Pubblicato il – 26 Maggio 2011


Parma: Tassazione sistema incentivante

tassazione sistema incentivanteMolti colleghi, comprensibilmente, si sono chiesti perché tali somme non siano state assoggettate alla tassazione agevolata del 10%, così come avvenuto lo scorso anno.
Per prima cosa va precisato che, mentre fino allo scorso anno la materia era disciplinata per legge, e tutte le voci eccedenti lo stipendio base (quindi anche le somme erogato a titolo di sistema incentivante) erano state ricomprese nell’agevolazione, per il 2011 il legislatore ha imposto la sottoscrizione, in sede aziendale, di un apposito accordo tra le parti.
Accordo che in Intesa Sanpaolo è stato pertanto opportunamente siglato lo scorso 9 marzo.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della tassazione agevolata del 10% (anziché della tassazione ordinaria), la normativa prevede che possano beneficiarne solo le voci correlate ad incrementi di produttività – fino a 6 mila euro e per redditi entro i 40 mila euro – ed erogate in base ad accordi collettivi aziendali.
Infatti la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n., 3/E del 14/02/2011 testualmente recita: “La norma ha subordinato, pertanto, la concessione della agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. art. 46 CCNL) ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.”
Il punto è proprio questo: non è l’accordo del 9 marzo ad escludere il sistema incentivante dalla tassazione agevolata ma è il Legislatore attraverso la Circolare di cui sopra.
Click qui per  i dettagli