L’accordo di rinnovo del CCNL prevede, oltre agli aumenti contrattuali, il recupero dei criteri ordinari di calcolo del TFR, pertanto il calcolo del TFR sarà effettuato su tutte le voci retributive stabilite dall’art. 86 del CCNL e non più solo sulle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione.
Dato che il riconoscimento degli arretrati potrebbe comportare in taluni casi il superamento del limite annuo di deducibilità per i contributi al Fondo Pensione (attualmente fissato a 5.164,57€) con la conseguente perdita dei benefici fiscali per gli eventuali versamenti superiori al limite, il 1 dicembre abbiamo sottoscritto un accordo (di cui vi avevamo dato notizia QUI), che prevede per 3 mesi, da gennaio 2024 e fino a marzo 2024, la sospensione automatica della contribuzione volontaria al Fondo.
Dal cedolino di gennaio sono stati ripristinati i criteri di calcolo ordinari del TFR e pagati gli arretrati a partire da luglio 2023, inoltre è stata adeguata l’aliquota previdenziale a carico azienda che, per effetto degli accordi di 2° livello, da gennaio 2024 è del 4% per coloro per cui era previsto un contributo aziendale minore.
Nel mese di marzo verrà data la possibilità, tramite l’apertura di una finestra straordinaria, di variare la propria contribuzione volontaria.
Nel caso in cui non fosse effettuata alcuna variazione ad aprile la contribuzione volontaria verrà ripristinata automaticamente sulla base della scelta effettuata ante sospensione del contributo volontario.
Per valutare gli effetti individuali del ripristino della base di calcolo del TFR sulla Previdenza complementare, come Fisac abbiamo messo a disposizione delle nostre iscritte e dei nostri iscritti un’attività di assistenza su questo tema previdenziale, vi invitiamo pertanto a contattare le nostre RSA sul territorio per richiedere una consulenza al riguardo.
Dato il meccanismo di quest’anno, se capisco bene, se da un lato c’è un afflusso aumentato al Fondo (in virtù degli aumenti contrattuali), dall’altro devo tenere presente (in relazione al limite di deducibilità fiscale) che vi è un minore afflusso dei contributi dovuto al mancato versamento “cautelativo” della quota dei primi 3 mesi, da parte del dipendente.
Non mi sembra sia previsto un sistema di recupero del mancato contributo del primo trimestre, salvo tenerne conto nella ridefinizione dell’aliquota annuale del versamento.
Grazie.
Ciao Caterina.
Hai compreso tutto correttamente.
Rivolgiti, se vuoi, al Tuo delegato di riferimento sulterritorio per una consulenza personalizzata.
Buona giornata.
giampiero