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Il 19 maggio è stato pubblicato il decreto 34/20, cosiddetto “Decreto Rilancio”. Vi avevamo anticipato qui quelle che sembravano potessero essere le novità introdotte e che hanno effettivamente trovato conferma.

In attesa delle successive circolari applicative dell’INPS (senza le quali molte modalità applicative con i connessi dubbi non sono ancora definite), vi riportiamo le principali novità in tema di permessi straordinari per i lavoratori dipendenti del settore privato.
 
E’ stato portato a trenta giorni complessivi (quindi comprensivi dei precedenti quindici eventualmente già fruiti) il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed è stato esteso il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi continuano ad essere coperti da contribuzione figurativa.

E’ stato garantito ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti (e senza contribuzione figurativa) per tutta la durata del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
 
E’ stato aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e tale bonus, in alternativa ai permessi di cui sopra, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

I fruitori dei permessi legge 104/92, potranno usufruire di ulteriori dodici giornate complessive nei mesi di maggio e giugno 2020, secondo i criteri di quanto già avvenuto per i mesi di marzo e aprile.

Ricordiamo anche che il Decreto ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della loro prestazione lavorativa.

Come al solito vi aggiorneremo tempo per tempo sugli sviluppi e interpretazioni, e sulle modalità di fruizione. 

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