Cresce il numero dei colleghi che può versare il TFR pregresso alla previdenza complementare.
Il Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020, ha introdotto alcune modifiche a quanto era stato già previsto in materia di trasferibilità del cd. “TFR pregresso” da parte dei colleghi iscritti al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo e alla sezione a contribuzione definita del Fondo Pensioni per il personale Cariplo, dall’Accordo 1° aprile 2020.
Possono ora fare richiesta di trasferimento del “TFR pregresso”, cioè del Trattamento di Fine Rapporto maturato fino al 31 dicembre 2006 e accantonato presso una delle Aziende del Gruppo e non versato ad altra forma di previdenza complementare, tutti i colleghi che maturino il primo dei requisiti previsti dalla legge per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2026.
La richiesta di trasferimento potrà essere fatta accedendo al portale #People e selezionando in Servizi Amministrativi > Richieste > Previdenza Complementare, la funzionalità “trasferimento al fondo pensione del TFR pregresso”
Qui trovate le “Regole aziendali in materia di trasferimento del TFR pregresso“.
Per approfondire le tematiche relative al TFR Guida al TFR.
Per approfondire le tematiche relative alla previdenza Complementare, potete consultare la nostra Guida alla Previdenza Complementare.
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Buongiorno, per trattamento pensionistico si intende la pensione di vecchiaia oppure anche quella anticipata?
Nel caso non si effettui questo trasferimento, qual è la conseguenza?
Grazie, ciao
Si intende il primo diritto pensionistico utile che viene raggiunto individualmente, che in genere (ma non per tutti) è quello per anticipata. Nel caso in cui non si effettui il trasferimento, il TFR rimane presso l’azienda fino all’uscita del dipendente dall’azienda.
Buona giornata.
quale vantaggio abbiamo a versare il TFR nei fondi complementari? possiamo comunque monetizzarlo subito appena messi in esodo?
Il possibile vantaggio è di due ordini.
Il primo vantaggio è quello di poter destinare il proprio TFR a una linea di investimento del Fondo pensioni che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) garantire rendimenti migliori di quelli del TFR. Ovviamente è anche possibile che i rendimenti siano invece inferiori o addirittura riducano il capitale e quindi questo primo vantaggio è da valutarsi con attenzione e prudenza.
Il secondo vantaggio è quello di poter “ritirare” il TFR non tutto insieme al momento del pensionamento, ma con un sistema rateale che in un massimo di 5 anni restituisce l’intero capitale, ma con una tassazione molto più favorevole di quella che verrebbe aplicata al TFR: è la cosiddetta RITA.
Se ti servono maggiori approfondimenti o consulenze individuali, per favore scrivi privatamente al nostro esperto giampiero.reccagni@intesasanpaolo.com
Buona giornata
Buongiorno,
invece se uno non lo versa , lo riceve in busta paga alla data del licenziamento, vero?
Grazie
Si, certo.
Buona giornata.
E’ previsto un termine per esercitare l’opzione? Forse mi è sfuggito, grazie
Il termine è la cessazione del rapporto di lavoro. Consiglierei di effettuare l’eventuale conferimento solo qualche settimana prima della cessazione del rapporto di lavoro per salvaguardia rispetto ad eventuali variazioni della normativa che regolamenta la RITA.
Buongiorno, l’indirizzo di posta del collega RECCAGNI risulta invalido.
Potreste fornirci un contatto valido per i chiarimenti del caso?
Si, c’era un errore di digitazione, scusa. L’indirizzo corretto è: giampiero.reccagni@intesasanpaolo.com