Da oggi 2 gennaio entrano in vigore le nuove modalità operative per la gestione delle richieste delle maggiori prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro, aventi carattere di urgenza e di non differibilità, disposizioni contenute nell’aggiornamento delle “Regole aziendali in materia di orario di lavoro ferie e permessi“.
Come vi avevamo annunciato qui, il superamento della causale NRI è stato il frutto di una prolungata iniziativa sindacale di denuncia dei veri e propri abusi aziendali connessi all’utilizzo di questa causale.
Il nuovo processo sarà caratterizzato dalle seguenti novità:
- l’abolizione della causale NRI (maggiore prestazione non riconosciuta), relativamente alle prestazioni effettuate dal 2 gennaio 2020;
- l’autorizzazione della prestazione aggiuntiva potrà avvenire dal 30° minuto oltre il normale orario di lavoro (al netto di eventuali ritardi/flessibilità);
- l’inserimento della maggiore prestazione autorizzata non avverrà più a cura del collega, ma verrà registrata in via automatizzata.
In attesa della digitalizzazione del processo che avverrà a partire dal prossimo febbraio attraverso il portale #People, per il corrente mese saranno fornite opportune indicazioni ai Responsabili. Nel corso degli incontri con l’azienda di gennaio ci confronteremo sui dettagli del processo.
Per approfondire tutte le questioni relative all’orario di lavoro, potete consultare la nostra Guida all’ORARIO DI LAVORO (in corso di aggiornamento). Vi ricordiamo che potete contattare anche i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti).
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Mi sembra un’ottima notizia!!!
buongiorno! capisco bene o le prestazioni fino ai 29 minuti non verranno registrate? in pratica viene raddoppiato l’intervallo di tempo attuale, al di sotto del quale si parla di prestazione aggiuntiva?
scusate volevo scrivere “al disotto del quale non si parla di prestazione aggiuntiva”
Come abbiamo scritto nella news, le modalità applicative della nuova rendicontazone verranno affrontate nei prossimi incontri. Nello specifico l’incontro ci sarà lunedì 13 gennaio e al termine vi forniremo le informazioni di dettaglio.
Detto questo bisogna comunque ricordare che quello di cui si sta parlando qui sono sempre e comunque solo modalità applicative-contabili che in nessun modo possono modificare le previsioni di legge sulla prestazione straordinaria. Prestazione che – appunto per legge – può essere richiesta (solo a fronte di specifiche condizioni di eccezionalità) e necessariamente retribuita dal datore di lavoro. Ne deriva, senza alcun dubbio possibile, che l’azienda non può in alcun modo chiedere una prestazione straordinaria in termini tali da escluderne il pagamento: quindi non può chiedere prestazioni di 29 minuti, ma neanche di 25 o 20 o simili. Se qualche Direttore o Responsabile di ufficio riterrà di poter aggirare le norme di legge, basterà segnalarcelo e interverremo come sempre abbiamo fatto. Ovviamente diverso il caso in cui la prestazione in modo del tutto saltuario si prolunghi di qualche minuto: una gestione basata sul buon senso del piccolo evento imprevisto è sempre stata praticata e non è una novità. Se invece si rende necessaria una prestazione più complessa e prolungata, si dovrà organizzare il lavoro in modo da produrre una prestazione pari almeno a 30 minuti e conseguentemente al pagamento dell’intera prestazione aggiuntiva.
scusate, ma per avere riconosciuti 15 minuti di straordinario ne devo fare 45? Significa che sempre e comunque mi vengono annullati i primi 30 minuti di straordinario?
No, lo straordinario richiesto (che non può essere inferiroe a 30 minuti) viene sempre e comunque pagato dal 1° minuto. Abbiamo pubblicato una news specifica in proposito.
ciao, relativamente alla pianificazione dell’orario nelle flexi, trovo sulla guida che l’articolazione dell’orario esteso prevede turni individuali con pianificazione di massima anticipata almeno di un mese.
Non ritrovo la stessa previsione di pianificazione nella normativa aziendale che recita semplicemente: ” L’articolazione dei turni giornalieri, settimanali e mensili e la gestione dei medesimi anche sul piano individuale, è demandata al Responsabile della struttura interessata previa verifica con le competenti strutture centrali del personale”.
Dove trovo tale riferimento?
Grazie
Non c’è un riferimento normativo esplicito. Si tratta di una prassi consuetudinaria che viene normalmente rispettata. Da qui la formulazione “di massima” utilizzata nella guida.