È stato approvato dal Senato l’emendamento che modifica i criteri di computo dei fringe benefit rispetto a mutui e prestiti.
L’emendamento prevede che per mutui e prestiti a tasso fisso il riferimento diventi quello dell’anno di concessione del prestito, mentre per i mutui e prestiti a tasso variabile il tasso di riferimento vigente alla scadenza di ciascuna rata.
Quindi per il calcolo si assumerà il 50% della differenza
- tra l’importo degli interessi calcolato al tasso di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito,
e
- l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
La norma è retroattiva.
L’azienda ha precisato che i calcoli relativi saranno effettuati con la busta paga di gennaio, ma riteniamo che la modifica della norma sia destinata a risolvere nella stragrande maggioranza dei casi il rischio di aggravio.
.
Buongiorno.
Parlando di retroattività si intende che la norma sarà applicata a tutto il 2023, oppure che verrano ANCHE restituiti gli importi addebitati per il 2022?
Grazie
Buonasera Monica,
la retroattività significa che la decorrenza dei nuovi criteri sarà 1º gennaio 2023, mentre non sono previsti interventi sul 2022.
Cosa vuol dire che i calcoli saranno effettuati a gennaio?
Che a dicembre comunque ci viene addebitato l’importo come fringe benefit salvo poi restituirlo a gennaio oppure che gli eventuali addebiti verranno fatti direttamente nella busta paga di gennaio?
Grazie
Buonasera Fabio,
significa che gli eventuali addebiti saranno effettuati a gennaio.
Buongiorno, in che senso retroattiva?
Buonasera Michela,
Il termine retroattiva si riferisce al fatto che la decorrenza dei nuovi criteri sarà 1º gennaio 2023, e non la data di emanazione del provvedimento.
Buongiorno, volevo chiedere nel caso di mutuo stipulato a tasso fisso, quando si parla di tasso di riferimento vigente alla data di concessione del prestito, parliamo sempre del valore dell’ MRO a quella data o del tasso fisso applicato alla clientela ordinaria? Grazie
Buongiorno Nunzia,
per mutui e prestiti a tasso fisso l’emendamento cita il “tasso ufficiale di riferimento” (quindi il tasso MRO) vigente alla data di concessione del prestito.
Scusate, potete fare un esempio pratico[con tanto di numeri] per quanto riguarda un mutuo a tasso variabile ? ….perchè non mi è ancora chiaro il meccanismo….
Buongiorno Paolo,
non riesco a produrre un esempio, ma cercherò di essere maggiormente esplicativa.
In base alla normativa previgente, per l’anno 2023 si sarebbe dovuto calcolare il 50% della differenza tra gli interessi del piano di ammortamento effettivo (basato su un tasso variabile) e quelli calcolati all’MRO di fine 2023 (4,50%).
In particolare, per le rate pagate a inizio anno la differenza sarebbe stata molto rilevante.
Al contrario, se il parametro diventa (a seguito dell’emendamento approvato) l’MRO vigente alla scadenza di ciascuna rata, per il confronto e il calcolo della differenza occorre elaborare e tenere conto di un piano di ammortamento anch’esso a tasso variabile che si basi sul seguente andamento dell’MRO:
A inizio anno 2,50%
dal 08/02/2023 3,00%
dal 22/03/2023 3,50%
dal 10/05/2023 3,75%
dal 21/06/2023 4,00%
dal 02/08/2023 4,25%
dal 20/09/2023 4,50%
Ovviamente la differenza (o meglio il 50% della differenza) degli interessi tra i due piani si riduce.
Si riduce inoltre la contraddittorietà originaria della norma che imponeva di confrontare un tasso variabile con un tasso fisso (con il risultato di non rendere certo nel tempo l’onere, che è l’obiettivo che si pone chi sceglie il tasso fisso).
La modifica della norma non consente di escludere lo sforamento della soglia esente (soprattutto in assenza di figli a carico e limite di 258,23 euro il rischio rimane elevato), ma sicuramente si riduce la base imponibile che con lo sforamento eventualmente si determina e conseguentemente l’aggravio previdenziale e fiscale.
Buongiorno,
quindi per tutti i tassi variabili la situazione non cambia di molto (in assenza di soglia a 3.000€).
Nel caso specifico non bisogna fare riferimento al tasso di riferimento alla stipula ma al tasso vigente mese per mese (quasi scontato che si avrà sempre un differenziale molto elevato tra tasso di riferimento e tasso reale sostenuto).
Pertanto pur rappresentando una minoranza, di fatto per noi la situazione non cambia.
Buongiorno Antonio.
In effetti la norma non è stata abrogata, ma solo modificata e in maniera non radicale, perché non c’è stata la volontà di cancellarne o ridurne più significativamente gli effetti (anche per una questione di coperture, ma non entro qui nel merito delle varie scelte compiute dal Governo sulla destinazione complessiva delle risorse, scelte su cui la CGIL ha espresso un giudizio fortemente critico e avviato un percorso di mobilitazione).
Tuttavia il fatto di utilizzare per i mutui a tasso variabile come tasso di riferimento per la rata pagata a gennaio 2023 l’MRO allora vigente (2,50%), per quella di febbraio il 3% (e così via) anziché avere sempre come dato di confronto il 4,50% attenuerà sensibilmente le conseguenze che si temevano.
Rimane poi come elemento indubbiamente “divisivo” l’aver innalzato la soglia a € 3.000 solo a vantaggio di una platea limitata di lavoratrici/lavoratori, mantenendo il limite irrisorio di € 258,23 per chi non ha figli a carico. Per tutte queste persone, come correttamente rilevi, il rischio di sforamento non è tramontato, ma quanto meno si ridurrà la base imponibile e di conseguenza l’onere.
Buongiorno. Ho rinegoziato il mutuo passando da tasso variabile a tasso fisso nel 2020, il tasso di riferimento è quello vigente al momento della rinegoziazione? Grazie.
Buongiorno Sergio,
il testo dell’emendamento approvato non contempla esplicitamente la rinegoziazione.
Personalmente penserei che nel tuo caso (secondo quanto anche tu ipotizzi) si debba assumere come riferimento il tasso MRO vigente alla data della rinegoziazione, ma nel contempo ritengo che il responso definitivo si avrà quando saranno diffusi i chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate.
Buongiorno. Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’emendamento “benefit” con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione? Posso stare tranquillo o devo aspettarmi qualche sorpresa negativa? Grazie.
Buongiorno Sergio,
non ci risultano pronunciamenti da parte di Agenzia delle Entrate successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, avvenuta solo sabato 16 dicembre.
buongiorno, è possibile un esempio numerico anche per il tasso fisso? grazie
Buongiorno Raffaella,
ci provo.
Ipotizziamo un prestito di € 40.000 al tasso fisso del 3% erogato il 1° ottobre 2022 quando il tasso MRO era pari a 1,25%.
In base alla normativa previgente, per l’anno 2023 si sarebbe dovuto calcolare il 50% della differenza tra gli interessi del piano di ammortamento effettivo (basato sul 3%) e quelli calcolati all’MRO di fine 2023 (4,50%). Il risultato di questo calcolo produce un importo di circa € 280 (quindi in assenza di figli a carico si ha il superamento della soglia esente e una trattenuta in busta paga di oltre 100 euro).
Al contrario, se il parametro per il confronto diventa (a seguito dell’emendamento approvato) l’MRO vigente alla data di concessione (1,25%), essendo quest’ultimo inferiore al tasso applicato non si dà corso ad alcun conteggio e non si avranno quindi incremento della base imponibile né trattenute.
grazie mille, quindi io ho stipulato il mutuo a tasso fisso il 30/06/2022 a un tasso del 1,03% presumo che avrò una tassazione, corretto?
Di nuovo ciao Raffaella.
Il tasso MRO è stato pari a zero dal 16 marzo 2016 al 27 luglio 2022 per cui alla data da te indicata era ancora dello 0,00%.
Quindi essendo il tasso applicato al tuo mutuo (ovviamente) superiore a seguito delle nuove regole non hai più nulla da temere.
buongiorno, sulla intranet di Gruppo, salvo errore, finora non è apparsa alcuna informazione riguardo a questa importante novità legislativa sui Fringe benefits aziendali legati al tasso sui mutui concessi ai dipendenti bancari. la notizia è confermata? Grazie e cordiali saluti.
Abbiamo dato conferma dell’approvazione della legge con questa news: https://fisacgruppointesasanpaolo.it/fringe-benefit-i-nuovi-criteri-per-mutui-e-prestiti-sono-legge/