Il lavoro del bancario è oggetto di controlli sempre più rigorosi e intensi, non solo dalle funzioni di controllo interne, ma anche dagli organismi di vigilanza esterna. Ogni e qualsiasi attività svolta nell’ambito bancario è regolamentata e censita e il mancato rispetto delle norme produce conseguenze anche molto gravi sia dal punto di vista disciplinare che da quello della responsabilità patrimoniale.
Fin da maggio di due anni fa abbiamo portato all’attenzione dei colleghi il quadro nel quale ci muoviamo. Abbiamo prima redatto un prontuario non sintetico che facesse un punto di tipo “culturale” sui rischi a cui siamo esposti, a partire dall’inconsapevolezza del sistema regolatorio e della sua priorità rispetto alla questione “vendita a tutti i costi”. Subito dopo abbiamo redatto un documento di sintesi, che riducesse a pochi ma fondamentali comportamenti da mettere in atto prima di svolgere qualsiasi tipo di operatività. Infine abbiamo prodotto un terzo documento che si focalizzava su “Prestiti Personali”, “Partite Varie”, Utilizzo dei Contratti internet della clientela” e “Privacy” e sui comportamenti corretti da mettere in atto rispetto a queste specifiche materie.
Tutte le cose che abbiamo sottolineato in quei “manuali” continuano ad essere fondamentali anche adesso. Però oggi vogliamo ritornare in particolare su uno di questi aspetti, quello della “Privacy dei clienti”. Le normative sulla Privacy vengono continuamente aggiornate e rafforzate, anche in sede giurisprudenziale. Inoltre, anche i singoli cittadini stanno dando un’attenzione sempre maggiore alla protezione dei loro dati da ingerenze di qualsiasi tipo. Si tratta di un fenomeno dai risvolti anche paradossali in alcuni casi, giacché il singolo cliente molto spesso autorizza (magari inconsapevolmente) l’azienda a gestire e in taluni casi anche a commercializzare i suoi dati, ma nel contempo rivendica la protezione delle informazioni dei suoi conti dalla consultazione “indebita” da parte del singolo collega. Questo è un concetto molto importante e con il quale bisogna familiarizzare con cura.
Il cliente della banca è appunto un cliente della banca e non del singolo gestore / collega. Ogni e qualsiasi autorizzazione rilasciata del cliente si intende rilasciata esclusivamente alla banca, la quale ha la possibilità di gestire questi dati esclusivamente attraverso gli strumenti idonei e certificati di cui si dota in forma ufficiale e dichiarata. Non sono in alcun modo consentite “inquiry” sui conti a iniziativa del singolo collega, al di fuori delle esplicite autorizzazioni del cliente. Questo significa – ovviamente – che non è in alcun modo possibile fare “indagini” di alcun genere rispetto all’operatività dei clienti anche del proprio portafoglio per qualsiasi tipo di interesse o “curiosità” personale. Ma significa che vanno assolutamente evitate anche iniziative fantasiose di monitoraggio “fai da te” dell’operatività dei clienti a scopi commerciali. L’azienda si è dotata di tutte le strumentazioni lecite per censire – in modo compatibile con le singole e diverse autorizzazioni ottenute – le propensioni / abitudini / operatività dei propri clienti. Tali dati vengono costantemente incrociati e analizzati e definiscono la profilatura del singolo cliente, che viene messa a disposizione dei gestori. Tali “profilature” e le informazioni connesse, sono le uniche basi di conoscenza acquisite in assenza del cliente ad essere utilizzabili nell’ambito della relazione con il cliente medesimo e dell’attività di consulenza. Invitiamo tutti i colleghi a un’attenta consultazione della sezione aziendale ARCO – Documenti di Governance – Linee Guida – Gestione Rischi e Controlli.
E’ davvero importante che questi concetti vengano compresi nell’ampiezza della loro portata e nella gravità delle conseguenze per i colleghi che dovessero violarle anche in buona fede.
Ritorneremo a breve su questi argomenti, anche per approfondire il tema del conflitto di interessi del singolo collega rispetto all’operatività bancaria dei clienti. Nel frattempo vi ricordiamo sempre di consultare anche la nostra Guida ai provvedimenti disciplinari e alla responsabilità patrimoniale.
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sarebbe opportuno, che al riguardo, il sindacato, coinvolgesse le strutture aziendali, per una definizione chiara, di quello che il gestore può fare o non fare nel rispetto della normativa della privacy, in quanto le linee guida, sono, forse, volutamente vaghe, nella loro astrattezza, per poter essere forse interpretate ad uso e costumi del momento- Quindi invece di limitarsi a mandare un comunicato che spaventa, sarebbe opportuno muoversi in modo costruttivo.
Tutte le norme di uno stato di diritto sono improntate a due principi cardine tra loro interconnessi.
Il principio di astrattezza (è il carattere della norma giuridica che non fa riferimento a singole fattispecie concrete, passate o future, ma ad una classe di fattispecie – una fattispecie astratta, appunto – ed è, quindi, applicabile ad una pluralità indeterminata di casi, ogniqualvolta la fattispecie concretamente verificatasi possa essere ricondotta alla fattispecie astratta) e il principio della generalità, (è il carattere della norma giuridica che non fa riferimento a singoli individui, ma all’insieme della comunità).
L’uno e l’altro principio rispondono ad una triplice esigenza: ovviare all’impossibilità pratica per l’ordinamento di prevedere tutte le possibili combinazioni e varianti che si possono verificare nella realtà; assicurare la certezza del diritto, prevedendo compiutamente a priori le regole cui i soggetti si debbono attenere; assicurare uniformità di disciplina e, quindi, parità di trattamento.
Questi principi fondanti (che nulla hanno a che vedere con l’indeterminatezza) sono ovviamente alla base anche di qualsiasi insieme di “linee guida” proprio per evitare interpretazioni “ex post” o “ad personam”.
Infine i nostri comunicati non hanno assolutamente lo scopo di “spaventare”, ma quello – molto più costruttivo – di riportare l’attenzione sulle regole e sulle leggi e di offrire la possibilità di essere consultati preventivamente ogni volta che ci possano essere dei dubbi.
Grazie per la lezione di diritto, tanto faziosa quanto fuori luogo.
Capiamo l’ironia. Purtroppo i colleghi che a vario titolo si sono già trovati coinvolti in questioni disciplinari / legali gestite sia internamente che presso la magistratura hanno avuto modo di verificare come l’ironia sui fondamenti del sistena legale e giudiziario non sia stata utile per “venirne fuori”.
Ognuno è comunque libero di gestire come meglio crede le sue questioni, così come di rivolgersi a professionisti che si muovono nell’ambito del reale e del possibile (per quanto spiacevole) oppure rivolgersi a “stregoni” di varia natura, certamente più amicali e “comprensivi”. In fondo questa è la stagione in cui si preferisce prendersela con medici e medicine, piuttosto che con stili di vita e fattori di rischio. Noi preferiamo in ogni caso offrire consulenze serie ed efficaci, piutosto che pacche sulle spalle e promesse irrealizzabili.