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Qui di seguito un estratto delle principali novità inserite nella busta paga di giugno. Nel ricordarvi che per tutte le questioni relative alla busta paga potete consultare la nostra Guida alla BUSTA PAGA, vi precisiamo anche che in coda alle varie voci trovate il rimando alla nostre guide specifiche, e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.

Di seguito l’elenco delle principali evidenze con impatto sul cedolino di giugno 2021 per le società con CCNL Credito:

  •  Premio Variabile di Risultato 2020 (PVR)
  •  Assegni al Nucleo Familiare

e sul cedolino di giugno 2021 per le società con CCNL Assicurativo:

  • Premio Aggiuntivo Variabile 2020 (PAV)
  • Mensilità aggiuntiva – Quattordicesima
  • Assegni al Nucleo Familiare

CEDOLINO PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI CON CCNL CREDITO

Premio Variabile di Risultato 2020 (PVR)

Con il cedolino di giugno 2021 si è provveduto a gestire le voci relative al PREMIO VARIABILE DI RISULTATO 2020 (PVR) in base alla scelta di destinazione effettuata dai colleghi entro il 28 maggio scorso, con la seguente modalità:

voce 2PVP: importo del PVR destinato inizialmente a conto sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza complementare,

voce 2PVL: importo del PVR destinato inizialmente a conto sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la liquidazione in cedolino.

L’assoggettamento fiscale del premio PVR liquidato (voce 2PVL), è visibile nella parte bassa del cedolino, sezione fiscale, suddiviso fra:

• casella Imp.10%: imponibile soggetto ad imposta sostitutiva Irpef 10% fino a € 3.000,00 per tutti coloro che hanno percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente, comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, non superiore a 80mila euro (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017). Per l’anno 2021, il limite di € 3.000,00 lordi è comprensivo dell’eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale 2020, e liquidato con il cedolino di 2/2021;

• casella Imp. Irp. Pr.: imponibile soggetto a tassazione ordinaria per la parte eccedente i € 3.000,00 (non è in somma all’imponibile fiscale del mese).

Per questa tipologia di dipendenti, ovvero titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme che hanno scelto la liquidazione del PVR in cedolino, sono stati accreditati i contributi INPS pari a 9,19% calcolati su una quota premio fino a 800 euro, in applicazione alla Circolare Inps nr. 104 del 18-10-2018 in tema di decontribuzione, visibili con la voce 93A1.

Come previsto dalla normativa vigente, gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva IRPEF del 10% sono costituiti dai premi di risultato di importo variabile la cui corresponsione è collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati rispettivamente con le RSA/RSU o da Associazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono esclusi dalla predetta normativa gli importi erogati a titolo di sistema incentivante, premi NPL/SET, Una Tantum, sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria, in somma all’imponibile corrente del mese.

Vi ricordiamo che avevamo illustrato le questioni relative alla tassazione in una specifica news

Per approfondire l’argomento in generale puoi consultare la Guida PVR – PREMIO VARIABILE DI RISULTATO E CONTO SOCIALE

Assegni al Nucleo Familiare

E’ possibile inserire la richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare sul portale INPS riferita al nuovo periodo ANF 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022, in seguito alla pubblicazione da parte dell’Istituto dei nuovi livelli reddituali per il periodo 2021/2022, validi ai fini della corresponsione dell’assegno (Rif. Messaggio n° 2331 del 17-06-2021).

Ricordati che non dovranno essere presentate all’INPS richieste di ANF riferite a periodi per cui siano già stati erogati gli assegni dal Datore di Lavoro, salvo che siano intervenute variazioni tali da determinare il diritto a conguagli di importi già percepiti (per esempio in caso di nascita di un figlio, matrimonio, riconoscimento dell’inabilità, etc.).

Ti comunichiamo infine che il Governo sta lavorando per l’attuazione della legge delega 46/2021, che prevede che dal prossimo anno gli Assegni al Nucleo Familiare vengano sostituiti dal nuovo Assegno unico universale, al fine di riordinare tutte le misure per la famiglia oggi esistenti.

Per approfondire l’argomento in generale puoi consultare la Guida ASSEGNI FAMILIARI

CEDOLINO PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONI CON CCNL ASSICURATIVO

Premio Aggiuntivo Variabile 2020 (PAV)

Con il cedolino di giugno 2021 si è provveduto a gestire le voci relative al PREMIO AGGIUNTIVO VARIABILE 2020 (PAV) in base alla scelta di destinazione effettuata dai colleghi entro il 28 maggio scorso, con la seguente modalità:

voce 2PVP: importo del PAV destinato inizialmente a conto sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza complementare,

voce 4ZY7: importo del PAV destinato inizialmente a conto sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza complementare, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme.

voce 2PVL: importo del PAV destinato inizialmente a conto sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la liquidazione in cedolino.

L’assoggettamento fiscale del premio PVR (voce 2PVL) è visibile nella parte bassa del cedolino, sezione fiscale:

• casella Imp.10%: imponibile soggetto ad imposta sostitutiva Irpef 10% fino € 3.000,00 per tutti coloro che hanno percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente, comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, non superiore a 80mila euro (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017).

Come previsto dalla normativa vigente, gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva IRPEF 10% sono costituiti dai premi di risultato di importo variabile la cui corresponsione è collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati rispettivamente con le RSA/RSU o da Associazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono esclusi dalla predetta normativa gli importi erogati a titolo di premi Una Tantum, sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria, in somma all’imponibile corrente del mese

Per approfondire l’argomento in generale puoi consultare la Guida PAV, PREMIO WELFARE, PREMIO DI PIANO

Mensilità aggiuntiva – Quattordicesima

Come da Accordo del 13 marzo 2019 si è provveduto a liquidare con valuta 18 giugno quanto di competenza a titolo di quattordicesima mensilità con la voce 5CTD – 14° Mensilità, contestualmente alla retribuzione ordinaria.

Assegni al Nucleo Familiare

E’ possibile inserire la richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare sul portale INPS riferita al nuovo periodo ANF 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022, in seguito alla pubblicazione da parte dell’Istituto dei nuovi livelli reddituali per il periodo 2021/2022, validi ai fini della corresponsione dell’assegno (Rif. Messaggio n° 2331 del 17-06-2021).

Ricordati che non dovranno essere presentate all’INPS richieste di ANF riferite a periodi per cui siano già stati erogati gli assegni dal Datore di Lavoro, salvo che siano intervenute variazioni tali da determinare il diritto a conguagli di importi già percepiti (per esempio in caso di nascita di un figlio, matrimonio, riconoscimento dell’inabilità, etc.).

Ti comunichiamo infine che il Governo sta lavorando per l’attuazione della legge delega 46/2021, che prevede che dal prossimo anno gli Assegni al Nucleo Familiare vengano sostituiti dal nuovo Assegno unico universale, al fine di riordinare tutte le misure per la famiglia oggi esistenti.

Per approfondire l’argomento in generale puoi consultare la Guida ASSEGNI FAMILIARI – INSURANCE

 

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