Il passaggio al nuovo cedolino sta generando parecchi dubbi e criticità. Riepiloghiamo alcune prime informazioni, in attesa di ulteriori chiarimenti che abbiamo richiesto all’azienda.
Ricordiamo ai colleghi di tenere nota delle ore di straordinario effettuate nel mese di dicembre e di gennaio al fine di verificare complessivamente con lo stipendio di gennaio e di febbraio che vengano tutte retribuite.
Assetto retributivo
Il Protocollo 15/11/2017 ha salvaguardato il trattamento economico percepito al 30/6/2017 fino ad un importo massimo stabilito per ogni inquadramento, attraverso l’erogazione di un assegno ad personam denominato “Assegno ex Protocollo 15.11.2017”, dove confluiscono tutte le voci retributive aziendali (esempio premio di rendimento extra standard) e gli importi ad personam, con esclusione ovviamente dei trattamenti derivanti indennità, ecc.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, oltre alla retribuzione spettante in applicazione del CCNL 31.3.2015 sulla base dell’inquadramento e dell’anzianità maturata e conteggiata senza soluzione di continuità, viene attribuito ai soli aventi diritto, l’assegno ad personam denominato “Ass. ex Prot. 15.11.17” ripartito su 13 mensilità e da assorbire fino a concorrenza esclusivamente a fronte di eventuale inquadramento superiore, anche economico.
Indennità varie
Da gennaio 2018 le erogazioni delle indennità (rischio, sotterraneo, turno, ecc,) avverranno nel mese successivo a quello di competenza (ad esempio le indennità di competenza del mese di gennaio saranno erogate con lo stipendio di febbraio).
Indennità di direzione
Le indennità di direzione saranno riconosciute dal mese di febbraio, attribuendo provvisoriamente alla filiale una complessità pari a 1 (indennità di direzione pari a € 100), in attesa della determinazione della complessità effettiva in applicazione del CC2L, salvo successivo eventuale conguaglio.
Patti di stabilità
Con la news sul nuovo cedolino, l’Azienda ha comunicato di non procedere all’erogazione di trattamenti definiti come Patti di stabilità, non concorrenza, ecc. nel mentre che prosegue con la sua valutazione delle singole situazioni in relazione alle proprie esigenze gestionali o ad impegni contrattuali. Qualora la valutazione sia poi positiva, interverrà conseguentemente.
Trattamenti di pendolarismo e di disagiata destinazione
Al momento tutti gli trattamenti di pendolarismo e di disagiata destinazione in misura “fissa” (quelli cioè pagati per il mese in corso) sono sospesi e saranno ripristinati quanto prima possibile, non appena saranno allineati con gli applicativi di ISP.
Nel mese di gennaio sono state pagate solo le indennità relative a dicembre per coloro che avevano il trattamento in base ai giorni lavorati.
Indicazione di TFR lordo e Netto
Al fine di effettuare le corrette trascrizioni dei dati, si è reso necessario inibire per i mesi di gennaio e febbraio, l’esposizione dei progressivi annui relativi agli importi del TFR lordo e netto. Tali importi verranno nuovamente esposti a partire dal cedolino di marzo 2018.
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Buongiorno,
Una domanda : attraverso l’erogazione dell’assegno ad personam denominato “Assegno ex Protocollo 15.11.2017”, confluisce anche quel premio denominato “ex premio di rendimento” che, come da contratto collettivo nazionale veniva erogato – in un’unica soluzione – nel mese di aprile e spetta a tutti coloro che erano in servizio alla data di stipulazione del contratto nazionale 11 07 1999 (art.45 punto 7 del CCNL del 19 Gennaio 2012) ? Se così è mi chiedo : lo stesso “ex premio di rendimento” è riassorbile in caso di inquadramento superiore, anche economico, come lo è l“ Assegno ex Protocollo 15.11.2017”?
L’ex premio di rendimento viene considerato nel calcolo dell’importo dell’Assegno ex Protocollo 15/11/2017. L’Assegno ex Protocollo (quindi anche l’importo dell’ex premio di rendimento che è confluito nell’Assegno) è riassorbibile in caso di avanzamento di inquadramento, anche economico.
Mi permetto di replicare alla Vs. risposta e riporto quanto scritto e sottoscritto nel CCNL del 19 12 2012
“Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le misure di cui sopra sono state conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del contratto nazionale 11 luglio 1999, previo ricalcolo dell’importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo.
Tali quote, denominate “ex premio di rendimento”:
– non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
– sono riconosciute anche al personale assunto dopo il 1° novembre 1999 dalle imprese che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale nonché dei lavoratori/lavoratrici assunti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993;
– non sono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.”
Da quello che leggo l’ex premio di rendimento non può “essere suscettibile di ulteriori modificazione quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione”.
Ciao Franco,
l’operazione di salvataggio delle Banche Venete è stata “unica” nel settore e quindi molto complessa anche per la trattativa.
L’art 20 del CCNL al comma 2 prevede che tra gli strumenti utilizzabili in tali situazioni ci possano essere anche “interventi sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore”.
L’accordo raggiunto il 15 novembre 2017 ha un suo equilibrio complessivo sia sulla parte economica (che ha stabilito l’Assegno ex Protocollo 15/11/2017) che sulla parte normativa (quale la mobilità).
Queste sono le motivazioni per cui l’assegno ex premio di rendimento è confluito nell’Assegno ex Protocollo 15/11/2017 con le regole di assorbimento previste.
Un caro saluto,
Claudia