Continuano gli aggiornamenti informativi su SW e altre flessibilità che, come FISAC dell’Area Torino, abbiano iniziato a fornirvi nei giorni scorsi, l’ultima volta qui.
Come vedrete, nonostante un lavoro veramente accurato di raccolta dati e informazioni, permangono tantissimi dubbi sulle concrete modalità applicative di diversi aspetti specifici. È evidente che queste incertezze derivano dalla pessima scelta aziendale di procedere autonomamente (e in modo anche abbastanza raffazzonato, alla prova dei fatti) invece di sottoscrivere un accordo che potesse prevedere e regolare in modo certo tutti gli aspetti e ricadute delle nuove modalità lavorative derivanti da SW e altre flessibilità.
Tutte le decisioni sbagliate, le discrezionalità, la sostanziale esclusione della Rete e anche l’approssimazione aziendale che si sta manifestando adesso, confermano come non fosse possibile sottoscrivere un accordo sindacale alle condizioni date.
Tuttavia, come FISAC, continuiamo a pensare che lo SW e le altre flessibilità siano qualcosa di intrinsecamente positivo e utile per i colleghi che liberamente decidono di utilizzarle. Non aver potuto sottoscrivere un accordo oggi, per noi non significa in alcun modo che la partita sia chiusa (intendiamo riaprire la trattativa appena possibile) e tantomeno significa boicottare quei colleghi che possono essere interessati.
La mancanza di informazioni certe è grave e va superata velocemente. Proprio per questo noi della FISAC di Torino non crediamo che la soluzione migliore sia rimandare i colleghi alle stesse funzioni aziendali che come noto spesso non conoscono o distorcono le norme e persino gli accordi, ma piuttosto incalzare l’azienda, esigere risposte, mostrare le inefficienze e le contraddizioni delle scelte unilaterali, pretenderne il superamento. Denunciare quello che non va è un passo fondamentale che abbiamo sempre praticato, tanto più adesso. Tuttavia non basta: sottrarsi alle responsabilità di cercare le risposte e le soluzioni per i colleghi, anche nelle situazioni che non condividiamo e cerchiamo di cambiare, non è qualcosa che abbiamo mai fatto o che incominceremo a fare adesso.
Noi crediamo che i colleghi siano perfettamente in grado di prendere decisioni consapevoli, se correttamente informati su quello che si sa, su quello che non si sa e se vengono forniti tempestivamente gli aggiornamenti via via disponibili. I colleghi sono persone adulte e responsabili e non certo burattini nelle mani di strani personaggi come nella famosa favola di Collodi. In questa fase il nostro compito di sindacalisti sul territorio è ascoltarli, informarli, difenderli dall’eventuale arbitrio di alcuni capi, sostenerli nelle loro richieste gestionali: noi abbiamo sempre lavorato così e vorremmo continuare a farlo. Poiché i colleghi sanno appunto scegliere, sicuramente valuteranno anche questo.
Di conseguenza, man mano che riusciremo ad avere informazioni su questi e su altri punti le pubblicheremo, a incominciare da quelle qui di seguito.
Smart Working
- La fruizione dello SW può avvenire sulla base dell’accordo del 2014 oppure mediante la sottoscrizione dell’accordo individuale. L’accordo individuale può essere sottoscritto in qualsiasi momento, anche dopo il 31 gennaio, ma dispiega i suoi effetti solo dal momento della sottoscrizione.
- L’adesione all’accordo individuale e più in generale allo SW può essere revocata in qualsiasi momento dal singolo collega, e anche l’azienda si è riservata la medesima facoltà. In entrambi i casi è previsto un preavviso di 30 giorni.
- L’adesione all’accordo individuale non comporta nessun obbligo di fruizione di giornate di SW.
- In caso di sottoscrizione dell’accordo individuale le giornate massime di SW fruibili dai colleghi diventano 120 annue (140 per Filiale Digitale, Turnisti, DSI) con maggiorazioni previste per i colleghi fragili o con particolari situazioni patologiche. Decade il limite di anzianità di tre anni per poter accedere allo SW e non occorre riattivare l’adesione allo SW in caso di trasferimenti da una struttura all’altra. In caso di non sottoscrizione dell’accordo individuale il limite di giornate di fruizione rimane in ogni caso pari a 8 giorni al mese.
- Per i Part Time Verticali o Misti che decidono di aderire all’accordo individuale SW il riproporzionamento delle giornate massime di SW fruibili passa al 50% del loro orario individuale. L’azienda non ha ancora predisposto un contatore individuale delle ore massime di fruizione annua di SW per questi Part Time. Per i Part Time Orizzontali il limite è di 120 o 140 giornate.
- Non sono previsti riproporzionamenti delle giornate massime di fruizione di SW per lunghe assenze (tipo maternità, aspettative, lunghe malattie, ecc.) e nemmeno in caso di fruizione delle SVL né per chi aderisce, né per chi non aderisce all’accordo individuale SW. Ovviamente valgono i diversi limiti a seconda che si applichi l’accordo 2014 (massimo 8 giorni al mese) o l’accordo individuale (massimo 120/140 giorni annui).
- L’indennità sotto forma di Buono pasto di 3€ per ogni giorno di SW viene erogata indipendentemente dalla sottoscrizione dell’accordo individuale.
- Lo SW è compatibile con il 4×9 (si può lavorare contestualmente in 4×9 e in SW), ma non è ancora stato chiarito se la fruizione contestuale di queste modalità abbia riflessi sul montante massimo di giornate / ore di SW a disposizione del singolo collega, e nel caso in che misura.
- Indipendentemente dalla sottoscrizione dell’accordo individuale, l’azienda ha avviato la sperimentazione in circa 200 filali (nella nostra Area: Carignano, Mappano, Nichelino, Orbassano, 508, 510 e 523 Retail, corso Bramante e piazza Massaua Exclusive e Pinerolo Imprese) del cosiddetto “diritto minimo” per tutti di un giorno di SW al mese. Lo abbiamo già fatto, ma vogliamo tornare a sottolineare come questa sperimentazione NON riassorba in alcun modo la possibilità gestionale di ottenere un accesso allo SW di più giorni al mese anche in filiale. Anzi, l’azienda stessa ha scritto nella sua presentazione delle nuove iniziative in tema di SW che “i colleghi di filiale potranno avere più giorni di SW rispetto a prima”. Questo è un passaggio fondamentale ed è molto importante che i colleghi interessati allo SW lo richiedano anche in filiale, per verificare se siamo di fronte a una semplice affermazione propagandistica e autocelebrativa o a una vera disponibilità aziendale a modernizzare il suo approccio all’attività di filiale sia con il pubblico che di back office. Ricordiamo che è fondamentale contattare i sindacalisti FISAC per essere supportati al meglio in queste richieste.
4×9
- L’adesione è indipendente dalla sottoscrizione dell’accordo individuale sullo SW. Può essere fatta in Rete nelle 12 filiali sperimentali (in Area Torino la filiale 516) e in tutte le Direzioni anche da chi decide di non aderire all’accordo individuale sullo SW.
- L’adesione al 4×9 non comporta l’automatico accoglimento da parte dell’azienda che ha tre mesi di tempo per valutare e accettare o respingere la richiesta. In caso di accettazione della richiesta, l’adesione non comporta comunque nessun obbligo di effettiva fruizione da parte del collega.
- Si possono alternare settimane di 4×9 ad altre con orario “tradizionale” (5×7,5).
- Il giorno aggiuntivo in cui non viene effettuata la prestazione lavorativa può essere fisso o variare in alcune settimane rispetto ad altre.
- Le settimane di 4×9, nonché i giorni di mancata prestazione devono essere concordati con il responsabile e pianificati. Non è ancora chiaro attraverso quali strumenti e modalità avverrà tale pianificazione. Questo per noi è un altro grande punto critico, perché è fortissimamente esposto alla discrezionalità dei capi e non sono state previste clausole che possano salvaguardare il rispetto anche delle esigenze dei colleghi e non solo di quelle aziendali. Invitiamo quindi i colleghi che fossero interessati a questa forma di flessibilità a contattare i sindacalisti FISAC per evitare applicazioni squilibrate.
- La fruizione o meno di settimane di 4×9 non ha effetti sulla maturazione dei diritti pensionistici.
- La fruizione o meno di settimane di 4×9 non ha effetti sul montante delle ferie maturate nell’arco dell’anno, mentre può averne sulla fruizione: la fruizione di ogni giornata singola (o comunque inferiore alla settimana) e intera verrà scaricata come singola, per la fruizione di ogni settimana intera verranno scaricati in ogni caso 5 giorni e la fruizione a ore avverrà naturalmente in base alle ore effettivamente fruite volta per volta.
- Per ogni settimana di 4×9 effettivamente fruita i colleghi delle Aree professionali maturano 30 minuti in meno di riduzione di orario annuale (le 23 ore di banca delle ore), che verranno “scalate” da quelle di competenza dell’anno successivo.
- Può aderire al 4×9 solo il personale con orario pieno ordinario di 37,5 ore settimanali.
- Il 4×9 è compatibile con lo SW, con le incertezze di cui vi abbiamo dato conto sopra.
- Non vi sono ancora stati pronunciamenti formali dell’azienda, ma le normative vigenti lasciano presuppore che per le settimane di 4×9 verranno erogati soli 4 buoni pasto.
Formazione flessibile
- Il passaggio da 4 a 6 giorni di formazione flessibile fruibile come diritto (le giornate previste sono un massimo di 8, ma la concessione delle ultime due è una facoltà aziendale e non un obbligo) in Rete vale per tutti i colleghi, anche per chi decide di non aderire all’accordo individuale sullo SW: le giornate di Formazione flessibile sono sempre aggiuntive rispetto al plafond delle giornate di SW.
Flessibilità in ingresso
- La flessibilità individuale in ingresso tra le 7,00 e le 10,00, non ha alcun collegamento con l’adesione all’accordo individuale sullo SW. La flessibilità è riconosciuta – fatto salvo che deve essere compatibile con le esigenze di servizio – a tutti i colleghi a Tempo Pieno e non prevede adesioni o pianificazioni preventive. L’orario di ingresso può variare anche ogni giorno. La flessibilità può essere revocata individualmente dal responsabile con un giorno di preavviso. I colleghi a Part Time sono esclusi da questa forma di flessibilità e possono aderire, in fase di passaggio dal Tempo Pieno al Part Time, solo alla flessibilità giornaliera di 30 minuti.
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Buongiorno, non mi è chiaro quale sia il tetto massimo di giornate fruibili in sw da casa per i fragili. (al netto di ulteriori proroghe governative). Voi avete notizie in merito?
GRazie
Ciao Viviana.
Non è che non hai capito tu: proprio non è definito in modo esplicito nell’accordo individuale.
L’azienda prevede la disponibilità a maggiorare le giornate di SW per i Fragili, ma non ha definito né il minimo né il massimo di tale maggiorazione. Tecnicamente quindi la maggiorazione potrebbe essere tanto di un solo giorno, quanto dell’intero montante delle giornate lavorative dell’anno.
Questo è un altro esempio del motivo per cui non è stato possibile sottoscrivere un accordo sindacale a queste condizioni: assenza di quantità definite in modo certo, assenza di parametri sulla base dei quali definire le diverse quantità aggiuntive, completa discrezionalità in capo a chi prende queste decisioni. Eppure, nonostante ciò, i fragili potrebbero avere un significativo beneficio individuale dalle nuove disposizioni che portano in ogni caso le giornate fruibili da un massimo di 8 al mese a un minimo di 120 /140 all’anno, comunque ulteriormente incrementabili in qualche misura.
Naturalmente tutto ciò al netto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Per tutto ciò, anche in questo caso, invitiamo i colleghi eventualmente interessati a contattare i sindacalisti FISAC per farsi supportare nelle questioni gestionali.
Grazie Claudia per la risposta. Spiace che, anche in questi casi, ci sia discrezionalità. Speriamo che almeno, il fatto che non ci sia un limite imposto, possa far riferimento al Protocollo Nazionale per il Lavoro Agile, articolo 10. Sarebbe auspicabile.
Buongiorno, quindi se NON si aderisce all’accordo individuale e si lavora in Smart working si ha sempre diritto al buono pasto da 3 euro? Grazie.
Sì, esatto Giovanni.
Buona serata!
Buon pomeriggio, nell’attesa di ricevere indicazioni circa le assemblee che erano state annunciate in merito al nuovo accordo individuale, riporto qui i miei quesiti, e mi scuso in anticipo se per caso sono già stati “evasi”.
1) Se l’adesione al nuovo accordo è possibile anche dopo il 31.01.23, e nel mentre rimangono in vigore gli accordi sul lavoro flessibile 2014 e 2015, che significato va attribuito all’email da parte di “servizi HR” ricevuta da chi non ha ancora aderito?
2) Nel caso in cui, durante la prestazione lavorativa in lavoro flessibile effettuata nell’ambito del nuovo accordo individuale, si verifichino episodi per i quali il dipendente necessita di assistenza sindacale, la stessa può essere comunque fornita perchè anche il nuovo accordo individuale sottintende il CCNL? oppure l’accordo individuale è materia contrattuale separata e distinta dal CCNL?
3) Come vanno gestite eventuali richieste ricevute dal dipendente oltre l’orario di lavoro assegnato, che si verifichino secondo quanto previsto dal par. 4 del nuovo accordo? Il quale recita “Al di fuori di questo (l’orario di lavoro previsto per la giornata), salvo casi eccezionali e/o di emergenza e ferme eventuali specifiche esigenze che dovranno in tutti i casi essere comunicati tramite i canali aziendali (telefono o email), nel caso di ricevimento di comunicazioni al di fuori dell’orario predetto il personale non è vincolato ad attivarsi prima dell’inizio dell’orario di lavoro della giornata lavorativa seguente. Nel caso di specifiche esigenze e/o in casi eccezionali e/o di emergenza, l’azienda evidenzierà chiaramente le caratteristiche che ne possono richiedere una immediata valutazione.”
Questa fattispecie, che nel testo dell’accordo 2014-2015 non era minimamente menzionata, può essere letta sia in senso positivo (non si è tenuti oltre l’orario e quindi dopo il termine dello stesso si è considerati disconnessi) oppure negativo (potrebbe capitare un’emergenza, che l’azienda/il responsabile di turno definisce discrezionalmente, e quindi è necessario in qualche modo tenersi sempre pronti, il che significherebbe dover avere sempre con sè i dispositivi aziendali. Ma come si realizza in pratica?
Grazie in anticipo per il supporto.
Prima di rispondere dobbiamo precisare (come già fatto in precedenti occasioni) che sarebbe preferibile porre le questioni di ordine generale in coda a news prodotte della Segreteria e non in coda a comunicati locali: questo al solo scopo di favorire una discussione ordinata e che non comporti risposte generali da parte di strutture decentrate.
Detto questo non vi è alcun dubbio che in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo individuale restano in vigore le norme dell’accordo del 2014 e non solo fino al 31/1/2023, ma anche successivamente a tale data. Le mail delle Risorse Umane non hanno alcun valore che non sia quello di “promemoria”.
Lo SW, indipendentemente dalle modalità sulla base delle quali lo si attivi (accordi individuali, collettivi aziendali o collettivi di settore) non è altro che una delle possibili modalità di prestazione lavorativa. L’effettuazione dello SW (a qualunque titolo) non modifica in nulla e per nulla i diritti e gli obblighi reciproci tra lavoratore e azienda, se non nelle fattispecie esplicitamente richiamate. Nel caso dell’accordo individuale di ISP solo i limiti massimi e le articolazioni di fruizione dello SW, che sono più ampi di quelli previsti dall’accordo del 2014 e dal CCNL. Non vi è quindi dubbio che l’adesione all’accordo sullo SW non limiti le tutele e le possibilità di intervento sindacale.
la formulazione del paragrafo 4 è quanto è rimasto delle richieste sindacali in tema di disconnessione. In buona sostanza questa formulazione non fa che ribadire l’ovvio, ovvero che i colleghi possono spegnere i dispositivi aziendali al termine del loro orario di lavoro e che anche se dovessero farlo, in nessun caso sono tenuti ad attivarsi lavorativamente prima dell’inizio del loro orario il giorno lavorativo successivo. E’ davvero ovvio che questa è l’unica interpretazione possibile, perché diversamente ricadremmo nella fattispecie della reperibilità, che come noto è definita dal CCNL e prevede specifiche indennità. Il fatto che in buona sostanza questo paragrafo non faccia che ribadire l’ovvio (ovvero che non si lavora dopo il termine del proprio orario) è stato considerato insufficiente dal sindacato perché in tema di disconnessione il rischio che soggettivamente i colleghi si sentano iperresponsabilizzati (e quindi ad essere propensi a non spegnere i loro strumenti e/o a continuare le loro prestazioni) è molto alto. Questa insufficienza di apprestamenti automatici in tema di disconnessione è stata una delle ragioni che ha impedito la sottoscrizione di un accordo collettivo.
Grazie mille per il riscontro e scusate ancora se ho scelto la news sbagliata. L’ho individuata perchè era la più recente che ho ricevuto in merito, dalla prossima cercherò di non sbagliare.