, a disposizione mezzi e chiari riferimenti normativi oggettivi per poter adeguatamente vigilare e salvaguardare la salute dei colleghi.

È necessario fin da subito individuare condivisi vincoli circa le condizioni microclimatiche (temperatura, umidità, ecc.), dai quali far discendere immediate iniziative a tutela della salute (chiusura luoghi di lavoro) nel caso in cui si manifestassero situazioni fuori dai limiti fissati.

È ovvio che la rilevazione dei parametri ambientali è funzionale e necessaria affinché tali normative legate alla tutela della salute possano essere regolarmente applicate, e quindi la presenza in tutti gli ambienti di appositi strumenti di rilevazione risulta indispensabile.

È necessario altresì un immediato confronto con i Medici Competenti.

L’Azienda ha citato la “Carta dell’indice del calore”, schema presente anche nell’opuscolo INAIL “Valutazione del microclima”, al fine di determinare con un metodo oggettivo quando le condizioni microclimatiche dentro la struttura nella quale si opera siano diventate pericolose per le persone.

Riteniamo che possa essere una base sulla quale avviare una discussione con gli scriventi RLS, rispetto alla quale attendiamo apposito incontro di consultazione, fermo restando che i paramenti utilizzati in tale schema non sono adeguati al nostro settore, e pertanto occorre rivederli in una logica di correlazione con l’attività svolta (il RSPP riferisce che nel Piano di Emergenza la chiusura delle strutture è prevista solo se i valori combinati di temperatura e umidità collochino il luogo di lavoro nella zona arancione della predetta tabella: a nostro avviso le persone si troverebbero invece già in una situazione di pericolo sin dall’ingresso nella zona gialla). 

In ogni caso, si conferma la necessità di dotare ogni UOG di appropriati strumenti di rilevazione.

Occorre anche programmare, allo stesso tempo, un’opera di rammodernamento degli impianti e di adeguamento tecnologico che porti a maggiori garanzie di uniformità di ottimali parametri microclimatici in ogni ambiente di ogni singolo luogo di lavoro.

Pertanto, data la non prescrittività della misura in discorso negli ambienti di lavoro privati, e considerato che le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori, invitiamo l’azienda a rimandare una eventuale sua applicazione nelle strutture aziendali, per tutte le ragioni sopra descritte, e per la necessaria attenzione da porre in special modo per tutelare la salute dei soggetti sensibili e/o fragili, presenti sia fra il personale che nella clientela, a quando verranno adottati i necessari adeguamenti tecnici e procedurali sopra proposti; ciò anche alla luce dell’incontro che vi richiediamo sul tema, per il quale attendiamo pronta convocazione da parte vostra.

Milano, 1/7/2022

Gli RLS del Gruppo Intesa Sanpaolo

Lettera RLS su temperature in pdf

Promemoria: i colleghi che hanno diritto al bonus 200€ devono autocertificare il proprio diritto entro l’11 luglio

Come avevamo già comunicato qui, l’azienda ha predisposto una procedura per l’autocertificazione del diritto alla percezione del bonus 200€ (D.L. n. 50/2022) da parte dei colleghi che ne abbiano diritto (In ISP questa condizione può essere verificata sulla busta paga di maggio ricercando sul cedolino la voce con codice 73DV Es.L.234/21-INPS arr.).

A questi colleghi l’azienda ha inviato nei giorni scorsi una mail individuale recante il rimando all’autocertificazione da fornire.

Invitiamo tutti i colleghi interessati a verificare di aver ricevuto la mail in questione e a procedere con l’autocertificazione inderogabilmente entro l’11 luglio.

NOVITÀ PER IL CONGEDO PARENTALE: seconda, ma non ultima, puntata

A inizio aprile vi avevamo comunicato che il Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022 aveva approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee. Si trattava di due provvedimenti che avrebbero dovuto estendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in relazione a maternità e paternità. In particolare avrebbe dovuto entrare pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, e avrebbe dovuto aumentare la durata del congedo parentale e l’età del bambino entro cui fruirlo. Avevamo dato per scontato che a breve l’iter si sarebbe concluso e l’INPS avrebbe successivamente pubblicato le circolari applicative. In realtà da  allora si è persa completamente traccia di qualsiasi applicazione delle novità che avrebbero dovuto entrare in vigore.

Questo fino a due giorni fa, quando un messaggio del Ministero del Lavoro ha annunciato (di nuovo!) che Il 22 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi in questione.

Non commentiamo le tempistiche di questo iter legislativo e ci limitiamo a darvene conto, auspicando che questa volta possa davvero portare a una veloce applicabilità di quanto previsto. Ovviamente vi terremo tempestivamente informati.

ASSEGNO UNICO – È POSSIBILE FRUIRE DEGLI ARRETRATI SOLO PER DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO

Ricordiamo che, per quanto riguarda l’assegno unico, è possibile fruire degli arretrati solo per domande presentate entro il 30 giugno.

Dal 1° luglio si avrà diritto alla misura a partire dal mese successivo.

Per ulteriori chiarimenti potete consultare la Guida all’Assegno Unico e la nostra esperta Maria Adele Mezzanotte è a vostra disposizione per consulenze.

Vi ricordiamo che potete contattare anche i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti).

 

 

Un questionario su bisogni e aspettative del mondo del lavoro

Oggi ti chiediamo qualche minuto del tuo tempo per la compilazione di un questionario promosso dalla CGIL attraverso un gruppo di ricerca a cui partecipano esperti di scienze sociali, economiche e statistiche della Fondazione Di Vittorio, Università ed Enti di ricerca pubblici. Il questionario ha l’obiettivo di indagare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori partendo dalla loro esperienza e dal loro punto di vista, per comprendere i bisogni e le aspettative per migliorare il mondo del lavoro e l’azione del sindacato.

I temi sono:

  • il lavoro svolto, il profilo contrattuale e occupazionale;
  • il contesto dell’impresa e del settore;
  • l’organizzazione del lavoro;
  • le condizioni di lavoro;
  • il rapporto con il sindacato;
  • le informazioni generali riguardanti gli intervistati.

Ovviamente il questionario è del tutto anonimo e i tempi di compilazione sono contenuti.

Ti ringraziamo molto fin da subito per il tempo che vorrai dedicare alla compilazione on line del questionario che trovi cliccando qui.

Un’ultima cosa. Il questionario e diretto a tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori: se vuoi puoi girare il link per la compilazione a colleghi, parenti e amici.

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Aggiornamento misure anticovid: decadono obbligo mascherina e limitazioni accesso alle mense

L’azienda ha diramato l’aggiornamento delle nuove disposizioni anticovid. Come al solito, ve le riportiamo per consentirne la massima diffusione

COVID-19: aggiornamento delle misure

Decadono l’obbligo della mascherina nei luoghi di lavoro e le limitazioni previste per l’accesso alle mense aziendali

Dal 15 giugno viene meno l’obbligo di utilizzo della mascherina nei siti aziendali, prescrizione interna che, in via cautelativa, era stata mantenuta per un periodo più ampio rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Permane invece l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina FFP2) per 10 giorni nei casi di contatto stretto con altro soggetto positivo.

Inoltre, a partire dalla stessa data, l’accesso alle mense aziendali sarà consentito nel rispetto della capienza del 100%, facendo riferimento ai protocolli vigenti per la ristorazione.

Come richiamato dagli esperti della comunità scientifica, fermo restando il venir meno dell’obbligo della mascherina se ne raccomanda l’impiego insieme ad una costante attenzione ai comportamenti individuali – in particolare nei momenti di possibile aggregazione – e all’osservanza delle vigenti misure anti COVID-19 (divieto di accesso in presenza di febbre e obbligo di segnalazione della positività, distanziamento interpersonale, utilizzo dei gel in dotazione per la pulizia delle mani, igienizzazione delle postazioni etc.).

Si ricorda infine che sulla piattaforma e-Catalog sono ordinabili da ciascuna struttura i dispositivi di protezione individuale e i prodotti per l’igienizzazione forniti in dotazione dall’azienda.

Si invitano i colleghi a prendere visione delle nuove norme che sostituiscono le precedenti.

 

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