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Qui di seguito un estratto delle principali novità inserite nella busta paga di maggio. Nel ricordarvi che per tutte le questioni relative alla busta paga potete consultare la nostra Guida alla BUSTA PAGA, vi precisiamo anche che in coda alle varie voci trovate il rimando alle nostre guide specifiche, e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.

 

CEDOLINO PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE

 DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI CON CCNL CREDITO

 

PREMIO VARIABILE DI RISULTATO 2019 (PVR)

Con il cedolino di maggio 2020 si è provveduto a liquidare quanto individualmente spettante in applicazione agli accordi del 10 ottobre 2019 e 19 marzo 2020 come segue:

– 1) Per i dipendenti che hanno scelto la liquidazione del PVR in cedolino:

  • Voce 2PVR: importo lordo complessivamente spettante (premio base, aggiuntivo ed eventuale quota di eccellenza)

L’importo liquidato del PVR è stato assoggettato a:

  • imposta sostitutiva Irpef 10% fino € 3.000,00 per tutti coloro che hanno percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente, comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, non superiore a 80mila euro (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232  Legge di bilancio 2017): casella Imp.10%. Per l’anno 2020, il limite di 3.000 euro lordi è comprensivo dell’eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale 2019, e liquidato con il cedolino di 2/2020;
  • tassazione ordinaria per la parte eccedente i € 3.000: casella Imp. Irpef Premio – non in somma all’imponibile fiscale del mese.

Si ricorda che per tutti i beneficiari dell’anticipo in c/c avvenuto il 13 maggio 2020 si è provveduto al recupero del predetto anticipo con voce 1474

– 2) Per i dipendenti che hanno scelto di destinare il PVR al Conto Sociale:

  • Voce 2PVS: importo del PVR destinato al Conto Sociale, entro la soglia di esenzione di € 3.000,00;
  • Voce 2PVX: liquidazione dell’eventuale quota eccedente € 3.000,00, sulla quale non viene applicata la tassazione sostitutiva Irpef 10% (casella Imp. Irpef Premio – non in somma all’imponibile fiscale del mese).

– 3) Per i dipendenti che hanno in liquidazione la voce 2PVR o 2PVX (titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00€):

  • Voce 93A1: in applicazione alla Circolare Inps nr. 104 del 18-10-2018 in tema di decontribuzione, sono stati accreditati i contributi INPS pari a 9,19% calcolati su una quota premio fino a 800€.

Come previsto dalla normativa vigente, gli importi assoggettabili ad imposta sostitutiva IRPEF 10% sono costituiti dai premi di risultato di importo variabile la cui corresponsione è collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati rispettivamente con le Rsa/Rsu o da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono esclusi dalla predetta normativa gli importi erogati a titolo di sistema incentivante, premi NPL/SET, Una Tantum, sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria, in somma all’imponibile corrente del mese.

Vi ricordiamo che il 13 maggio vi avevamo illustrato le questioni relative alla tassazione in una specifica news

Per approfondire l’argomento in generale puoi consultare la Guida PVR – PREMIO VARIABILE DI RISULTATO E CONTO SOCIALE

 

CEDOLINO PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE

  DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONI CON CCNL ASSICURATIVO

PREMIO AGGIUNTIVO VARIABILE 2019 (PAV)

Con il cedolino di maggio 2019 si è provveduto a liquidare quanto individualmente spettante in applicazione agli accordi dell’11 ottobre 2019 e 20 marzo 2020 come segue:

– 1) Per i dipendenti che hanno scelto la liquidazione del PAV in cedolino:

  • voce 2PVS: importo lordo complessivamente spettante

L’importo liquidato del PAV è stato assoggettato a:

  • imposta sostitutiva Irpef 10% fino € 3.000,00 per tutti coloro che hanno percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente, comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, non superiore a 80mila euro (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232  Legge di bilancio 2017): casella Imp.10%.

Si ricorda che per tutti i beneficiari dell’anticipo in c/c avvenuto il 13 maggio 2020 si è provveduto al recupero del predetto anticipo con voce 1474.

– 2) Per i dipendenti che hanno scelto di destinare il PAV al Conto Sociale:

  • voce 2PVS: importo del PAV destinato al Conto Sociale, entro l’importo massimo per cui è possibile beneficiare della detassazione.

Come previsto dalla normativa vigente, gli importi assoggettabili ad imposta sostitutiva IRPEF 10% sono costituiti dai premi di risultato di importo variabile la cui corresponsione è collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati rispettivamente con le Rsa/Rsu o da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono esclusi dalla predetta normativa gli importi erogati a titolo di premi Una Tantum, sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria, in somma all’imponibile corrente del mese.

Vi ricordiamo che il 13 maggio vi avevamo illustrato le questioni relative alla tassazione in una specifica news

Per approfondire l’argomento in generale puoi consultare la Guida PAV, PREMIO WELFARE, PREMIO DI PIANO

 

 

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