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Ti ricordiamo che i contributi che il lavoratore versa nel Fondo Pensioni sono oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF nel limite massimo annuo di € 5.164,57.

Ai fini del computo del limite di € 5.164,57 si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali e quindi anche:

  • i contributi versati dall’azienda
  • l’eventuale versamento del buono pasto;
  • gli eventuali versamenti in piani previdenziali individuali;
  • gli eventuali contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.

Sono invece escluse le eventuali quote di TFR versato al fondo pensione e l’eventuale utilizzo come Contribuzione aggiuntiva ai Fondi di previdenza complementare del PVR destinato a Conto Sociale.

Quindi, qualora vengano versati contributi superiori al limite di € 5.164,57, la parte eccedente non sarà deducibile e di conseguenza verrà assoggettata ad imposizione fiscale progressiva (scaglioni IRPEF). Quando il lavoratore andrà in pensione, la prestazione in capitale o rendita corrispondente a questi contributi non sarà più tassata. Per ottenere tale detassazione i lavoratori che hanno avuto una parte di contributi esclusi dalla deduzione fiscale, devono inviare al fondo pensioni, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, un’autocertificazione (nella propria Area Riservata del sito del Fondo Pensioni è disponibile la funzione WEB) per evitare la doppia tassazione al momento dell’erogazione della prestazione. E’ comunque possibile comunicare al Fondo gli eventuali contributi che hanno superato il limite di deducibilità in un particolare anno, anche successivamente, purché ciò avvenga prima della chiusura della propria iscrizione.

Alla luce di tutto quanto sopra, è importante che i colleghi che hanno aderito all’offerta di Capitalizzazione della Cassa di Previdenza San Paolo verifichino se l’incremento della contribuzione aziendale derivante da tale scelta (incremento del 4% della retribuzione  mensile che si somma al 3,5% già versato precedentemente e al circa 0,50% derivante dal cosiddetto “ristoro” della Contribuzione al Fondo Sanitario) non abbia determinato lo “sforamento” del limite di deducibilità € 5.164,57. In questo caso dovranno procedere all’autocertificazione di cui sopra per il 2018 ed eventualmente valutare una riduzione della propria contribuzione volontaria, effettuabile entro il 31 dicembre.

La materia fiscale relativa ai Fondi Pensioni è particolarmente complessa e articolata. Puoi approfondirla consultando la nostra Guida alla PREVIDENZA COMPLEMENTARE. Ricorda anche che i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.

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