Pubblicato il – 22 Novembre 2022


Istruzioni per l’autocertificazione delle “bollette” per ottenere la detassazione delle erogazioni economiche aggiuntive

Come vi abbiamo annunciato qui, la FISAC insieme alle altre Organizzazioni Sindacali ha sottoscritto un accordo molto positivo che:

  • prevede l’erogazione straordinaria e aggiuntiva di 500€ per tutti colleghi del Gruppo ISP (ad esclusione dei Dirigenti)
  • consente la detassazione sia di questa erogazione straordinaria, sia di quella di pari importo già erogata a settembre, a fronte dell’autocertificazione di aver pagato bollette relative a luce, acqua e gas.

La normativa che consente questa detassazione è particolarmente complessa e richiede particolare attenzione:

  • innanzitutto occorrerà produrre entro il 9 dicembre una autocertificazione come da istruzioni contenute nella news che vi riportiamo di seguito,
  • ma soprattutto occorrerà fare attenzione al montante complessivo dei propri fringe benefit per cui si chiede la detassazione. Infatti, contrariamente a quanto annunciato in una prima fase, l’azienda ha comunicato di non essere in grado di verificare se con il rimborso delle bollette in concorso con altri fringe benefit si supera la soglia esente di € 3.000 (nel caso di superamento la tassazione non riguarderà solo la quota eccedente, ma l’intero montante dei fringe benefit), per cui raccomandiamo CAUTELA in particolare ai titolari di mutui e prestiti. In caso di incertezza è ovviamente consigliabile optare per la liquidazione in busta paga.

Come d’uso vi riportiamo la news aziendale con le istruzioni per l’autocertificazione e il percorso per accedere alla procedura di autocertificazione.

In virtù dell’art. 12 del Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto Aiuti bis), convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, e pubblicato in data 9 agosto 2022 sulla Gazzetta Ufficiale, in deroga alla disciplina ordinaria in materia di fringe benefit, le erogazioni in denaro effettuate nel 2022 dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale riferiti ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, dal dipendente e/o dai familiari di cui all’art. 12 TUIR, sulla base di un titolo idoneo, a prescindere dal luogo in cui è stabilita la residenza o il domicilio, per consumi effettuati nel 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di euro 3.000 (limite così innalzato dal Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, cd. Decreto Aiuti-quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 novembre 2022).

Tale limite ricomprende anche eventuali altri fringe benefit erogati dal datore di lavoro nel corso del medesimo periodo d’imposta (cfr. art. 51, comma 3, Tuir), il cui importo è evidenziato mensilmente nel cedolino paga.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore complessivo dei fringe benefit, ivi incluse le somme in denaro erogate per il pagamento delle suddette utenze domestiche, risultino superiori al predetto limite di 3.000 euro, l’intero importo dei fringe benefit verrà assoggettato a tassazione ordinaria, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 3.000 (esempio: l’eventuale erogazione di fringe benefit – ivi compresi i rimborsi delle bollette – del valore di euro 3.100 comporta la tassazione dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente di euro 100).

Intesa Sanpaolo e le società del Gruppo, vista la nuova normativa in tema di fringe benefit in vigore per il 2022, imputano l’importo delle due erogazioni di 500 euro su indicate anche al rimborso delle spese per le predette utenze domestiche, in funzione della posizione individuale di ciascun dipendente, tenendo conto del valore complessivo dei fringe benefit fruiti nel corso dell’anno.

Rientra in tale casistica anche l’erogazione straordinaria di euro 500 lordi che, in attesa dei chiarimenti applicativi da parte dell’Amministrazione finanziaria in tema di fringe benefit, Intesa Sanpaolo e le società del Gruppo hanno assoggettato ad imposizione nel mese di settembre, ed il cui importo verrà considerato, in tutto o in parte fringe benefit, in presenza di spese per utenze domestiche, debitamente giustificate.

A tal fine, i colleghi possono quindi compilare e inoltrare entro il 9 dicembre 2022, l’autocertificazione disponibile su #People > Servizi amministrativi > Richieste amministrative > Autocertificazione per pagamento utenze domestiche, da rendere ai sensi degli artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, per documentare la spesa sostenuta. A supporto della compilazione sono state predisposte queste istruzioni.

Si precisa che il datore di lavoro, in sede di conguaglio fiscale di fine anno, restituirà, in tutto o in parte, le imposte e la contribuzione previdenziale obbligatoria, già applicate a settembre in sede di erogazione straordinaria, fino all’importo del fringe benefit attestato con l’autocertificazione.

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