Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della Direttiva UE “relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”. Avevamo già preannunciato i contenuti di massima qui.
L’entrata in vigore del provvedimento – il cui obiettivo ambizioso è “migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare” – è stata fissata nel 13 agosto prossimo.
Il decreto interviene su leggi e decreti legislativi già esistenti tra cui il Testo Unico sulla maternità e sulla paternità e la Legge n. 104/1992.
Anticipando il consueto aggiornamento delle nostre Guide, con la presente nota ci proponiamo di fornire una prima sintesi delle norme più rilevanti del provvedimento , riferite in particolare all’ambito del lavoro dipendente.
Premesso che in molti casi occorrerà attendere l’emanazione delle consuete Circolari INPS per consentire l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni, nel messaggio n. 3066 del 4 agosto, l’INPS ha precisato che – in attesa dei necessari aggiornamenti informatici – già a partire dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto) sarà comunque possibile fruire dei congedi parentali in base alla nuova normativa, presentando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzare successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Quindi il DL 105 (che ho letto velocemente), sostituendo gli articoli del precedente decreto, è in questo senso “retroattivo” (ovvero vale per chi è già genitore)? O vale per i figli nati post entrata in vigore?
Poiché il decreto interviene sul testo unico precedente, le disposizioni valgono per tutti i genitori. Naturalmente, come ricordato anche nella news, occorre attendere le relative circolari INPS per dare corso alla concreta applicabilità.
Proprio ieri è stato pubblicato un messaggio INPS che precisa che – in attesa dei necessari aggiornamenti informatici – già a partire dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto) sarà comunque possibile fruire dei congedi parentali in base alla nuova normativa, presentando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzare successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Buongiorno
per il lavoro agile leggo che: ” il diritto di priorità non costituisce il diritto a pretendere e ottenere lo smart working”.
Domanda, esiste una graduatoria pubblicamente disponibile per definire la ridetta priorità e dove è possibile consultarla?
Grazie.
Non esiste una priorità assoluta che non sia collegata alla condizione di “fragilità”, per come definita dal messaggio INPS 2622 del 30-06-2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13868. Tutte le altre fattispecie / raccomandazioni condizionano la possibilità di accedere allo SW sulla base della valutazione aziendale della compatibilità della mansione svolta.
Bg, è vostra intenzione stipulare con l’azienda un accordo che preveda delle regole in modo da non penalizzare come sempre chi lavora nella rete? In qs anni si è visto che lavori in rete da sw ci sono e nn pochi…… Grazie
La FISAC è assolutamente intenzionata ad allargare la fruizione dello SW ad ogni mansione compatibile, sperimentando anche eventuali altre forme di flessibilità da dedicare alla Rete. La trattativa sul tema riprenderà il 24 agosto e si svilupperà nel mese di settembre.
Buongiorno-
Quindi per me (sono in maternità facoltativa) che ho il marito libero professionista non cambia nulla…giusto?
Ciao Micaela,
per la tua situazione familiare non cambia il numero dei mesi (perché tuo marito non può fruire di almeno 3 mesi di congedo parentale).
Quello che cambia per te è che potrai fruire dei 6 mesi di congedo retribuito al 30% fino ai 12 anni di età del bambino/a.
Buona giornata.
Ciao Micaela.
Torno sull’argomento per completare la mia precedente risposta: ti confermo che per te che hai già fruito dei 6 mesi di congedo parentale non cambia nulla, ma tuo marito può farne richiesta.
Il D.Lgs 105/2022 prevede il riconoscimento del diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.
Per una consulenza personalizzata puoi scrivermi alla casella mail dedicata claudia.stoppato@fisac.net
Buona giornata