- l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia (chi ha preso il congedo straordinario non può usufruire del bonus Baby sitting)
- che, con riferimento all’altro genitore, quest’ultimo i non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda
- che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS.
- coloro che non hanno presentato la domanda per il bonus baby-sitting con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro;
- coloro che hanno già fruito del bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro, in questo caso verrà erogata un’integrazione per i restanti 600 euro.