Qui di seguito un estratto delle principali novità inserite nella busta paga di gennaio. Nel ricordare che per tutte le questioni relative alla busta paga potete consultare la nostra Guida alla BUSTA PAGA, precisiamo anche che in coda alle varie voci trovate il rimando alla nostre guide specifiche, e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.
Di seguito l’elenco delle principali evidenze con impatto sul cedolino di dicembre 2022 per le società con CCNL Credito:
- Addizionali regionali e comunali rateizzate
Come previsto dalla vigente normativa fiscale sono state calcolate sull’imponibile fiscale dell’anno 2022 le addizionali regionali e comunali, trattenute in 11 rate a partire dal cedolino di gennaio 2023.
- LTC – Long Term Care
Si è provveduto al versamento del contributo annuale a carico azienda visibile nel cedolino con il codice voce 4CLT (importo nella colonna “FIGURATIVO”).
La quota prevede la copertura assicurativa, per il tramite della CASDIC, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Per maggiori informazioni consulta la sezione Intranet dedicata: #People>Servizi alla persona e Welfare>Fondo Sanitario Integrativo>LTC -Long Term Care
Per approfondimenti consultate la Guida Long Term Care
- Previdenza Complementare – iscritti alla ex Cassa IBI ora Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo
Sono state determinate, in base al Regolamento vigente, le nuove quote di contribuzione per l’anno 2023, sia a carico dipendente che a carico azienda.
Per approfondimenti consultate la Guida Previdenza complementare
- Detrazioni d’imposta per familiari a carico
Dal 12 gennaio è nuovamente possibile la gestione dei carichi familiari e la richiesta di detrazioni per l’anno 2023 tramite #People > Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative > Gestione carichi familiari e richiesta detrazioni.
Ti ricordiamo che a decorrere dal 1° marzo 2022, con l’introduzione dell’assegno unico universale, le detrazioni vengono applicate solo per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, ad eccezione dei figli a carico con disabilità per i quali è previsto l’assegno unico universale senza limiti di età. Le detrazioni per altri familiari a carico restano invariate.
- Fondo Nazionale per il Sostegno dell’occupazione nel settore del credito: contributo 2023
Come stabilito dal Fondo Nazionale per il Sostegno dell’occupazione nel settore del credito, previsto dal CCNL, nel cedolino del corrente mese con voce 2SOC Fondo per l’occupazione è stato esposto figurativamente, il controvalore di una giornata lavorativa per le aree professionali e di una giornata di ex festività per i Quadri Direttivi. I valori sono riproporzionati all’eventuale orario part time del collega.
- Scadenza Premi welfare piattaforma ex UBI (UBI FOR YOU)
Si ricorda che le somme destinate al portale esterno UBI FOR YOU saranno fruibili all’interno dello stesso fino al 31.01.2023, anche per acquisti della sezione Fringe benefit nel consueto limite di € 230,00. Gli eventuali residui non fruiti alla scadenza del 31.01.2023, verranno destinati, in automatico, esclusivamente alla posizione previdenziale del Fondo di Previdenza Complementare a Contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, ove esistente.
- Arretrati Assegni per il nucleo Famigliare (ANF)
A decorrere da gennaio 2023, i dipendenti che hanno presentato sul sito Inps (direttamente o tramite patronato) una domanda di Assegno al Nucleo Familiare accolta dopo il 31.12.2022, dovranno trasmettere tramite il percorso dedicato #People > Assistenza > Assistenza HR > Assegni per il Nucleo Familiare, il prospetto della richiesta, visualizzabile dal sito INPS, con l’indicazione dello stato “accolta” e riportante la tabella applicata, il periodo di riferimento, il numero di componenti il nucleo, l’importo teorico dell’assegno mensile.
L’erogazione degli importi anf sul cedolino stipendio avverrà solo in seguito alla segnalazione di cui sopra. Si ricorda che dal 1° marzo 2022 è in vigore l’Assegno Unico Universale che ha sostituito gli Assegni al Nucleo Familiare che potranno essere ancora richiesti nel limite dei 5 anni precedenti.
Maggiori informazioni su Assegni per il Nucleo Familiare: #People > Servizi alla persona e Welfare > Vetrina dei Servizi > Gestione della propria economia > Altre agevolazioni e sconti > Altre agevolazioni per familiari e figli.
Per approfondimenti consultate questa nota
- Esonero contributivo INPS lavoratori dipendenti
L’esonero contributivo (previsto in 2 punti percentuali sull’imponibile INPS mensile inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, per il periodo di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022), è temporaneamente sospeso, in attesa delle istruzioni aggiornate da parte dell’INPS per l’applicazione delle nuove misure così come disposto dalla Legge di bilancio 2023 (Art. 1, comma 281).
- Fringe benefit – tassazione mutui/prestiti agevolati
A seguito di un ricalcolo sul fringe benefit collegato ai prestiti e ai mutui agevolati (previsto dall’ art. 51 comma 4, lettera b del TUIR) effettuato successivamente alla data di pagamento del cedolino di dicembre 2022, è stato rivisto l’importo totale dei fringe benefit relativi all’anno 2022 e pertanto, con il mese di gennaio 2023 si è proceduto, ove necessario, al conguaglio dell’importo esposto nel cedolino di dicembre 2022.
In conseguenza di quanto sopra, se è stata presentata l’autocertificazione per il rimborso delle utenze domestiche, è stato ridefinito, quando necessario, l’importo che rientra nel limite di € 3.000, entro il quale non viene applicata la contribuzione previdenziale e l’imposizione fiscale (rif.to D.L. 176/2022).
Gli interessati a tale operazione per cui c’è stato un impatto economico nel cedolino di gennaio 2023 hanno ricevuto apposita comunicazione via mail.
Precisiamo che per il ricalcolo del l’eventuale superamento del limite di 3.000€ hanno influito solo i Fringe benfit e non si è tenuto conto delle eventuali autocertificazioni bollette. Ovviamente nel caso in cui i fringe abbiamo di per sè superato i 3.000€, anche le cifre erogate a titolo di contributo (le due trance di 500€ erogate l’anno corso) sono state tassate in via ordinaria.
- Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Con il cedolino di gennaio 2023 si è provveduto ad applicare quanto segue:
➢ CONTRIBUZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, versamento del contributo aziendale 2022 al Fondo Sanitario, visibile nel cedolino sezione ASS.SAN – casella Contr. Az.
➢ FONDO PROTEZIONE
- voce 4CA5 Fondo Protez. c/azienda (importo nella colonna “FIGURATIVO”): CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, € 20,00 annui per ogni dipendente in servizio e per i destinatari dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà iscritto al FSI se destinatari della copertura LTC prevista dal CCNL di categoria;
- voce 4CD6 Fondo Protez. c/dipend.: CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’ISCRITTO, € 10,00 annui a carico di ciascun iscritto in servizio/in quiescenza/destinatario dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà, già coperto dalla Long Term Care prevista dal CCNL di categoria.
Le quote percentuali per il calcolo dei contributi al Fondo sono applicate su tutte le voci della retribuzione imponibile ai fini INPS; per l’anno 2023 il limite massimo della retribuzione su cui viene calcolato il contributo mensile è pari a € 10.503,62, mentre il limite annuale è pari a € 126.043,44 con conguaglio a dicembre o a cessazione.
Per approfondimenti consultate la Guida FSI
- Premio Variabile di Risultato (PVR) – Conto Sociale
Con il cedolino di gennaio si continuano a gestire le voci relative al Premio Variabile di Risultato (PVR), con la seguente modalità:
- voce 6VU3: liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale;
- voce 1WR3: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto servizi e attività ricreative/sportive/culturali;
- voce 1WY6: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto viaggi in convenzione.
Per approfondimenti consultate la Guida Conto Sociale
- Conto Sociale familiari non autosufficienti
Nel cedolino di gennaio sono in liquidazione con voce 16RS – DISABILITA’ RIMBORSO SPESE, le somme relative alle richieste di rimborso spese sostenute per servizi di assistenza a favore di familiari conviventi con disabilità in situazione di gravità e in possesso di certificazione medica di non autosufficienza (c.d. Conto sociale familiari non autosufficienti).
Di seguito le News del cedolino di gennaio 2023 Aree Professionali e Quadri Direttivi con CCNL Assicurativo
- Addizionali regionali e comunali rateizzate
Come previsto dalla vigente normativa fiscale sono state calcolate sull’imponibile fiscale dell’anno 2022 le addizionali regionali e comunali, trattenute in 11 rate a partire dal cedolino di gennaio 2023.
- Cassa Sanitaria Insurance
Si è provveduto al versamento del contributo aziendale 2023 per il personale in forza all’ 1/1/2023. L’importo del contributo è visibile in cedolino sezione ASS.SAN – casella Contr. Az.
Per i richiedenti è stata attivata la trattenuta mensile ed il relativo versamento alla cassa sanitaria della contribuzione prevista per i familiari non a carico. L’importo del contributo è visibile in cedolino sezione ASS.SAN – casella Fam no car.
- Detrazioni d’imposta per familiari a carico
Dal 12 gennaio è nuovamente possibile la gestione dei carichi familiari e la richiesta di detrazioni per l’anno 2023 tramite #People > Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative > Gestione carichi familiari e richiesta detrazioni.
Ti ricordiamo che a decorrere dal 1° marzo 2022, con l’introduzione dell’assegno unico universale, le detrazioni vengono applicate solo per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, ad eccezione dei figli a carico con disabilità per i quali è previsto l’assegno unico universale senza limiti di età. Le detrazioni per altri familiari a carico restano invariate.
- Arretrati Assegni per il nucleo Famigliare (ANF)
A decorrere da gennaio 2023, i dipendenti che hanno presentato sul sito Inps (direttamente o tramite patronato) una domanda di Assegno al Nucleo Familiare accolta dopo il 31.12.2022, dovranno trasmettere tramite il percorso dedicato #People > Assistenza > Assistenza HR > Assegni per il Nucleo Familiare, il prospetto della richiesta, visualizzabile dal sito INPS, con l’indicazione dello stato “accolta” e riportante la tabella applicata, il periodo di riferimento, il numero di componenti il nucleo, l’importo teorico dell’assegno mensile.
L’erogazione degli importi anf sul cedolino stipendio avverrà solo in seguito alla segnalazione di cui sopra. Si ricorda che dal 1° marzo 2022 è in vigore l’Assegno Unico Universale che ha sostituito gli Assegni al Nucleo Familiare che potranno essere ancora richiesti nel limite dei 5 anni precedenti.
Maggiori informazioni su Assegni per il Nucleo Familiare: #People > Servizi alla persona e Welfare > Vetrina dei Servizi > Gestione della propria economia > Altre agevolazioni e sconti > Altre agevolazioni per familiari e figli.
Per approfondimenti consultate questa nota
- Esonero contributivo INPS lavoratori dipendenti
L’esonero contributivo (previsto in 2 punti percentuali sull’imponibile INPS mensile inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, per il periodo di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022), è temporaneamente sospeso, in attesa delle istruzioni aggiornate da parte dell’INPS per l’applicazione delle nuove misure, così come disposto dalla Legge di bilancio 2023 (Art. 1, comma 281).
- Fringe benefit – tassazione mutui/prestiti agevolati
A seguito di un ricalcolo sul fringe benefit collegato ai prestiti e ai mutui agevolati (previsto dall’ art. 51 comma 4, lettera b del TUIR) effettuato successivamente alla data di pagamento del cedolino di dicembre 2022, è stato rivisto l’importo totale dei fringe benefit relativi all’anno 2022 e pertanto, con il mese di gennaio 2023 si è proceduto, ove necessario, al conguaglio dell’importo esposto nel cedolino di dicembre 2022.
In conseguenza di quanto sopra, se è stata presentata l’autocertificazione per il rimborso delle utenze domestiche, è stato ridefinito, quando necessario, l’importo che rientra nel limite di € 3.000, entro il quale non viene applicata la contribuzione previdenziale e l’imposizione fiscale (rif.to D.L. 176/2022).
Gli interessati a tale operazione per cui c’è stato un impatto economico nel cedolino di gennaio 2023 hanno ricevuto apposita comunicazione via mail.
Precisiamo che per il ricalcolo del l’eventuale superamento del limite di 3.000€ hanno influito solo i Fringe benfit e non si è tenuto conto delle eventuali autocertificazioni bollette. Ovviamente nel caso in cui i fringe abbiamo di per sè superato i 3.000€, anche le cifre erogate a titolo di contributo (le due trance di 500€ erogate l’anno corso) sono state tassate in via ordinaria.
- Premio Aggiuntivo Variabile (PAV) e Premio Sociale 2021
Con il cedolino di gennaio si è provveduto a gestire le voci relative al Premio Aggiuntivo Variabile (PAV) e Premio Sociale 2021, con la seguente modalità:
- voce 6VU3: liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale;
- voce 1WR3: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto servizi e attività ricreative/sportive/culturali;
- voce 1WY6: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto viaggi in convenzione.
- Conto Sociale familiari non autosufficienti
Nel cedolino di gennaio sono in liquidazione con voce 16RS – DISABILITA’ RIMBORSO SPESE, le somme relative alle richieste di rimborso spese sostenute per servizi di assistenza a favore di familiari conviventi con disabilità in situazione di gravità e in possesso di certificazione medica di non autosufficienza (c.d. Conto sociale familiari non autosufficienti).
Buongiorno
vorrei un chiarimento in merito alla voce sul “Fringe Benefit – Tassazione mutui/prestiti agevolati”.
Nel PDF con le varie FAQ che avete pubblicato qui:
https://fisacgruppointesasanpaolo.it/faq-fringe-benefit-e-autocertificazione-bollette-le-risposte-ai-quesiti-piu-frequenti/
veniva indicato molto chiaramente, al punto 5 e al punto 38, che non si correva alcun rischio di superare il limite dei 3000 euro in quanto avevate chiesto ed ottenuto dall’azienda una verifica prima di accogliere la domanda.
Ora invece, viene rifatto un calcolo post cedolino di dicembre 2022 e viene richiesto un conguaglio, nel cedolino di gennaio, per il superamento dei 3000 euro.
Questa cosa, salvo mie sviste, non l’ho trovata scritta da nessuna parte. Se mi sbaglio vi chiedo la gentilezza di mandarmi il link dove era stato dichiarato.
Quindi potete chiarirmi come mai c’e’ stata una rassicurazione sul fatto che non ci sarebbe stato un superamento del limite se poi invece la cosa è stata possibile con un ricalcolo successivo?
Ad averlo saputo prima, avrei evitato di presentare la richiesta di rimborso delle utenze.
Fatemi sapere e grazie mille
Come specificato nelle mail individuali e meglio nella news che stiamo commentando, l’eventuale superamento del limiti dei 3.000€ è dovuto solo ed esclusivamente al riconteggio del valore dei fringe benefit dovuto all’incremento del tasso MRO di 50 punti base avvenuto il 15 dicembre e quindi dopo la chiusura delle buste paga e che perciò si è dovuto conguagliare a gennaio. L’eventuale autocertificazione bollette non ha determinato il superamento dei 3.000€ in nessun caso. Infatti il suo valore è stata ridotto caso per caso in misura tale da poter rientrare entro il limite dei 3.000€ (o non se ne è tenuto conto del tutto, nel caso in cui il limite fosse già stato superato per effetto del riconteggio benefit) anche in sede di conguaglio a gennaio. Ovviamente l’eventuale quota di autocertificazione che è stata ridotta per poter rientrare nei 3.000€ (o l’intera autocertificazione nel caso in cui i 3.000 fossero diventati incapienti) è stata sottoposta a tassazione ordinaria in sede di conguaglio di gennaio.
Quindi mi confermate che il PDF delle FAQ era mancante dell’indicazione che ci sarebbe potuto essere un conguaglio successivo dovuto all’incremento del tasso MRO previsto per il 15 dicembre.
Salvo mio errore, non ho trovato questa indicazione nelle vostre comunicazioni.
Quello che veniva trasmessa era una rassicurazione sul fatto che non si correva il rischio di superare la soglia dei 3000 euro, senza pero’ specificare questa possibilità.
Crediamo di non riuscire a spiegarci. Le news e le FAQ hanno riportato che, come ovvio, le aziende non possono fare altro che applicare le diposizioni fiscali che prevedono che il tasso di riferimento per i Fringe Benefit sia quello del 31/12 dell’anno. Quindi se il tasso varia dopo la chiusura della busta paga, è ovvio che i fringe benefit devono essere ricalcolati. Ma solo i fringe benefit: l’autocertificazione bollette non è un Fringe benefit e viene modulato DOPO il calcolo dei Fringe Benefit. Aver autocertificato o meno, è irrilevante rispetto al raggiungimento del limite dei fringe benefit.
Proviamo a spiegarci con qualche esempio:
Il collega Marco prima al momento della chiusura della busta paga aveva fringe per 1.200€ e ha certificato 1.000€ di bollette. Con il ricalcolo dei fringe è passato a 1.900€ di fringe e 1.000 di bollette. Il totale di riferimento diventa 2.900€ e lui continua ad avere 1.000€ detassati, che se non avesse autodichiarato sarebbero stati tassati.
Il collega Francesco prima al momento della chiusura della busta paga aveva fringe per 1.700€ e ha certificato 1.000€ di bollette. Con il ricalcolo dei fringe è passato a 2.500€ di fringe e 1.000 di bollette. Il totale di riferimento diventa 3.500€ A questo punto, in sede di conguaglio l’azienda gli ha considerato l’autodichiarazione per soli 500€ (come da FAQ e informative) e quindi, nonostante il ricalcolo della quota Fringe (su cui nessuno può intervenire e che c’è in ogni caso) lui ottiene comunque 500€ detassati su cui avrebbe pagato le tasse.
Il collega Roberto prima al momento della chiusura della busta paga aveva fringe per 2.000€ e ha certificato 1.000€ di bollette. Con il ricalcolo dei fringe è passato a 3.100€ di fringe e 1.000 di bollette. Il totale di riferimento diventa 4.100€ A questo punto, in sede di conguaglio l’azienda deve applicare la tassazione su tutti i 3.100€, perché così dice la legge e questo a prescindere da qualsiasi autodichiarazione o meno. ovviamente non può tenere conto dell’autodichiarazione perché il limite di 3.000€ è già stato riassorbito dalla quota fringe e quindi dovrà applicare la tassazione anche a quelli, che peraltro sarebbero stati tassati allo stesso modo anche in assenza di autodichiarazione.
Come si vede, è stato applicato alle lettera quanto previsto dalle FAQ e dalle comunicazioni, con gli effetti dichiarati nelle medesime. Ovviamente, poiché l’aumento dell’MRO è avvenuto il 15 dicembre, tutto ciò è avvenuto a gennaio con conguaglio su dicembre.
Probabilmente fatico a farmi comprendere.
I calcoli che avete indicato sono chiari e non sono messi in discussione, ma vi chiedo nuovamente la cortesia di indicarmi dove è stato scritto che sarebbero avvenuti dopo il riconoscimento dell’importo e quindi dopo il cedolino di dicembre.
In quale news o FAQ è riportato, come ovvio, che ci sarebbe stato questo ricalcolo e di conseguenza un conguaglio sul mese di gennaio?
Chiedo nuovamente scusa ma io non l’ho trovato da nessuna parte e vi chiedo la gentilezza di girarmi il link.
Quanto non è scritto non deve essere dato per ovvio o per scontato.
Se vogliamo vedere cosa doveva essere applicato alla lettera, si puo’ fare riferimento al pdf che vi ho linkato e di cui riporto sotto i due punti di interesse:
5. Se mi sono stati riconosciuti altri fringe benefit presentando l’autocertificazione corro il rischio di
superare il limite di € 3.000?
No, in quanto abbiamo ottenuto che l’azienda prima di accogliere definitivamente la richiesta verifichi che
essa non determini il superamento della soglia, e all’occorrenza la prenda in considerazione in misura
parziale. Per esempio in presenza di altri fringe benefit (derivanti da buoni spesa/carburante, mutui e
prestiti, ecc.) per € 2.400, effettuerà il rimborso delle bollette nel limite di € 600.
38. Non sono in grado di calcolare il valore dei fringe benefit in particolare con riferimento a mutui e
prestiti. Non può farlo l’azienda per me prima di effettuare il conguaglio di fine anno?
L’azienda non effettuerà alcuna comunicazione preventiva. In compenso (come precisato più nel dettaglio
al punto 5), abbiamo chiesto e ottenuto che in caso di presentazione dell’autocertificazione per ottenere
il rimborso delle utenze di acqua, luce e gas, prima di accogliere definitivamente la richiesta verifichi che
essa non determini il superamento della soglia esente.
Questo elemento di salvaguardia supera di fatto la necessità di calcolare in autonomia i fringe benefit
fruiti.
Questo è quello che è stato comunicato.
Quindi se Marco chiede:
“Corro il rischio di superare il tetto dei 3000 euro?”
e gli si risponde:
“No, perchè l’azienda controlla prima di accettare la domanda e rimodula in proporzione il rimborso delle bollette!”
Mi aspetto che avvenga proprio questo.
In caso contrario vuol dire che l’informativa non è corretta.
Si sarebbe dovuto spiegare a Marco che prima ci sarebbe stato un calcolo “provvisorio” con il tasso attuale con conseguente accredito e poi, in base al cambio del tasso, ci sarebbe stato un ricalcolo che avrebbe potuto richiedere un conguaglio a discapito del dipendente.
Ora spero sia chiaro quale sia il punto del mio intervento.
Se invece, come sostenete voi, questa cosa è stata scritta e spiegata chiaramente nelle News o nelle FAQ, probabilmente non l’ho capita io. Di conseguenza vi chiedo di indirizzarmi nuovamente dove posso rileggere questo passaggio in maniera tale da comprenderlo meglio.
Grazie mille
Le FAQ hanno sempre e solo riguardato l’autocertificazione bollette. L’autocertificazione non è un fringe benefit e viaggia su un binario separato rispetto ai fringe benefit. L’autocertificazione è l’unica cosa su cui può agire il collega, presentandola o meno. Sui fringe benefit non si può fare nulla, perché dipendono dalle previsioni fiscali (che vanno applicate per come sono) e dall’andamento dei tassi (che vengono decisi dalla BCE sia rispetto alla quantità che al momento in cui vengono applicati) e vengono applicate in ogni caso, a prescindere da qualsiasi autocertificazione o meno. Ed è esattamente quello che è successo: a gennaio per prima cosa è stato fatto il ricalcolo sui Fringe benefit e poi su quello è stata rimodulata l’autodichiarazione, in modo che non portasse a superare i 3.000€. Naturalmente se i 3.000€ sono stati superati in base al ricalcolo dei soli fringe benefit (ripetiamo: doveroso e e non soggetto a nessuna FAQ perché non ci sono possibilità di intervento su questo aspetto), è scattata di per sé la tassazione complessiva per come prevista dalla legge e in via del tutto indipendente dalle autocertificazioni. Nelle varie FAQ è sempre stata precisata una sola cosa (quella sola su cui il collega poteva intervenire), ovvero che la presentazione dell’autocertificazione non avrebbe prodotto in nessun caso il superamento dei 3.000€, perché l’azienda l’avrebbe presa in considerazione solo per la parte che non avrebbe portato al superamento della soglia. E così è stato, senza alcun dubbio, dati e numeri alla mano. Quindi a Marco che chiede se l’autocertificazione avrebbe portato un rischio di supero dei 3.000€ è stata data l’unica (e soprattutto corretta e applicata) risposta: “No, perché l’azienda controlla prima di accettare la domanda e rimodula in proporzione il rimborso delle bollette!” E così è stato fatto. L’azienda ha rimodulato l’autodichiarazione due volte. Una prima sulla base dei tassi disponibili al 10 dicembre, momento di chiusura delle buste paga, e una seconda a gennaio con i tassi effettivi del 31 dicembre. E in questo modo ha garantito esattamente quanto dichiarato, ovvero che avendo modulato l’autocertificazioni sul disponibile residuo dei Fringe benefit (quello effettivo) in nessun caso l’autodichiarazione avrebbe fatto sforare i 3.000€.
Nel primo periodo dell’articolo c’è scritto “dicembre”
Si, era un refuso che abbiamo corretto. Grazie per la segnalazione.
Buongiorno
Vi chiedo un’informazione, che non ho trovato né in questa sezione né all’interno della Guida alla busta paga.
Che cosa rappresentano le voci 91D4 (Progr. Ctr. FPC esenti) e 91D6 (Progr.Ctr.Cas.San.esenti)?
Grazie anticipatamente
Ciao Lucio,
con la voce 91D4 (Progr. Ctr. FPC esenti) si identifica il dato progressivo al corrente mese entro il limite di deducibilità per quanto riguarda il Fondo Pensione. I contributi che il lavoratore versa nel Fondo sono oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF nel limite massimo annuo di € 5.164,57.
L’altra voce 91D6 si riferisce ai contributi versato al Fondo Sanitario, in questo caso deducibili nel limite di € 3.615,20.
Buona giornata
Non è stato fatto assolutamente quanto scritto nelle FAQ (che sono molto chiare), in quanto non è scritto da nessuna parte che ci sarebbero state due rimodulazioni (il 10 e il 31 dicembre).
Il fatto che non mi linkate dove c’e’ scritta questa cosa me lo conferma.
Grazie mille
Si nelle FAQ sull’autocertificazione bollette non c’è un FAQ che dice che l’azienda applica le disposizioni fiscali, con i necessari conguagli. Non c’è perché questo non ha nulla a che vedere con l’autocertificazione che non ha avuto impatti su questo conguaglio, visto che riguarda l’applicazione ordinaria del normale regime fiscale.
Davvero non capiamo il senso di quello che ci stai chiedendo. Se avessimo aggiunto una FAQ fuori contesto e per dichiarare l’ovvio (ovvero che indipendentemente dalle autocertificazioni avrebbero potuto esserci dei conguagli per via dell’applicazione delle norme fiscali) che cosa sarebbe cambiato? Quale danno o anche solo rischio di danno ha comportato la nostra mancata dichiarazione dell’ovvio (che le norme fiscali si applichino è un dato di fatto costante e accertato) e dell’irrilevante (l’autocertificazione bollette non ha avuto nessun effetto su questa applicazione)?
Se tu o qualsiasi altro collega ha avuto anche un solo centesimo di danno a seguito della presentazione delle bollette, possiamo continuare questa discussione. Se no davvero non ne comprendiamo il senso.
Sinceramente mi sembra davvero strano che non capiate, perchè mi sembra di scrivere davvero molto chiaramente.
Provo a semplificare ulteriormente, dopodichè possiamo chiudere il discorso perchè non ho altri modi di spiegarmi o forse non volete capire.
Se viene indicato che avete ottenuto dall’azienda una verifica prima di accettare la domanda, per evitare che i dipendenti superassero la soglia dei 3000 euro (tra autocertificazione + fringe benefit), e se viene garantito nelle FAQ che non c’e’ rischio di superare questa soglia, proprio perchè c’è un controllo preventivo dell’azienda, io mi aspetto che sia cosi’. E se non c’e’ scritto che ci sarebbe stato un secondo ricalcolo, io ovviamente non me l’aspetto.
Quindi se io nella mia busta di dicembre mi trovo un importo, mi aspetto che sia quello definitivo calcolato in maniera tale da non superare la soglia dei 3000 euro.
Visto che non c’e’ scritto da nessuna parte che ci sarebbe stato un secondo ricalcolo con conguaglio, per me quello è l’importo definitivo.
L’indicazione di un secondo ricalcolo con conguaglio non sarebbe stata assolutamente fuori contesto, ma fondamentale per far si che ognuno potesse ragionare su come gestire questo importo.
Se non indicato, io non mi aspetto un conguaglio successivo.
Quindi quella cifra accreditata nel mese di dicembre, ritenendola definitiva, potrei decidere di spenderla tutta, visto che poi in Gennaio avrei ricevuto lo stipendio pieno.
Se fossi messo a conoscenza, invece, di questa possibilità di conguaglio, avrei potuto comportarmi diversamente. Tenendo parte dei soldi nell’eventualità del conguaglio o non spendendoli proprio.
Quindi, per quanto poi il calcolo complessivo sia corretto in termini economici, la mancata informazione (che non deve MAI essere data per ovvia e scontata) puo’ creare comunque un danno in quanto influenza il comportamento e la gestione economica delle risorse personali.
Il fatto che non l’abbiate ritenuta un’informazione utile e indispensabile e il fatto che continuiate a sostenere la correttezza di questo comportamento, non lo comprendo proprio.
Meglio di cosi’, non so spiegarmi.
Grazie mille
Chiarito che nessuno ha avuto un danno, anche noi proviamo a spiegare nuovamente perché le FAQ sulle bollette non hanno riguardato la fiscalità generale:
1) La fiscalità generale prevede intrinsecamente i conguagli. I conguagli sono il pilastro su cui si fonda il prelievo alla fonte che avviene mese per mese, ma deve basarsi sul reddito (e sui benefit, detrazioni e quant’altro) annui. In assenza del “conguaglio” semplicemente non sarebbe applicabile il sistema fiscale italiano. Per questo motivo non riteniamo di dover specificare che qualunque erogazione è provvisoria fino all’ultimo conguaglio definitivo possibile. Perché se no dovremmo introdurre questa specificazione ogni volta che parliamo di retribuzione a qualsiasi titolo e sarebbe perlomeno ridondante.
2) In ogni caso non avremmo potuto inserire tra le FAQ sulle bollette il fatto che ci sarebbe stato un secondo conguaglio sui fringe benefit a seguito dell’introduzione dell’aumento dei tassi deciso il 15 dicembre, perché le FAQ sono state pubblicate il 28 novembre, con ulteriore aggiornamento il 30 novembre, in modo che i colleghi potessero essere informati in tempo per una opportunità che scadeva il 9 dicembre. Come avrebbero potuto delle FAQ riferite a una scadenza del 9 dicembre contenere informazioni su qualcosa che è avvenuto dopo la scadenza medesima? Avremmo forse dovuto ipotizzare qualsiasi evento che avrebbe potuto o non potuto accadere (senza peraltro che questo avesse qualsiasi effetto rispetto ai conteggi effettivi e definitivi) per inserirlo nelle FAQ?
E’ ovviamente possibile continuare questa discussione all’infinito, ma davvero ci chiediamo quale possa essere il senso.
Con le nostre informazioni abbiamo permesso tempestivamente ai colleghi di ottenere il massimo beneficio fiscale possibile sulla base delle disposizioni vigenti. Abbiamo ottenuto che l’azienda facesse controlli preventivi per garantire il massimo beneficio senza incorrere in rischi di sforamento, cosa ovviamente non dovuta né prevista dagli obblighi a carico del sostituto d’imposta. Questa cosa è stata ottenuta non solo in prima battuta (redazione della busta paga), ma anche in quella successiva (conguaglio) resa necessaria da eventi successivi e non predeterminabili. Infine, a fronte di eventuali conguagli significativi (che abbiamo chiarito e condiviso ci sarebbero stati indipendentemente dalle scelte individuali dei colleghi) abbiamo ottenuto che l’azienda si faccia carico della rateizzazione dei medesimi, altra cosa ovviamente non dovuta né prevista per il sostituto d’imposta.
Si può fare di meglio? Certamente qualunque attività umana è migliorabile, ma crediamo che la gestione “bollette” che è stata fatta in Intesa Sanpaolo, tanto nella sua concreta applicazione quanto nelle modalità informative, sia stata largamente migliore di quella messa in atto nelle altre aziende.
Ok vi ringrazio per lo scambio di opinioni, ma a questo punto getto la spugna. Non c’è proprio verso.
Ne farò tesoro per le prossime vostre comunicazioni.
Saluti