Pubblicato il – 17 Settembre 2018


Ulteriori chiarimenti su aspetti fiscali LECOIP

Ci sono pervenute molte richieste di verifica in merito agli aspetti fiscali relativi a LECOIP.

Ricordiamo che l’importo delle azioni Free Shares + Matching Shares e dello “sconto” per le azioni scontate (che è stato definito nel 14,837%) è considerata reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali (perché il Lecoip Certificate prevede che nel momento stesso dell’adesione venga definita la vendita a termine).

L’obbligo fiscale (con applicazione dell’aliquota marginale IRPEF e delle aliquote addizionali regionali e comunali) è stato sostenuto totalmente dall’Azienda attraverso:

  • accredito sul conto corrente nel corso del mese di luglio delle azioni Intesa Sanpaolo denominate “Sell to cover”, assegnate dall’azienda nel D.A. del dipendente a copertura degli oneri fiscali (questo importo accreditato sul c/c per la vendita delle azioni sell to cover ha anticipato l’importo spettante del cedolino del 27 luglio),
  • accredito nel cedolino di agosto di un ulteriore importo proprio per garantire il completo rimborso degli oneri fiscali in quanto, per l’andamento del titolo in borsa, il ricavato della vendita delle “Sell to cover” è stato inferiore rispetto al valore di assegnazione nel D.A.

Dalle nostre verifiche sulle buste paga di luglio e agosto, considerando l’accredito sul c/c di luglio per la vendita delle azioni “sell to cover”, i calcoli che l’azienda ha effettuato al fine di indennizzare interamente gli oneri fiscali a carico del collega risultano corretti.

Confermiamo quindi quanto avevamo illustrato a suo tempo nella nostra Guida al Lecoip 2.0, ovvero la neutralità fiscale dell’adesione al Lecoip, ad eccezione delle possibili ricadute sulle detrazioni per lavoro dipendente e per eventuali familiari a carico, sul cosiddetto Bonus 80 euro, sulle esenzioni derivanti da certificazione ISEE, sugli assegni familiari (relative al periodo 1/7/2019-30/6/2020).

NOTA BENE! Per alcuni colleghi ci sono alcune differenze sull’importo netto che sono però da imputare al fatto che le compensazioni in oggetto hanno prodotto nel cedolino di luglio un reddito imponibile mensile che ha portato ad applicazioni di aliquote marginali Irpef di scaglioni successivi. Questa maggiore tassazione verrà conguagliata con il cedolino di dicembre poiché non è possibile effettuare prima il conguaglio. Infatti il D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che i conguagli delle tassazioni imputate mensilmente da parte dei datori di lavoro (nella loro veste di sostituti d’imposta) debba essere fatto in un’unica soluzione una sola volta all’anno, solo al momento in cui sono effettivamente noti tutti i redditi dell’anno di competenza per cassa. Allo stesso modo solo a fine anno possono essere applicate in via definitiva le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico (anche se bisogna ricordare che le eventuali variazioni su queste due voci non sono coperte dalla compensazione a carico dell’azienda, come specificato nella nostra Guida al Lecoip 2.0).

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