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La decisione di ISP di cedere a Digit’ED il ramo di attività dedicato alla Formazione ha portato alla sottoscrizione, il 17 giugno del 2022, di un accordo che garantiva nel tempo tutele occupazionali e contrattuali per le lavoratrici e i lavoratori ceduti.

L’accordo di cessione prevede, oltre ad altre garanzie, la possibilità per 15 anni di richiedere il rientro in ISP, in caso di chiusura delle sedi e il trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza superiore a 75 chilometri.

Il 6 marzo scorso Digit’ ED ha attivato la procedura ex art.19 del CCNL ABI in merito alla dismissione delle sedi di Cagliari, Foligno e Prato, con il coinvolgimento di 4 lavoratori.

Su richiesta delle RSA aziendali è stato quindi attivato un confronto per valutare gli impatti conseguenti.

In occasione dell’incontro l’azienda ha comunicato che, ai fini della salvaguardia occupazionale, avrebbe disposto il trasferimento d’ufficio del personale coinvolto e delle relative attività presso la sede di Milano, via San Vigilio 1.

In alternativa al trasferimento l’azienda, su sollecitazione delle RSA aziendali, ha proposto la stipula di un accordo di telelavoro. In caso di diniego del personale coinvolto al trasferimento o al telelavoro è stata prevista l’attivazione delle garanzie definite nell’accordo di cessione di ramo di Intesa Sanpaolo Formazione.

Il confronto tra le parti si è concluso positivamente con la sottoscrizione di un verbale di accordo che sancisce: 

TELELAVORO: viene contrattualizzato l’accordo individuale di telelavoro a tempo indeterminato alternativo alla mobilità territoriale, con l’erogazione di un importo una tantum pari a euro 3.000 per l’allestimento della postazione lavorativa e il riconoscimento di un importo forfettario mensile di 30 euro per 12 mensilità, a titolo di rimborso dei costi relativi al consumo di corrente elettrica e rete internet. 

APPLICAZIONE DELLE GARANZIE PREVISTE PER LE RISTRUTTURAZIONI: viene confermata l’effettiva esigibilità delle garanzie contenute negli accordi di cessione sottoscritti nel Gruppo ISP, che prevedono la possibilità da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di chiedere la riassunzione a ISP a seguito della chiusura di sedi con conseguente trasferimento a nuova sede di lavoro ad una distanza superiore ai 75 chilometri (punto 16 accordo 17/6/2022). 

L’accordo sancisce la validità e l’esigibilità delle garanzie definite negli accordi di cessione sottoscritti nel Gruppo ISP e il valore dell’azione sindacale nelle aziende cedute al fine di assicurare nel tempo la completa applicazione di tutte le tutele ottenute.

qui il documento in pdf

 

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