Dopo l’innalzamento della soglia per i fringe benefit – effettuato con successivi decreti a valere sui singoli anni dal 2020 al 2022 – era atteso e auspicato un provvedimento che estendesse al 2023 e – come avvenuto in passato – all’intera platea delle lavoratrici e dei lavoratori l’incremento del limite di esenzione, rispetto al valore di € 258,23.
Come noto, il c.d. Decreto Lavoro (contestato da CGIL, CISL e UIL per molteplici aspetti, a partire dalle misure destinate a precarizzare ulteriormente il mondo del lavoro) pur innalzando per l’anno 2023 la soglia esente per i fringe benefit a € 3.000 ha limitato la platea dei beneficiari dell’aumento, ora riservato a lavoratrici e lavoratori dipendenti con figli a carico.
Si tratta di una decisione iniqua e discriminatoria, in particolare in una situazione in cui i redditi di TUTTE le persone che lavorano sono stati pesantemente erosi dall’inflazione.
Il mancato incremento della soglia è inoltre destinato – se non interverranno modifiche o ulteriori interventi legislativi – a penalizzare in particolare (ma non solo) lavoratrici e lavoratori del settore bancario che non abbiano figli a carico e siano titolari di finanziamenti erogati dalle aziende di cui sono dipendenti, a causa del meccanismo “perverso” che qualifica come benefit gli interessi pagati su mutui e prestiti anche a tassi non particolarmente bassi.
La CGIL – per superare questa e altre criticità del Decreto – ha presentato una serie di emendamenti, alcuni dei quali inerenti la materia dei fringe benefit e dei mutui/prestiti, come sintetizziamo di seguito.
Le iniziative che la CGIL mette in campo (tra cui le recenti manifestazioni svolte con CISL e UIL a Bologna, Milano e Napoli) hanno lo scopo di rendere più incisive le nostre proposte e per questa ragione vanno e andranno sostenute con la partecipazione attiva di tutte e di tutti.
L’emendamento n. 28 è l’unico che possa realmente e definitivamente risolvere il problema di chi ha un mutuo agevolato.
Delinea, soprattutto, l’unica soluzione realmente equa e conforme allo spirito della norma, che prevede venga tassato il beneficio concesso al dipendente con modalità alternativa alla retribuzione ordinaria.
E’ del tutto evidente che detto beneficio possa e debba essere calcolato con riferimento alla sua entità misurata nel momento stesso in cui il beneficio viene a determinarsi.
Speriamo in bene….
L’impegno della FISAC e della CGIL è totale. Ancorché un po’ solitario…
Magari estendere il limite a tutti, ma aiutare maggiormente chi ha dei figli da mantenere non lo ritengo iniquo e discriminatorio.
La principale iniquità sta nel sistema di riferimento al MRO tempo per tempo vigente. E ovviamente colpisce tutti, indipendentemente dai carichi familiari.
Buongiorno.
Sono a conoscenza di lavoratori di svariati settori tipo commercio (abbigliamento, calzature, grande distribuzione in genere), ma anche viaggi e turismo, che sugli acquisti dei beni e dei servizi forniti dal loro datore di lavoro hanno sconti che si posizionano mediamente tra il 30% ed il 40%. Vi risulta che tali benefits siano tassati?
Perchè se così non fosse, hai voglia a star qui a parlare di inquità…
Grazie per l’attenzione.