image_pdfimage_print

La legge di bilancio 2018 ha introdotto numerose e variegate novità in tema fiscale.

Vi riassumiamo qui di seguito quelle che potrebbero essere di più immediato interesse per voi, ricordandovi fin da ora che i nostri fiscalisti saranno a vostra disposizione per assistervi nelle incombenze fiscali e in special modo nella compilazione del 730.

Ovviamente vi informeremo tempestivamente sui modi e i tempi con cui attiveremo il nostro servizio di compilazione del 730.

 

Bonus risparmio energetico

È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico.
La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La detrazione si applica nella misura del 65% anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) (allegato III D.M. 4 agosto 2011) pari almeno al 20%.
La detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili passa dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
La possibilità di cedere la detrazione viene estesa a tutti (non solo ai soggetti no tax area) e per tutte le tipologie di spesa (quindi, non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali) (art. 14, commi 2-ter e 2-sexies D.L. n. 63/2013).
La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta la detrazione dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. Questa detrazione è alternativa alle detrazioni pari al 70% (in caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio) o del 75% (per gli interventi relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015) (art. 14, comma 2- quater D.L. n. 63/2013) e a quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per ridurre il rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali pari al 70% o 80%, se si ha il passaggio a due classi di rischio inferiori (art. 16, comma 1-quiquies D.L. n. 63/2013). La predetta detrazione dell’80% (o 85%) è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

 

Bonus ristrutturazioni edilizie

È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF del 50% sulle spese per gli interventi per le ristrutturazioni edilizie.
Inoltre, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

 

Bonus mobili (solo a seguito di ristrutturazione edilizia)

Si può usufruire di una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2018, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2017.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Per quali beni c’è il bonus mobili?
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di:

  • mobili nuovi
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Quali sono gli adempimenti per il bonus mobili?
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

 

Bonus aree verdi

È prevista, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (art. 1117 e 1117-bis c.c.), fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Si applicano le stesse norme previste per il bonus ristrutturazioni (art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 TUIR).

 

Detrazione premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali

È stata introdotta la detrazione per le cosiddette polizze catastrofali, cioè le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Tali oneri, se le polizze sono state stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, rientreranno tra quelli detraibili al 19%.

 

Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede

Sono state riscritte le recenti modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017, prevedendo che la detrazione (il 19% su un costo massimo di 2.633 euro) spetta se la distanza è di 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
Inoltre, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

 

Detrazioni alimenti a fini medici speciali: benefici ed esclusioni

È prevista, per l’anno 2018, la possibilità di ottenere una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto “di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001”. La detrazione spetta dunque ai soggetti affetti da patologie che necessitano di suddetti alimenti, dalle malattie metaboliche congenite al diabete. La norma di fatto esclude gli alimenti per celiaci, contenuti nella sezione A2 del sopra citato Registro. Si escludono espressamente anche gli alimenti destinati ai lattanti. Il beneficio riguarderà i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, dunque si tratta di un provvedimento temporaneo.

 

Detrazioni per abbonamenti a servizi di trasporto pubblico

Viene introdotta una nuova fattispecie di detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.
La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.
Inoltre, si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”. A tal fine all’art. 51, comma 2, TUIR viene aggiunta la nuova lettera d-bis) con cui si prevede che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

 

Detrazione IRPEF spese in favore di soggetto con DSA

Viene introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato (art. 15, comma 1, lettera e-ter, TUIR).
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse delle persone.
Le nuove norme si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

Conferma cedolare secca

Si conferma sino al 2019 l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato.

 

Proroga del blocco aumenti aliquote dei contributi e addizionali locali per il 2018

È previsto, anche per il 2018, il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi. Il blocco non è generalizzato ma sono previste deroghe ed esclusioni. Si conferma, per il 2018, la maggiorazione TASI già disposta per il 2016 e il 2017. Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, nel corso del 2017 la Manovra correttiva ne ha consentito l’istituzione o la rimodulazione, pur in costanza di blocco: la deroga è applicabile anche al blocco stabilito dalla legge di Bilancio per l’anno 2018.
N.B. Aliquote tributi comuni fusi Si prevede una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.

 

TARI

È prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE (art. 1, comma 652, legge n. 147/2013).

 

Cosiddetto bonus Renzi

Vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari.
Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.
Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

 

Canone RAI

Per il 2018, l’importo del canone RAI è fissato a 90 euro.

 

Redditi di capitale e capital gain su partecipazioni qualificate

Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.
Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Limite di reddito per i figli a carico (ma solo dal 2019!)

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa dagli attuali 2.840,51 euro a 4.000 euro.
La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

.

X