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L’azienda ha diramato una serie di precisazioni in merito alla certificazione da produrre per attestare situazione di “fragilità” propria o di un famigliare convivente. Per favorirne la massima diffusione la riportiamo qui di seguito.

Dalla Direzione Centrale Tutela Aziendale >
AGGIORNAMENTO 9 NOVEMBRE 2020

Con riferimento alla documentazione che è necessario produrre da parte dei colleghi in condizioni di fragilità o disabilità grave per ottenere il riconoscimento della misura protettiva del Lavoro Flessibile da casa (ovvero, qualora non fosse possibile, il permesso retribuito per astensione cautelativa) fino al 31.12.2020 si precisa che tale documentazione dovrà essere inviata al Gestore del Personale di riferimento (che ne darà comunicazione al Responsabile del collega interessato/sottoponente la richiesta) e dovrà essere costituita unicamente da un documento a firma del Medico di Medicina Generale/medico di base o da medico del Sistema Sanitario Pubblico attestante la presenza di almeno una delle condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita) senza alcuna indicazione della diagnosi e senza alcun altro documento sanitario di dettaglio (qualora fosse inviato sarà cancellato/distrutto e non esaminato) oppure documento attestante il riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La stessa documentazione dovrà essere prodotta e trasmessa al Gestore del Personale di riferimento (che ne darà comunicazione al Responsabile del collega interessato/sottoponente la richiesta) da coloro che vogliono richiedere la misura protettiva del Lavoro Flessibile da casa (ovvero, qualora non fosse possibile del permesso retribuito per astensione cautelativa) fino al 31.12.2020 in quanto un familiare convivente versa in una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita nonché abbia un  riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si sottolinea anche in questo caso che non dovrà essere indicata alcuna diagnosi medica e non dovrà essere allegata alcuna documentazione sanitaria di dettaglio (qualora fosse inviata sarà cancellata/distrutta e non esaminata).

Come riferimento qui trovate un facsimile da far compilare e sottoscrivere al medico di base.

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