Vi informiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto importanti novità in materia di prestazioni pensionistiche complementari, fiscalmente agevolate. La Legge prevede, ma solo per talune fattispecie di cui si attendono chiarimenti interpretativi, l’applicazione sull’intero imponibile della ritenuta di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di 6 punti percentuali, con facoltà di optare per la tassazione ordinaria, ove più favorevole al percettore, nel caso in cui la prestazione sia richiesta in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.). Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2018, ma necessita di successivi provvedimenti operativi, ottenuti i quali il nostro Fondo Pensioe emanerà specifiche istruzioni.
Nel frattempo, coloro che possono richiedere la prestazione pensionistica o il riscatto a seguito cessazione dal rapporto di lavoro (es. coloro che sono entrati nel Fondo Esuberi), devono valutare se attendere la definizione del quadro normativo nei prossimi mesi (noi consigliamo di attendere), invece di procedere con la richiesta di prestazione/ riscatto o trasferimento ad altra forma di previdenza. Ricordiamo infatti, che la posizione individuale, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, può essere mantenuta presso il fondo pensione, anche in assenza di contribuzione, fino a diversa disposizione dell’iscritto.
AL MOMENTO, IN ATTESA DEGLI INTERVENTI DI COVIP E, PRESUMIBILMENTE ANCHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, NON E’ ASSOLUTAMENTE POSSIBILE IPOTIZZARE QUALI SOLUZIONI VERRANNO CONCRETAMENTE ADOTTATE. VI TERREMO TEMPESTIVAMENTE AGGIORNATI SU OGNI NOVITA’.
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Una precisazione, nel periodo di permanenza nel fondo esuberi non vengono versati i contributi a tale fondo ?
Grazie
al fondo pensioni integrativo intendevo naturalmente.
No. La somma delle contribuzioni aziendali al Fondo Pensione per tutto il periodo di permanenza nel Fondo viene calcolata al momento dell’effettivo ingrsso nel Fondo Esuberi di ciascun singolo collega ed erogata in via anticipata contestualmente al pagamento del TFR.
nel mese di ottobre 2017 ho richiesto una anticipazione al fondo pensione causale 30% che mi è stata liquidata nel mese di gennaio 2018, rientro nell’agevolazione fiscale?
Fa parte, come tutte le altre questioni concrerte, delle cose che dipendeno delle regole applicative che devono ancora essere varate.
presumendo di andare in fondo esuberi intendo lasciare in azienda il fondo pensioni. Alla maturazione della pensione posso riscattarlo completamente? o una parte la dovrò tramutare in rendita? Grazie
Se sei una cosiddetta “vecchia iscritta”, ovvero sei iscritta a un Fondo pensione da prima del 28 aprile 1993, potrai riscattare l’intero montante.
anche se prematuro chiedere, ma la ritenuta d’imposta sarà calcolata sull’intero montante e non solo sul capital gain? grazie
E’ appunto prematuro…
Buongiorno,
Visto che questa novità tocca anche chi aderirà alla proposta di liquidazione della Cassa di Previdenza Sanpaolo, bisogna vedere se la nuova tassazione sarà operativa e applicabile entro il 30 giugno, quando scadrà il termine dell’invio delle proposte di liquidazione…
In realtà entro giugno i colleghi riceveranno la proposta e avranno poi ulteriori tre mesi di tempo per decidere. Questo significa che è molto probabile che la nuova normativa sia operativa prima che i colleghi debbano effettuare la propria scelta.
Chiedo scusa, ma il sistema di tassazione agevolata che riportate nell’articolo non è quella già applicata anche ante 2018?
Nella news abbiamo riportato le previsioni della legge distabilità. Tali previsioni (da verificare al momento dell’emanazione delle modalità applicative) parlano di applicare la nuova modalità a tutto il capitale, indipendentemente dagli anni in cui è stato accumulato il capitale. Attualmente il capitale ha tre fasce di tassazione diversa a seconda degli anni in cui sono stati versati i contributi.
Io sono una iscritta ante ,ma molto ante,1993. mi risulta che le regole di tassazione siano quelle del 0,30% in meno ecc…. Cosa cambia ?? forse per chi opta per RITA? Io esodata dal 01genn18, che posticipi o meno la liquidazione alla mia data Inps,o ne riscatti il 50% del mio zainetto entro giugno 2018 che vantaggi e/o svantaggi avrei? Forse che se riscattassi tutto e subito avrei la tassazione agevolata comunque ?grazie
Molti di voi sostengono che la nuova legge non cambierebbe nulla. ora, per sapere che cosa cambierà davvero bisognerà aspettare le norme applicative, ma quel che è certo fin da subito è che l’attuale tassazione è tutt’altro che “unica”. Potete verificarlo anche solo dando un’occhiata a questo schema che sintetizza (si fa per dire!) le circa 20 casistiche diverse di tassazione previste per i soli “vecchi iscritti” (almeno tre delle quali vengono applicate in concorrenza tra loro a ciascun iscritto per ciascuno dei periodi di contribuzione della sua storia individuale). Ovviamente poi ci sono tutte le previsioni per i “nuovi iscritti”…
Secondo lo schema che avete linkato rilevo che la tassazione del TFR oscillerebbe fra il 25 e il 28%. Sull’ultimo cedolino ricevuto è indicato che il mio TFR lordo ammonta a E. 95.000 e il netto a E. 77.600 da cui si ricava una tassazione di circa il 18%. Da cosa deriva tale grossa discrepanza? Devo attendermi amari conguagli? Inoltre, dato che la tassazione sul capitale del FONDO PENSIONE verrà calcolata con l’applicazione della “tassazione separata” elaborata secondo gli stessi criteri usati per tassare il TFR e che, sempre secondo lo schema del succitato link, viene prevista un’assurda aliquota fra il 27 e il 35% cosa si deve fare per conoscere dati reali e veritieri in funzione di una scelta fra capitale e rendita? Credo sia nostro diritto disporre di dati certi e precisi. A chi rivolgersi per conoscerli?
Lo schema che abbiamo riportato riassume le disposizioni fiscali (attuali) che vengono applicate ai fondi pensione. E’ un sistema che si è stratificato nel tempo ed è estremamente farraginoso, ma quello è: puoi verificarlo presso qualsiasi professionista di tua fiducia. L’incredibile complessità di questo metodo è probabilmente alla base della riforma preannunciata nella news che stiamo commentando. Ma come sempre in Italia, il varo di una norma non mai del tutto univoco (!) e occorre sempre attendere interventi, pareri, regolamenti applicativi e così via. Ed è quello che stiamo facendo. Tutti noi, a incominciare dal nostro Fondo Pensioni, perché non ci sono alternative.
Per quanto attiene al TFR, il sistema fiscale prevede un trattamento fiscale specifico[1], trattenuto al momento dell’erogazione alla cessazione del rapporto di lavoro[2].
Sull’importo lordo del TFR accantonato si applica la cosiddetta aliquota del TFR, che viene determinata nel seguente modo:
* prima si calcola la base imponibile (considerando sia l’accantonamento maturato che le quote versate in fondi di previdenza complementare e le anticipazioni già erogate):
– per il TFR maturato fino al 31/12/2000, la base imponibile è costituita dall’importo del relativo trattamento ridotto della deduzione spettante fino a quella data, pari a € 309,87[3] per ogni anno,
– per il TFR maturato dal 1/1/2001, la base imponibile è costituita dall’importo del relativo trattamento, con esclusione delle rivalutazioni annue in quanto già assoggettate all’imposta sostitutiva (11% dal 2001 al 2014 e 17% dal 2015);
* poi si calcola l’aliquota da applicare al TFR:
– dividendo la base imponibile per il numero di anni e frazione di anno di lavoro e moltiplicando il risultato per 12, ottenendo in questo modo il reddito di riferimento,
calcolando l’imposta applicando al reddito di riferimento le aliquote degli scaglioni IRPEF vigenti,
– dividendo quindi l’imposta per il reddito di riferimento ottenendo così l’aliquota da applicare al TFR.
* successivamente[4] gli Uffici Finanziari dell’Erario provvederanno alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media IRPEF dei cinque anni precedenti all’erogazione, solamente per la parte di TFR maturata successivamente al 1° gennaio 2001.
[1] D.Lgs. 47 del 18/2/00.
[2] Per la tassazione delle anticipazioni del TFR si applica lo stesso criterio, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.
[3] Per i part time, questa franchigia deve essere ridotta proporzionalmente alle ore lavorate.
[4] Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (D.L. 223/2006).
Come vedi un sistema altrettanto farraginoso, stratificato e – soprattutto – che non consente in alcun modo un calcolo preciso della tassazione individuale se non ex post, con conguagli più o meno consistenti che vengono definiti dall’Agenzia delle entrate 4 anni dopo (!) la sua erogazione.
Ritorno un attimo sulla tassazione del tfr. Nella busta paga l’azienda per quanto concerne il tfr indica l’importo loro e l’importo netto e naturalmente i due ammontarti cambiano ogni mese. Ho sempre interpretato come importo netto quello che effettivamente avrei avuto il diritto di ricevere al netto della tassazione. Ho sbagliato? Grazie per la risposta.
La rispsota è quella che abbiamo dato qui sopra. Il netto del TFR riportato in busta paga è estremamente approssimativo, proprio a causa del metodo di calcolo della tassazione di cui sopra. Sarà più preciso nel momento dell’effettiva erogazione, ma comunque ancora soggetto a un successivo conguaglio definitivo a cura dell’Agenzia delle entrate.
vorrei domandare se e’ possibile contrarre la rendita integrativa mensile nell’arco di 10 anni dalla pensione in modo da esaurirla in questo spazio temporale .
No. La prestazione del Fondo può avvenire in quota capitale (in tutto o in parte) e/o in rendita (conseguentemente anch’essa in tutto o in parte). In ogni caso l’eventuale quota in rendita viene erogata per tutta la durata della vita del pensionato.
Buongiorno, sono una collega collocata in fondo esuberi dal 1/1. Ho già ricevuto a fine gennaio la liquidazione della quota Tfr riportata nel cedolino stipendio, tra l’altro senza grandi differenze. La domanda é questa, devo inserire tale importo nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno o é già stata effettuata la corretta tassazione? Grazie.
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