Pubblicato il – 15 Marzo 2018


RITA: cos’è e come funziona la nuova Prestazione Previdenziale del Fondo Pensioni?

Tutte le novità della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) nell’accordo che modifica lo statuto del nostro Fondo Pensioni. Ecco i dettagli su requisiti e benefici.

La RITA è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle già previste per i Fondi pensione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018.

Consiste nell’erogazione frazionata (trimestralmente) di tutto o di una parte dello zainetto maturato nel Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell’iscritto e il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (attualmente 66 anni e 7 mesi; dal 2019 il requisito è di 67 anni).

Nell’incontro del 14 marzo è stato raggiunto l’accordo di modifica dello Statuto del Fondo Pensioni di Gruppo che recepisce tale prestazione.

I requisiti, da possedere al momento della presentazione della domanda della RITA, sono i seguenti:

  • cessazione dell’attività lavorativa,
  • raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (quindi aver compiuto 61 anni e 7 mesi nel 2018, 62 anni nel 2019),
  • requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza,
  • almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari;

oppure, in alternativa:

  • cessazione dell’attività lavorativa,
  • inoccupazione (è considerata tale anche la permanenza nel fondo esuberi) per un periodo superiore ai 24 mesi;
  • raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi (quindi aver compiuto 56 anni e 7 mesi nel 2018, 57 anni nel 2019),
  • almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

La RITA è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato sull’intera prestazione: viene infatti applicata a titolo d’imposta l’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di iscrizione a fondi pensione (se iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15), fino all’aliquota minima del 9%.

Nel periodo di erogazione della RITA, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Inoltre l’iscritto ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’erogazione della RITA.

In caso di decesso durante la percezione della RITA, la posizione individuale residua verrà riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati.

Sulla RITA uscirà la circolare del Fondo Pensioni e sarà predisposto specifico modulo per la richiesta.

Ricorda che per approfondire tutte le questioni della Previdenza Integrativa puoi consultare la nostra Guida alla REVIDENZA COMPLEMENTARE

click qui per il comunicato in pdf

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