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Qui di seguito un estratto delle principali novità inserite nella busta paga di luglio. Nel ricordarvi che per tutte le questioni relative alla busta paga potete consultare la nostra Guida alla BUSTA PAGA, vi precisiamo anche che in coda alle varie voci trovate il rimando alla nostre guide specifiche, e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti) sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.

 

 

CEDOLINO PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI CON CCNL CREDITO

 

Liquidazione delle imposte a credito o a debito risultanti da Modello 730

Nel cedolino di luglio sono presenti gli importi a debito o credito relativi alle imposte calcolate sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2019 come da prospetto di liquidazione 730/4.

Nel caso di liquidazione imposte con importi a debito:

  • se la retribuzione di luglio non è sufficiente per trattenere l’importo dovuto (1° rata o in unica soluzione), la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in presenza di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2019 con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
  • per i colleghi che hanno scelto di rateizzare, se l’importo a debito è originato dalla contemporanea presenza di importi a credito ed a debito, nel cedolino sono presenti le voci dei tributi in modalità tale che   la somma algebrica delle voci stesse sia uguale, mese per mese, all’importo della rata (rigo 161 del 730-3 Prospetto di liquidazione ossia conguaglio “da trattenere” diviso per il numero di rate prescelto). Le operazioni di liquidazione proseguiranno anche nei prossimi mesi e fino alla chiusura degli stipendi di dicembre.

Le dichiarazioni oggetto di liquidazione sono quelle presentate tramite CAF, professionisti abilitati o direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello precompilato, pervenute al Datore di Lavoro tramite l’Agenzia delle Entrate entro il 15/7/2019. Fanno eccezione le dichiarazioni:

  • 1.     con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • 2.     che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Per questa tipologia di dichiarazioni l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà direttamente erogato da parte dell’Agenzia delle Entrate stessa.

Assegni per il Nucleo Familiare: da agosto i primi pagamenti con la nuova procedura

Come già segnalato in precedenza,  dal 1° aprile 2019  le nuove domande di Assegno per il Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti devono essere presentate esclusivamente all’INPS (direttamente o per il tramite di un Patronato-Intermediario abilitato) in modalità telematica, sulla base delle istruzioni fornite dall’Istituto previdenziale con la circolare  n. 45 del 22 marzo 2019.

Da agosto saranno posti in pagamento gli assegni spettanti a seguito dell’attivazione della nuova procedura, vale a dire calcolati sulla base delle informazioni inviate dall’INPS al Datore di Lavoro.

Più in particolare:

  • l’accredito degli importi ANF relativi al periodo corrente luglio 2019 – giugno 2020 avverrà con la mensilità di agosto 2019;
  • gli arretrati relativi a periodi ANF pregressi saranno erogati con le mensilità successive.

Non dovranno essere presentate all’INPS richieste di ANF per periodi per cui gli assegni sono stati già erogati dal Datore di Lavoro, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni che possono far scattare il diritto a conguagli di importi già percepiti (per esempio in caso di nascita di un figlio, matrimonio, riconoscimento dell’inabilità, etc.).

Eventuali richieste di supporto possono essere inserite tramite #People > Assistenza > Assistenza HR, selezionando la categoria Assegni per il Nucleo Familiare.

Per approfondire l’argomento in generale puoi consultare la Guida Assegni Familiari

Previdenza complementare

In applicazione all’accordo del 15/11/2017 “Protocollo per l’armonizzazione conseguente all’integrazione del personale delle ex banche venete nel gruppo Intesa Sanpaolo” per i dipendenti ex banche venete iscritti al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, a decorrere dal 1° luglio 2019 il contributo aziendale è stato aumentato al 2,5%.

Per approfondire l’argomento in generale puoi consultare la Guida Previdenza Complementare

 

CEDOLINO PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONI CON CCNL ASSICURATIVO

 

C.C.N.L.  ANIA 22 febbraio 2017 – Tabelle economiche decorrenza 1 luglio 2019

Sono state applicate le nuove tabelle con decorrenza 1/7/2019 previste dal CCNL ANIA 22 febbraio 2017 e, come previsto, si è provveduto all’aggiornamento delle relative voci rivalutabili.

Liquidazione delle imposte a credito o a debito risultanti da Modello 730

Nel cedolino di luglio sono presenti gli importi a debito o credito relativi alle imposte calcolate sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2019 come da prospetto di liquidazione 730/4.

Nel caso di liquidazione imposte con importi a debito:

  • se la retribuzione di luglio non è sufficiente per trattenere l’importo dovuto (1° rata o in unica soluzione), la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in presenza di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2019 con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
  • per i colleghi che hanno scelto di rateizzare, se l’importo a debito è originato dalla contemporanea presenza di importi a credito ed a debito, nel cedolino sono presenti le voci dei tributi in modalità tale che   la somma algebrica delle voci stesse sia uguale, mese per mese, all’importo della rata (rigo 161 del 730-3 Prospetto di liquidazione ossia conguaglio “da trattenere” diviso per il numero di rate prescelto). Le operazioni di liquidazione proseguiranno anche nei prossimi mesi e fino alla chiusura degli stipendi di dicembre.

Le dichiarazioni oggetto di liquidazione sono quelle presentate tramite CAF, professionisti abilitati o direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello precompilato, pervenute al Datore di Lavoro tramite l’Agenzia delle Entrate entro il 15/7/2019. Fanno eccezione le dichiarazioni:

  • 3.     con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • 4.     che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Per questa tipologia di dichiarazioni l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà direttamente erogato da parte dell’Agenzia delle Entrate stessa.  

Assegni per il Nucleo Familiare: da agosto i primi pagamenti con la nuova procedura

Come già segnalato in precedenza,  dal 1° aprile 2019  le nuove domande di Assegno per il Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti devono essere presentate esclusivamente all’INPS (direttamente o per il tramite di un Patronato-Intermediario abilitato) in modalità telematica, sulla base delle istruzioni fornite dall’Istituto previdenziale con la circolare  n. 45 del 22 marzo 2019.

Da agosto saranno posti in pagamento gli assegni spettanti a seguito dell’attivazione della nuova procedura, vale a dire calcolati sulla base delle informazioni inviate dall’INPS al Datore di Lavoro.

Più in particolare:

  • l’accredito degli importi ANF relativi al periodo corrente luglio 2019 – giugno 2020 avverrà con la mensilità di agosto 2019;
  • gli arretrati relativi a periodi ANF pregressi saranno erogati con le mensilità successive.

Non dovranno essere presentate all’INPS richieste di ANF per periodi per cui gli assegni sono stati già erogati dal Datore di Lavoro, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni che possono far scattare il diritto a conguagli di importi già percepiti (per esempio in caso di nascita di un figlio, matrimonio, riconoscimento dell’inabilità, etc.).

Eventuali richieste di supporto possono essere inserite tramite #People > Assistenza > Assistenza HR, selezionando la categoria Assegni per il Nucleo Familiare.

Per approfondire l’argomento in generale puoi consultare la Guida Assegni Familiari – Insurance

 

 

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