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In base alla normativa vigente, entro il 31 dicembre 2024, occorre dichiarare al Fondo l’importo dei “Contributi non Dedotti” per l’anno 2023, attraverso l’apposita funzione web – sempre disponibile – all’interno dell’Area Riservata, senza dover inoltrare documentazione cartacea. Nell’impossibilità di utilizzare l’applicativo web (ad esempio nel caso di soggetti fiscalmente a carico minorenni) si può richiedere la modulistica cartacea attraverso il “FORM MAIL” nella sezione “Contatti” sito internet del Fondo.

La sopra richiamata normativa (art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 252/2005), prevede che i contributi versati alle forme di previdenza complementare, dal lavoratore e dal datore di lavoro (escluso il TFR), siano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro annui. La parte eccedente tale limite, per non essere tassata al momento della liquidazione della prestazione, deve essere comunicata da ciascun interessato al Fondo Pensione.

La contribuzione, versata per il tramite del Datore di lavoro, è rilevabile dalla CU 2024 (redditi 2023) alle caselle: 

  • 412      – Contributi di previdenza complementare dedotti dai redditi, entro il limite sopra indicato di € 5.164,57 (da non comunicare);
  • 413     – Contributi di previdenza complementare non dedotti dai redditi – è eventualmente riportato l’ammontare dei versamenti che non ha beneficiato della deduzione e che deve essere certificato al Fondo.

Con riferimento all’ammontare dei contributi versati alla previdenza complementare dal datore di lavoro in sostituzione del Premio Variabile di Risultato (dato rilevabile dalla CU 2024 – redditi 2024 – alla casella 574), sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate (Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020) non è più necessaria, da parte degli iscritti alcuna comunicazione al Fondo. Nell’Area Riservata del sito Internet del Fondo, alla voce “PREMIO DI RISULTATO” è possibile visualizzare, anno per anno, il dato comunicato dal Datore di lavoro e recepito dal Fondo. Si ricorda che tali somme beneficiano dell’esenzione fiscale in sede di erogazione della prestazione, nei limiti di importo annuale stabilito dalla normativa di riferimento.

La materia fiscale relativa ai Fondi Pensioni è particolarmente complessa e articolata. Puoi approfondirla consultando la nostra Guida alla PREVIDENZA COMPLEMENTARE e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.

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