Archivio Note e Approfondimenti Normativi

Approfondimento sulla possibilità di anticipare i Premi di Anzianità (se previsti)

Come noto – anche a seguito delle notizie da noi diffuse in occasione della firma dell’accordo sindacale (qui la news 23.12.2023) e dell’invio delle comunicazioni aziendali alle colleghe e ai colleghi coinvolti (qui la news 29.03.2024) – in queste settimane, a favore di coloro che avessero in maturazione i cc.dd. Premi di anzianità (detti anche Premi di fedeltà) è offerta la possibilità di ottenere la liquidazione anticipata dell’importo maturato alla data del 31 dicembre 2023, con una maggiorazione correlata al periodo che separa dalla completa maturazione.

Anche in relazione ai quesiti che ci sono stati posti dopo la ricezione delle mail, riteniamo utile tornare in argomento per un riepilogo dell’intera materia.

I Rappresentanti Sindacali della FISAC CGIL sono come sempre a disposizione per chiarimenti.

Qui potete consultare l’approfondimento

Approfondimento tecnico sul “Bonus Psicologo”

Nei giorni scorsi l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 34/2024, che dà finalmente conto della possibilità di presentare – a partire dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 – le domande di “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (c.d. Bonus Psicologo) a valere sulle risorse stanziate per il 2023.

Benché nominalmente riferito allo scorso anno, il Bonus Psicologo 2023 sarà utilizzabile solo per le sedute ancora da svolgere dopo il suo eventuale riconoscimento.

Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata successivamente.

In questa nota sintetizziamo le principali caratteristiche del Bonus Psicologo.

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AGGIORNAMENTO SULLA DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI CON ALMENO 2 FIGLI (C.D. BONUS MAMME)

Come vi avevamo preannunciato qui, la Legge di Bilancio 2024 ha previsto un esonero contributivo fino a 3.000€ per le lavoratrici madri con almeno 2 figli (di cui almeno uno rientrante in determinati limiti di età).

Tale esonero non è stato riconosciuto con la busta paga di gennaio, poiché l’INPS non ha ancora diramato le necessarie indicazioni operative per le aziende. Ovviamente non appena le istruzioni saranno disponibili, la decontribuzione verrà riconosciuta con i dovuti arretrati.

Con l’occasione vi forniamo un ulteriore approfondimento sulla materia, che evidenzia anche i limiti degli interventi fiscali / previdenziali realizzati sotto forma di bonus anziché di interventi strutturali.

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Nota sulle banconote sospette di falsità: massima attenzione per evitare provvedimenti disciplinari

La gestione del contante per la Banca comporta diversi rischi rilevanti (“Rischio connesso alla commissione dei reati richiamati dalla normativa ai sensi D. Lgs 231/01” – Rischio Legale e di non Conformità, “Rischio connesso alla commissione dei reati rilevanti per il rischio d’informativa finanziaria (L. 262/05)” – Rischio di Informativa Finanziaria (ex. L. 262/2005), “Rischio reputazionale connesso all’inottemperanza in conformità ai vigenti obblighi previsti in materia” – Alto Rischio Operativo) per la cui gestione sono previste specifiche procedure.

Come ormai noto il mancato rispetto di qualsiasi norma operativa (e tanto più di quelle che comportano specifici rischi aziendali) comporta l’avvio di procedure disciplinari sempre spiacevoli e spesso con ricadute anche significative. Pertanto – per evitare di incappare in provvedimenti disciplinari – è assolutamente necessario prestare la massima attenzione nella gestione delle banconote sospette di falsità.

Nello specifico ricordiamo che i singoli gestori, in qualità di operatori addestrati alla gestione del contante, devono osservare scrupolosamente le indicazione di Banca d’ Italia (Provvedimento della Banca d’Italia del 5 giugno 2019. “Disposizioni per l’attività di gestione del contante”) e in caso di inadempienza o inosservanza di tali indicazioni tutti gli attori possono incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da euro 5.000 a euro 50.000, oltre che una pubblica comunicazione che determina per la Banca un rischio reputazionale molto elevato.  

La re-immissione di banconote false può avere anche una rilevanza penale. È evidente quindi che la gestione delle banconote sospette di falsità non VA SOTTOVALUTATA, al fine di non incorrere in un provvedimento disciplinare, una sanzione pecuniaria e un possibile procedimento penale.

Le indicazioni di Banca d’Italia sono recepite e costantemente aggiornate nella documentazione interna, le Guide operative e le Circolari relative alla gestione del contante.

Nello specifico è opportuno conoscere e recepire eventuali aggiornamenti che possono essere pubblicati di volta in volta rispetto alla seguente normativa:

  1. Guida di Processo Servizi di Sportello – Gestione Apparecchiature Self 
  2. Guida di Processo Servizi di Sportello – Gestione del Contante

In particolare la Guida Operativa Gestione Banconote e Monete sospette di falsità (Aggiornamento del 12/07/2023)

È importante attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle guide operative aziendali e non alle prassi trasmesse che possono non avere recepito delle modifiche operative importanti intervenute nel tempo.

La Banca ritiene di aver soddisfatto gli obblighi formativi necessari per l’addestramento degli operatori attraverso la creazione di contenuti formativi obbligatori, per esempio il corso di APPRENDO “Aggiornamento ricircolo del contante: le banconote in euro” con scadenza novembre 2022, un obbligo formativo legato al riconoscimento del PVR/Sistema incentivante 2022, e quelli informativi, attraverso la pubblicazione di circolari/guide di aggiornamento della normativa in essere al riguardo. 

Al contrario noi rileviamo una diffusa gestione, non conforme all’attuale normativa aziendale, delle banconote classificate come L2 (banconote in euro di cui si sospetta la falsità) da MTA, CSA e CICO e a tal proposito riportiamo una classificazione indicativa e non esaustiva, tratta dalla formazione aziendale, su come gestire le banconote sospette:

CLASSIFICAZIONE BANCONOTA A SEGUITO CONTROLLI MTA, CSA E CICO CARATTERISTICHE  COME DEVONO ESSERE GESTITE
L1 OGGETTI NON RICONOSCIUTI COME BANCONOTE IN EURO Banconote in euro non accettate dal dispositivo, banconote non in euro, oggetti simili a banconote in euro, immagini o dimensioni errate, grosso angolo piegato o parte mancante almeno il 50%, errore del dispositivo nell’alimentazione o nel trasporto VENGONO RESTITUITE AI CLIENTI DALL’APPARECCHIATURA
L2 BANCONOTE IN EURO DI CUI SI SOSPETTA LA FALSITA’ Immagini e dimensioni corrispondono ma uno o più elementi di riconoscimento non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza DEVONO ESSERE RITIRATE DALLA CIRCOLAZIONE, NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE AD ULTERIORI CONTROLLI CON ALTRA APPARECCHIATURA CONFORME (es. CICO) E DEVONO ESSERE INVIATE TEMPESTIVAMENTE A BANCA D’ITALIA E SEGNALATE ATTRAVERSO APPOSITA PROCEDURA
L3 BANCONOTE IN EURO NON IDENTIFICATE CON CERTEZZA COME AUTENTICHE Immagini e dimensioni corrispondono ma non tutti gli elementi di riconoscimento sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano in quelli di tolleranza. Spesso sono banconote autentiche ma non idonee DEVONO ESSERE RITIRATE DALLA CIRCOLAZIONE E DEVONO ESSERE RIVERSATE SEPARATAMENTE ALLA SALA CONTA, UNITAMENTE ALLE INFORMAZIONI DEL VERSAMENTO. POSSONO ESSERE RIPROCESSATE CON ALTRA APPARECCHIATURA CONFORME (CICO) E TRATTATE IN BASE AL RESPONSO CHE NE SEGUE
L4A BANCONOTE IN EURO IDENTIFICATE COME AUTENTICHE E IDONEE ALLA CIRCOLAZIONE Tutti i controlli di autenticità e idoneità hanno dato esito positivo POSSONO ESSERE RICIRCOLATE
L4B BANCONOTE IN EURO IDENTIFICATE COME AUTENTICHE MA NON IDONEE ALLA CIRCOLAZIONE Tutti i controlli di autenticità hanno dato esito positivo ma almeno un criterio di idoneità ha dato esito negativo DEVONO ESSERE RITIRATE DALLA CIRCOLAZIONE, RIVERSATE ALLA SALA CONTA COME BANCONOTE LOGORE/NON VALIDE

 

Al riguardo abbiamo rappresentato all’azienda la necessità di rafforzare le procedure aziendali, potenziando gli alert a supporto dei colleghi addetti al maneggio valori, in modo da ridurre i margini di errore, soprattutto in considerazione che le Lavoratrici e dei Lavoratori, in particolare nella Rete, lavorano spesso in contesti in cui gli organici sono insufficienti e il focus dell’attività della filiale è incentrato esclusivamente sull’attività commerciale a discapito delle attività tradizionali del fare banca.

Va anche rafforzata l’attività della formazione che evidentemente non funziona adeguatamente, per tempi, contenuti e rendicontazione. Abbiamo richiesto nuovamente all’azienda di predisporre un cruscotto riepilogativo all’interno di Apprendo che consenta di avere una visibilità semplificata ed immediata su corsi obbligatori e di mestiere anche ai fini del consolidamento, impatti PVR/SISTEMI INCENTIVANTI, scadenza, data effettiva fruizione, ed eventuale slittamento della scadenza per particolari situazioni (malattia, ferie ecc.). Manca inoltre ad integrazione dell’attività formativa gestita esclusivamente tramite pillole online, in particolare su temi delicati come ad esempio le banconote sospette di falsità, un canale di confronto, approfondimento e supporto parallello e successivo a sostegno dei colleghi.

qui la nota in pdf

FIRMATO L’ACCORDO IN TEMA DI ART. 4 DELLA LEGGE 300/1970 (IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO)

Nella giornata di venerdì 22 dicembre abbiamo raggiunto a livello di Gruppo l’accordo riguardante l’articolo 4 sui controlli a distanza della Legge n. 300/1970.

Va ricordato che la norma originaria dello Statuto dei Lavoratori è stata pesantemente modificata – nella direzione di una limitazione delle garanzie originariamente previste a favore di lavoratrici/lavoratori, e di un ampliamento della discrezionalità e del potere sanzionatorio delle aziende – dal c.d. Jobs Act.

Qui trovate il volantino in cui illustriamo gli aspetti principali dell’accordo.

FRINGE BENEFIT: I NUOVI CRITERI PER MUTUI E PRESTITI SONO LEGGE

Nella giornata di ieri, 13 dicembre, è stata approvata la legge che modifica, già per il 2023, le modalità di calcolo dei fringe benefit in caso di mutui e prestiti agevolati, attenuando significativamente le pesanti ricadute che si delineavano a danno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Come FISAC e come CGIL possiamo a ben ragione essere orgogliosi di un risultato che trae origine dalla nostra iniziativa, avviata con la presentazione da parte della CGIL di una serie di proposte in tema di fringe benefit già nello scorso mese di maggio.

Va tuttavia precisato che l’emendamento approvato non risolve tutti i casi, in quanto introduce criteri meno favorevoli rispetto a quelli da noi proposti; analogamente non è stata accolta la nostra richiesta di innalzamento della soglia esente (che per coloro che non hanno figli a carico rimane ferma – per il 2023 -a € 258,23). Si è trattato di scelte dettate dall’assenza di coperture sufficienti, aspetto che attiene alle decisioni complessivamente compiute dal Governo sulla destinazione delle risorse, nell’ambito di una politica su cui la CGIL ha espresso un giudizio fortemente critico e avviato un percorso di mobilitazione

Fatte queste doverose premesse, l’emendamento comunque rappresenta di per sé un significativo passo avanti nella direzione di una maggiore equità, che testimonia ancora una volta la fondatezza e l’equilibrio delle nostre rivendicazioni.

QUI TROVATE UNA NOTA DI DETTAGLIO SULLA NORMATIVA APPROVATA E SUI SUOI EFFETTI

INFORMAZIONI PER IL PERSONALE EX UBI COPERTO DA POLIZZA UNISALUTE: DAL 1° GENNAIO 2024 SI PASSA ALLE PRESTAZIONI DIRETTE DI FSI

Dal 1° gennaio 2024 le colleghe e i colleghi provenienti dall’ex Gruppo UBI che per il biennio 2022-2023 si sono avvalsi della copertura sanitaria integrativa erogata tramite polizza assicurativa UniSalute passeranno alle prestazioni dirette del Fondo Sanitario Integrativo.

Il passaggio sarà automatico: in altri termini non è richiesto alcun adempimento, anche se, come vedremo, in questa fase sarà possibile inserire nella copertura i familiari che non erano stati originariamente inclusi. Tutte le informazioni sul Fondo Sanitario sono reperibili nella Guida che la FISAC CGIL di ISP mette a disposizione di iscritte e iscritti sul proprio sito.

Qui potete trovare una nota di sintesi in cui ci limitiamo a evidenziare alcuni aspetti che riteniamo di particolare interesse per coloro che provengono dalla polizza UniSalute (in quanto beneficiari in UBI della copertura del c.d. “polizzone”).

Importante novità sui contributi volontari alla Previdenza Integrativa alla luce del rinnovo del CCNL

Come noto, il recentissimo rinnovo del CCNL tra le altre cose ha previsto che:

  • gli aumenti contrattuali decorrono del 1° luglio 2023
  • il TFR dal 1° luglio 2023 torna ad essere calcolato sulla base delle voci stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare e anche su tutte le altre voci retributive purché a titolo non occasionale ed esclusi i trattamenti correlati alle missioni.

Questo significa, tra l’altro, che anche per i contributi aziendali al Fondo Pensione verranno riconosciuti gli arretrati e in misura maggiorata rispetto al calcolo precedente (ricordiamo che in ISP la base di calcolo del TFR è generalmente la stessa presa a riferimento per i contributi al Fondo Pensione).

Il riconoscimento degli arretrati potrebbe però comportate in taluni casi il superamento del limite annuo di deducibilità per i contributi al Fondo Pensione (attualmente fissato a 5.164,57€) con la conseguente perdita dei benefici fiscali per gli eventuali versamenti superiori al limite.

Per permettere ai colleghi di valutare la convenienza individuale a variare o meno la propria contribuzione volontaria al Fondo, in ISP è stato sottoscritto oggi un accordo che:

  • sposta il pagamento dei contributi arretrati a gennaio 2024
  • sospende d’ufficio la contribuzione individuale volontaria dei singoli colleghi da gennaio a marzo 2024 e ripristina la contribuzione precedente da aprile 2024
  • conferma la contribuzione aziendale già a partire da gennaio con la nuova base di calcolo
  • prevede una finestra straordinaria di variazione della contribuzione volontaria individuale a marzo a valere da aprile a dicembre 2024.

Al più presto vi forniremo le modalità con cui chiederci informazioni e consulenze individuali su questa materia che può non essere immediatamente intuitiva e che per contro è necessario approfondire per evitare il rischio di perdere una parte dei benefici fiscali derivanti dalla contribuzione alla Previdenza Integrativa.

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CHIARIMENTI SU EFFETTI DEGLI AUMENTI DEL CCNL SU INDENNITÀ E AD PERSONAM IN INTESA SANPAOLO

A integrazione e ulteriore chiarimento dei primi approfondimenti sugli effetti del rinnovo del CCNL in ISP precisiamo meglio che:

Tutte le indennità di ruolo derivanti dalla contrattazione nazionale o aziendale non solo non vengono riassorbite dagli aumenti economici del CCNL, ma vengono rivalutate in riferimento al grado superiore a cui si riferiscono. Stiamo parlando di:

  • l’«assegno mensile di equivalente importo» erogato dopo 7 anni dalla data di assunzione, pari alla differenza rispetto all’inquadramento immediatamente superiore (quindi alla differenza tra lo stipendio del 3A1L e il 3A2L);
  • l’assegno cosiddetto del 32°, così definito perché erogato dopo 32 anni di servizio con la funzione di garantire a tutti almeno il trattamento economico del 3A4L;
  • le indennità di ruolo che assicurano il trattamento economico dei livelli correlati ai ruoli disciplinati dai relativi accordi (per esempio l’accordo su ruoli e percorsi professionali).

Tutte queste indennità non vengono riassorbite e anzi vengono rivalutate perché così è previsto dagli accordi sottoscritti.

Diverso il caso degli Ad Personam (l’azienda li definisce incrementi economici di merito) che vengono erogati in via unilaterale e completamente discrezionale dall’azienda e non dipendono in alcun modo dalla contrattazione collettiva. Tecnicamente, come comunicato nelle lettere individuali di assegnazione, questi importi sarebbero riassorbibili da qualsiasi aumento e quindi anche da quelli dal CCNL. Tuttavia, a nostra richiesta di chiarimento, l’azienda ha confermato che anche in occasione dell’attuale rinnovo del CCNL, per propria decisione NON procederà al riassorbimento di questi importi, che quindi continueranno ad essere erogati nella stessa misura precedente (senza riassorbimento né rivalutazione).

QUI IL DOCUMENTO IN PDF

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