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Il Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022 ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee. Si tratta di due provvedimenti che estendono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in relazione a maternità e paternità. 

Ecco i principali punti di novità.

IL NUOVO CONGEDO DI PATERNITÀ
Entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di dieci giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

CONGEDO PARENTALE
E’ stato definito un periodo di  congedo parentale con un’indennità pari al 30% della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo di sei mesi.

A questo si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, sempre con un’indennità pari al 30% della retribuzione.
In pratica ciascun genitore ha diritto a fruire di almeno 3 mesi di congedo retribuito al 30% a cui può aggiungere fino a un massimo di tre mesi fino a un totale massimo di nove mesi cumulati tra i due genitori.
Inoltre è stata aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali.

AUMENTA DA 6 A 12 ANNI ETÀ BAMBINO PER CUI USUFRUIRE DEL CONGEDO
Viene aumentata da sei a dodici anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato al 30%.

Per le applicazioni pratiche e per i dettagli operativi siamo in attesa delle circolari INPS di cui come al solito vi daremo tempestiva comunicazione.

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