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SOSPENSIONE “RATA LEGGERA”

Segnaliamo, in particolare a colleghe/i titolari di mutuo, la pubblicazione sulla intranet aziendale della news che dà conto della possibilità – nel caso di mutui a tasso variabile erogati a condizioni agevolate – di richiedere la sospensione della sola quota capitale per un periodo massimo di 12 mesi.

L’iniziativa è denominata “RATA LEGGERA” in quanto la sospensione della sola quota capitale fa sì che continuino ad essere addebitati gli interessi.

La possibilità è riservata a coloro che aderiscono al c.d. “Nuovo Pacchetto”, ed è stata pensata “come soluzione per il superamento di temporanee difficoltà nel pagamento delle rate, dovute all’incremento repentino di tassi”.

Per approfondire le caratteristiche di questa tipologia di sospensione, rinviamo alla Scheda prodotto pubblicata sulla intranet aziendale:

 

Una opzione da non confondere con la “SOSPENSIONE RATE” già ordinariamente prevista

La possibilità di sospensione denominata “rata leggera” (che viene messa a disposizione dal 2 ottobre, in maniera, per così dire, “estemporanea”) si differenzia nettamente dalla facoltà di “sospensione rate” già in precedenza ammessa (in via ordinaria) per i mutui per l’acquisto della prima o della seconda casa.

A differenza dell’opzione “rata leggera”, questa seconda ipotesi prevede infatti la sospensione dell’intera rata.

Nei periodi di “sospensione rate” continuano a maturare gli interessi al tasso contrattuale (con l’eccezione del Mutuo Amico, per il quale nel periodo di sospensione gli interessi non maturano), ma il loro pagamento viene rinviato al termine del periodo di sospensione, ripartendone l’ammontare sulle rate residue.

Maggiori informazioni sulla sospensione rate sono reperibili nella nostra Guida (in particolare alla seguente pagina, dedicata alle opzioni di flessibilità:

https://fisacgruppointesasanpaolo.it/database/approfondimenti/opzioni-di-flessibilita/)

Precisiamo inoltre che la facoltà di “sospensione rate” potrebbe non essere compatibile oppure avere una diversa modalità di applicazione a causa di eventuali differenti previsioni contenute nell’atto di mutuo originario (per esempio criteri diversi potrebbero essere stati riportati nell’atto nel caso di mutui erogati molto tempo fa o presso banche incorporate in ISP dopo la stipula del mutuo stesso).

 

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