L’azienda ha diramato una serie di precisazioni in merito alla certificazione da produrre per attestare situazione di “fragilità” propria o di un famigliare convivente. Per favorirne la massima diffusione la riportiamo qui di seguito.
< Dalla Direzione Centrale Tutela Aziendale >
AGGIORNAMENTO 9 NOVEMBRE 2020
Con riferimento alla documentazione che è necessario produrre da parte dei colleghi in condizioni di fragilità o disabilità grave per ottenere il riconoscimento della misura protettiva del Lavoro Flessibile da casa (ovvero, qualora non fosse possibile, il permesso retribuito per astensione cautelativa) fino al 31.12.2020 si precisa che tale documentazione dovrà essere inviata al Gestore del Personale di riferimento (che ne darà comunicazione al Responsabile del collega interessato/sottoponente la richiesta) e dovrà essere costituita unicamente da un documento a firma del Medico di Medicina Generale/medico di base o da medico del Sistema Sanitario Pubblico attestante la presenza di almeno una delle condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita) senza alcuna indicazione della diagnosi e senza alcun altro documento sanitario di dettaglio (qualora fosse inviato sarà cancellato/distrutto e non esaminato) oppure documento attestante il riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La stessa documentazione dovrà essere prodotta e trasmessa al Gestore del Personale di riferimento (che ne darà comunicazione al Responsabile del collega interessato/sottoponente la richiesta) da coloro che vogliono richiedere la misura protettiva del Lavoro Flessibile da casa (ovvero, qualora non fosse possibile del permesso retribuito per astensione cautelativa) fino al 31.12.2020 in quanto un familiare convivente versa in una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita nonché abbia un riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si sottolinea anche in questo caso che non dovrà essere indicata alcuna diagnosi medica e non dovrà essere allegata alcuna documentazione sanitaria di dettaglio (qualora fosse inviata sarà cancellata/distrutta e non esaminata).
Come riferimento qui trovate un facsimile da far compilare e sottoscrivere al medico di base.
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E per coloro che sono meno gravi e che hanno richiesto la visita medica all’azienda per altre patologie, che documentazione dobbiamo portare? Grazie
La richieste di visite dal medico competente – per i casi non previsti nella comunicazione di cui sopra – continuano a segure la procedura standard, ovvero inviando la documentazione direttamente a medicina del lavoro
Chiedo un chiarimento, dato che sono nella stessa casistica, medicina del lavoro mi ha mandato una mail chiedendomi se volevo confermare la richiesta di visita. Rispondo di sì, mi rispondono di nuovo elencandomi una serie di patologie a titolo d’esempio, rispondo nuovamente che sono interessata a farmi visitare. Da nessuna parte ho trovato scritto che dovessi mandare della documentazione MEZZO MAIL, ma che andasse presentata in sede di visita. O sbaglio?
Si, è così. La documentazione è presentabile in sede di visita.
Buongiorno. Un chiarimento per cortesia. E’ necessario che il medico di base compili il fac-simile allegato, oppure deve compilare un certificato su sua carta intestata che riporti una delle due casistiche indicate? In questo ultimo caso è necessario fare inserire anche i riferimenti normativi? Grazie per le indicazioni.
Il medico può utilizzare il facsimile allegato oppure riportare i dati presernti sul facsimile (compresi i riferimenti di legge) sulla prorpia carta intestata.
Buona giornata.
Chiedo un chiarimento, in merito alla certificazione. Per chi ha il riconoscimento della legge 104 art. 3 comma 3 e gode dei tre gg di permessi mensili, è necessario produrre da parte del lavoratore il documento attestante (verbale Inps) il riconoscimento di disabilità? L’azienda è già in possesso di tale documentazione. Leggendo la comunicazione del 09 nov. non è chiaro. Grazie
L’azienda è sicuramente in possesso della certificazione dei propri dipendenti, e quindi sarebbe del tutto inutile inviarla nuovamente. Tuttavia, come hai rilevato tu, la comunicazione aziendale è formulata in modo confuso e lascerebbe intendere che occorra inviare nuovamente la certificazione. In attesa di un chiarimento (che abbiamo chiesto) potrebbe essere consigliabile reinviare comunque la documentazione, dato che è in proprio possesso e il reinvio non comporta oneri particolari.
Buongiorno,
nella comunicazione del 3 novembre era indicato che non era necessaria la presenza minima del 20% nelle strutture di direzione. Quindi se non rientro nelle categorie indicate nella nuova comunicazione posso usufruire dello smart working continuativamente lo stesso?
La soglia minima è confermata. La presenza deve essere garantita in linea di massima “a rotazione”, con l’esclusione dei soggetti fragili. Buona giornata
Buongiorno. Non ho capito cosa succede per i familiari conviventi con persone fragili che rientrano nella casistica. Pure per loro è prevista la compilazione del medico curante? E hanno diritto solo i familiare che usufruiscono della 104 per le persone fragili o basta solo la convivenza? grazie
Per i familiari è prevista sia la convivenza, sia la certificazione del medico curante.
Buona giornata
Buongiorno.
La legge, citata anche nel facsimile, parla di “…certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali..”. Il mio medico di famiglia sostiene quindi che non è lui a dovere rilasciare la certificazione ma dovrebbe essere la stessa Medicina del Lavoro della banca..
Quindi chiedo: i medici di famiglia sono ricompresi nei competenti organi medico-legali si o no?
Grazie.
Il medico del lavoro non è titolato a certificare nulla che non sia l’abilità / inabilità a un determinato. Le certificazioni sullo stato generale di salute dei cittadini devono essere rilasciate dal medico curante o da altre strutture pubbliche (ad esempio commissioni mediche deputate all’accertamento dell’handicap).
Dovrei a giorni fare la visita col medico che segue la mia patologia. Che tipo di certificazione dovrei fargli redigere per attestare la mia patologia ai sensi della successiva visita con Medicina del Lavoro (esistono moduli-fac-simile etc)?
Il facsimile è quello che trovi tramite il link inserito nella news che stiamo commentando.
Buongiorno chi ha la 104 con connotazione gravità o patologie con immunodepressione..cosa deve fare dal 31/12? Si deve chiedere visita medico competente o l’azienda proroga tale periodo di smart working?
Specifico che non rientro nella casistica oncologico/immunodepresso/salvavita etc , ma nelle altre patologie.
Esiste qualche modulo fac-simile di certificazione/attestazione della mia malattia da parte del medico che mi segue (da presentare successivamente a Medicina del lavoro) o devo aspettare le indicazioni in merito da Medicina del Lavoro?
In entrambi i casi consigliamo di chiedere indicazioni al medico competente, allegando la documentazione in vostro possesso quale relazioni mediche o certificato di invalidità con i suoi allegati. Data la delicatezza di queste situazioni è opportuno che vi facciate assistere dal vostro rappresentante sindacale Fisac.