Vi comunico che quando verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i testi dei nuovi Decreti attuativi del Jobs Act (entreranno in vigore dal giorno successivo a tale pubblicazione), provvederò all’aggiornamento della Guida alla Maternità, Paternità e Adozione e della Guida ai Permessi.
Vi anticipo intanto le novità di massima che saranno contenute in questi Decreti, in relazione agli argomenti delle due guide di cui sopra.
Il decreto sulla conciliazione dei tempi di cura, vita e lavoro interviene sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.
In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.
Il decreto contiene due disposizioni in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.
è una schifezza, non si fa un minimo cenno alle cure per i malati in caso di coppia di fatto, come al solito si parla solo di figli
Grazie Claudia per l’aggiornamento tempestivo
Grazie Claudia per l’aggiornamento, le modifiche valgono anche per i 90 gg di congedo non retribuito?
GRAZIE
I 90 giorni di congedo non retribuito (aspettativa per puerperio) derivano dal nostro accordo integrativo in Intesa Sanpaolo, non dalla Legge.
Grazie a tutte voi per i messaggi!
ciao, le nuove regole si applicano soli per i nuovi nati o se si ha
ancora della maternità residua si può allungare il tempo di fruizione?
grazie Patrizia
Ciao Patrizia, anche per questo aspetto dobbiamo attendere la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Provvederò ad aggiornare la nostra guida non appena sarà disponibile il testo.