Tutte le novità della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) nell’accordo che modifica lo statuto del nostro Fondo Pensioni. Ecco i dettagli su requisiti e benefici.
La RITA è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle già previste per i Fondi pensione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018.
Consiste nell’erogazione frazionata (trimestralmente) di tutto o di una parte dello zainetto maturato nel Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell’iscritto e il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (attualmente 66 anni e 7 mesi; dal 2019 il requisito è di 67 anni).
Nell’incontro del 14 marzo è stato raggiunto l’accordo di modifica dello Statuto del Fondo Pensioni di Gruppo che recepisce tale prestazione.
I requisiti, da possedere al momento della presentazione della domanda della RITA, sono i seguenti:
- cessazione dell’attività lavorativa,
- raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (quindi aver compiuto 61 anni e 7 mesi nel 2018, 62 anni nel 2019),
- requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza,
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari;
oppure, in alternativa:
- cessazione dell’attività lavorativa,
- inoccupazione (è considerata tale anche la permanenza nel fondo esuberi) per un periodo superiore ai 24 mesi;
- raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi (quindi aver compiuto 56 anni e 7 mesi nel 2018, 57 anni nel 2019),
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
La RITA è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato sull’intera prestazione: viene infatti applicata a titolo d’imposta l’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di iscrizione a fondi pensione (se iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15), fino all’aliquota minima del 9%.
Nel periodo di erogazione della RITA, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
Inoltre l’iscritto ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’erogazione della RITA.
In caso di decesso durante la percezione della RITA, la posizione individuale residua verrà riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati.
Sulla RITA uscirà la circolare del Fondo Pensioni e sarà predisposto specifico modulo per la richiesta.
Ricorda che per approfondire tutte le questioni della Previdenza Integrativa puoi consultare la nostra Guida alla REVIDENZA COMPLEMENTARE
click qui per il comunicato in pdf
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vorrei sapere per valutare questa opportunita’ quale sia la tassazione sul riscatto delo zainetto in forma rateizzata.
come abbiamo indicato sull’apposito modulo che abbiamo utilizzato per aderire al fondo pensioni
Il calcolo della tassazione degli “zainetti” varia pesantemente a seconda della storia previdenziale individuale. Per una consulenza su questo aspetto bisogna contattare direttamente il nostro esperto giampiero.reccagni@intesasanpaolo.com
Si può richiedere una volta sola oppure anche più di una? Non ho ancora deciso cosa fare per la Cassa di Previdenza e, se RITA si può richiedere una sola volta, allora dovrò definire questo aspetto.
Grazie per la vs risposta.
La RITA è appena partita e quindi alcuni aspetti operativi sono ancora in corso di definizione. Diciamo che l’attuale regolamento NON esclude la possibilità di richiederla più volte. Ma la cosa più importante ai fini della tua domanda, se non la interpreto male, è che le varie rate della RITA si ricalcolano tempo per tempo sulla base della rivalutazione dei montanti via via residui. Quindi, se per caso il tuo capitale residuo venisse implementato da una versamento “straordinario” (ad esempio la liquidazione della Cassa di Previdenza), si determinerebbe un automatico ricalcolo delle tue rate successive della RITA e questo per il nuovo intero montante del tuo capitale.
Sarà possibile fare delle simulazioni di erogazione per valutare la prestazione?
Grazie
Devi sentire il nostro esperto giampiero.reccagni@intesasanpaolo.com
Non mi è chiaro se chi ha cessato l’attività lavorativa per accedere al fondo esuberi con i requisiti per la pensione di anzianità e non di vecchiaia , può richiedere la RITA. Grazie
Si. I requisiti per accedere alla RITA sono esclusivamente quelli indicati nella news.
Buongiorno, sono attualmente nel fondo esuberi dal 01/01/2018 e percepirò la pensione anticipata il 01/11/2021 (non vecchiaia) … Vorrei conferma se nel mio caso la “RITA” è fattibile o meno … Io penso di no in quanto mi sembra di avere letto che il requisito pensionistico da raggiungere sia solo la pensione di vecchiaia … Ho ragione?
Grazie
Per ottenere la RITA non è necessario andare in pensione con la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchia serve solo a determinare l’arco temporale entro il quale è posibile richiederla (5 o 10 anni prima della maturazione di tale diritto). Stabilito l’arco temporale, la RITA può essere chiesta anche andando in pesnsione con l’anticipata o – addirittura – essendo già in pensione anticipata (ovviamente in quest’ultimo caso a patto di non aver già riascattato il proprio zainetto).
VORREI SAPERE SE IO VADO IN ESODO AL 30/04/2018 POSSO FARMI ANTICIPARE META’O UNA PARTE DEL FONDO PENSIONI IN QUANTO LA MIA PENSIONE DECORRE DA GIUGNO 2020
Certamente si.
è possibile che l’introduzione della RITA induca una revisione migliorativa della tassazione dei fondi pensione erogati ordinariamente in conto capitale?
Grazie
Trattandosi di futuro, tutto è possibile. In ogni caso è assolutamente temerario fare in questo momento qualsiasi ipotesi a fronte di elezioni appena concluse senza un preciso vincitore e in una fase apparentemente ancora molto lontana dall’ipotesi di definizione di una qualsiasi coalizione di Governo.
ho inteso bene:se vado in esodo e mancano 3 anni alla pensione posso chiedere la rita per l’importo totale del fondo pensione maturato e subire la tassazione agevolata al 9% su tutto il maturato!
grazie
Per quanto incredibile sia, è così.
Risposta a Giovanni: si, ma a partire almeno dal 2027, perché è solo dopo 20 anni dal 2007 che il15% si riduce a 9%. Se ho capito bene il tutto.
Attenzione, Antonio ha capito bene! La riduzione dello 0,30 si realizza per ogni anno di iscrizione oltre il 15°. Quindi gli eventuali 15 anni di iscrizione prima del 2007 non producono nessuna riduzione ma fanno si che dal 2007 si riduca l’aliquota di uno 0.30 per ogni anno successivo al 2006.
Buongiorno ho 57 anni in caso di adesione alla R.I.T.A., mu può gentilmente confermare se ho inteso bene:
tassazione al 15% per l’anno 2007, con tassazione che si riduce dello 030 per ogni anno fino a un massimo del 9%, perciò 2006 tassazione del 14,70; 2005 tassazione del 14,40% e così via sino al 1992 che avrà la tassazione del 9%. Tenuto conto che andrò in pensione di anzianità nel dicembre 2023 con accesso presunto al Fondo giugno 2020, quale sarà la data in cui mi verrà liquidata l’ultima rata.
Grazie per la cortese attenzione
Se si possono vantare 15 anni di iscrizione alla previdenza complementare a fine 2006, la prima riduzione al 14,70 è di fatto intervenuta dal 1/8/2008 (dopo un ulteriore anno di iscrizione) e così via fino ad arrivare al 11,7 nel 2018. Se si richiedesse la Rita nel 2018, perché in possesso di tutti i requisiti, verrebbe applicata l’aliquota del 11,7% sulle somme erogate nell’anno.
Non mi è chiaro perché l’aliquota ridotta (nell’esempio il 14,7) è intervenuta l’1/8/2008 e non il primo gennaio, posto che al 31/12/2006 il collega aveva già maturato i 15 anni.
Grazie.
scusami Antonio. E’ un mio errore nel digitare la data.
…la prima riduzione al 14,70 è di fatto intervenuta dal 1/1/2008…
è la versione corretta.
Poiché il montante mentre si riduce resta nel fondo, si deve ritenere che anche l’aliquota fiscale si riduce progressivamente in ragione di 0.30% ogni anno? Oppure – ma non credo – viene definita all’inizio una volta per tutte^
Grazie.
A questo proposito occorre attendere chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrebbe esprimersi per l’applicazione dell’aliquota determinata al momento della domanda o prevedere che continui la riduzione negli anni successivi.
Scusate, tutti parlate della tassazione ridotta dal 9% al 15% ma nessuno dice qual’è la tassazione per chi non intende usufruire della RITA. Come faccio a sapere quanto risparmio in percentuale se aderisco?
la tassazione di contributi, rendite e prestazioni dei Fondi pensioni è una materia molto articolata illustrata dettagliatamente nella nostra Guida alla Previdenza Complementare. Qui di seguito un estratto dell’indice
7) DISCIPLINA FISCALE
7.1) REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI
7.2) REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI
7.3) REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
7.3.1) REGIME FISCALE VECCHI ISCRITTI
7.3.2) REGIME FISCALE NUOVI ISCRITTI
Conme è evidente anche dal semplice indice non è possibile riprendere qui i contenuti di una materia così articolata. Devi consultare la guida e, per consulenze personalizzate, scrivere a giampiero.reccagni@intesasanpaolo.com
Un’ultima cosa: io sono un esodato e non faccio la dichiarazione del 730, se aderissi alla Rita devo fare la dichiarazione e pagare l’ irpef?
Grazie.
No, la tassazione applicata alla Rita è una tassazione d’imposta a titolo definitivo. Non si deve fare 730 e non si deve pagare Irpef.
Mi sembra di aver letto che sia possibile optare per la tassazione ordinaria: è una scelta tua ed ha senso solo se conviene perché hai qualcosa da scaricare.
E’ vero Antonio, probabilmente lo hai letto nella Circolare del Fondo Pensioni. Quasi certamente l’opzione per la tassazione ordinaria varrebbe per tutto il periodo di erogazione della RITA, quindi mi riesce difficile pensare possa essere “conveniente” se non in casi molto, molto particolari. Sui profili tributari, purtroppo, si è ancora in attesa dell’emanazione delle istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Comunque, esercitando tale opzione, si dovrebbe poi inserire la rendita nella dichiarazione dei redditi e verrebbe assoggettata ad IRPEF.
Sono nel fondo esuberi e nel 2019 vado in pensione (anticipata) e pensavo di riscattare il mio “zainetto”. Fiscalmente mi conviene farlo o è meglio che opti per la RITA?
In linea di massima direi che, dal punto di vista fiscale, risulta quasi certamente più conveniente la RITA. Mandami una e mail a giampiero.reccagni@intesasanpaolo.com con tua età anagrafica attuale, periodo permanenza nel Fondo Solidarietà e numero cellulare che ti chiamo e valutiamo assieme la tua posizione.
Rita è applicabile anche a chi è iscritto al Fondo Pensioni Cariplo? Io assunta nel 1980, sarò esodata dal 01/05/2018 e percepirò la pensione anticipata Inps dal gennaio 2021: quale tassazione in % subirò se aderirò a Rita?
La RITA è applicabile a tutti i Fondi pensioni. Per le consulenze individuali bisogna scrivere al nostro esperto giampiero.reccagni@intesasanpaolo.com
Andando in esodo bisogna aspettare due anni per poterla richiedere (periodo di inoccupazione) o si puo’ richiedere subito?
Possono richiedere la RITA:
– coloro che hanno già 61 anni e 7 mesi al momento della cessazione
oppure
– coloro che hanno un periodo nel fondo esuberi di almeno 24 mesi e che hanno almeno 56 anni e 7 mesi al momento della cessazione: in questo caso occorre aspettare di aver compiuto 24 mesi nel fondo esuberi prima di poter richiedere la RITA.
In ogni caso è ancora in corso di predisposizione la modulistica per poter richiedere questa prestazione.
Buongiorno, ho letto tutte le notizie relative a RITA ma rispetto al mio caso ho un dubbio sui requisiti in quanto io sono in fondo esuberi da oggi 01/05/2018, in pensione anticipata il 01/04/2020, e compiro’ 61 anni in agosto c.a.
Potrò richiedere la RITA il prossimo anno al compimento dei 62 anni (…5 anni dalla pensione di vecchiaia) …per usufruire dei vantaggi fiscali??? Inoltre il vantaggio fiscale è su tutto il montante oppure solo sull’importo destinato alla rendita (nell’ipotesi di 50% e 50%)???
Grazie mille
Si, potrai richiedere la RITA nel 2019 al compimento dei 62 anni ed il vantaggio fiscale sarà su tutto l’importo erogato se chiederai la prestazione in RITA del 100% della tua posizione.