Come vi abbiamo annunciato qui, la FISAC insieme alle altre Organizzazioni Sindacali ha sottoscritto un accordo molto positivo che:
- prevede l’erogazione straordinaria e aggiuntiva di 500€ per tutti colleghi del Gruppo ISP (ad esclusione dei Dirigenti)
- consente la detassazione sia di questa erogazione straordinaria, sia di quella di pari importo già erogata a settembre, a fronte dell’autocertificazione di aver pagato bollette relative a luce, acqua e gas.
La normativa che consente questa detassazione è particolarmente complessa e richiede particolare attenzione:
- innanzitutto occorrerà produrre entro il 9 dicembre una autocertificazione come da istruzioni contenute nella news che vi riportiamo di seguito,
- ma soprattutto occorrerà fare attenzione al montante complessivo dei propri fringe benefit per cui si chiede la detassazione. Infatti, contrariamente a quanto annunciato in una prima fase, l’azienda ha comunicato di non essere in grado di verificare se con il rimborso delle bollette in concorso con altri fringe benefit si supera la soglia esente di € 3.000 (nel caso di superamento la tassazione non riguarderà solo la quota eccedente, ma l’intero montante dei fringe benefit), per cui raccomandiamo CAUTELA in particolare ai titolari di mutui e prestiti. In caso di incertezza è ovviamente consigliabile optare per la liquidazione in busta paga.
Come d’uso vi riportiamo la news aziendale con le istruzioni per l’autocertificazione e il percorso per accedere alla procedura di autocertificazione.
In virtù dell’art. 12 del Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto Aiuti bis), convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, e pubblicato in data 9 agosto 2022 sulla Gazzetta Ufficiale, in deroga alla disciplina ordinaria in materia di fringe benefit, le erogazioni in denaro effettuate nel 2022 dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale riferiti ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, dal dipendente e/o dai familiari di cui all’art. 12 TUIR, sulla base di un titolo idoneo, a prescindere dal luogo in cui è stabilita la residenza o il domicilio, per consumi effettuati nel 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di euro 3.000 (limite così innalzato dal Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, cd. Decreto Aiuti-quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 novembre 2022).
Tale limite ricomprende anche eventuali altri fringe benefit erogati dal datore di lavoro nel corso del medesimo periodo d’imposta (cfr. art. 51, comma 3, Tuir), il cui importo è evidenziato mensilmente nel cedolino paga.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore complessivo dei fringe benefit, ivi incluse le somme in denaro erogate per il pagamento delle suddette utenze domestiche, risultino superiori al predetto limite di 3.000 euro, l’intero importo dei fringe benefit verrà assoggettato a tassazione ordinaria, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 3.000 (esempio: l’eventuale erogazione di fringe benefit – ivi compresi i rimborsi delle bollette – del valore di euro 3.100 comporta la tassazione dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente di euro 100).
Intesa Sanpaolo e le società del Gruppo, vista la nuova normativa in tema di fringe benefit in vigore per il 2022, imputano l’importo delle due erogazioni di 500 euro su indicate anche al rimborso delle spese per le predette utenze domestiche, in funzione della posizione individuale di ciascun dipendente, tenendo conto del valore complessivo dei fringe benefit fruiti nel corso dell’anno.
Rientra in tale casistica anche l’erogazione straordinaria di euro 500 lordi che, in attesa dei chiarimenti applicativi da parte dell’Amministrazione finanziaria in tema di fringe benefit, Intesa Sanpaolo e le società del Gruppo hanno assoggettato ad imposizione nel mese di settembre, ed il cui importo verrà considerato, in tutto o in parte fringe benefit, in presenza di spese per utenze domestiche, debitamente giustificate.
A tal fine, i colleghi possono quindi compilare e inoltrare entro il 9 dicembre 2022, l’autocertificazione disponibile su #People > Servizi amministrativi > Richieste amministrative > Autocertificazione per pagamento utenze domestiche, da rendere ai sensi degli artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, per documentare la spesa sostenuta. A supporto della compilazione sono state predisposte queste istruzioni.
Si precisa che il datore di lavoro, in sede di conguaglio fiscale di fine anno, restituirà, in tutto o in parte, le imposte e la contribuzione previdenziale obbligatoria, già applicate a settembre in sede di erogazione straordinaria, fino all’importo del fringe benefit attestato con l’autocertificazione.
.
Vivo con la mia compagna in una casa intestata ai suoi genitori, in comodato d’uso gratuito. La mia compagna è inserita nell’anagrafica della banca come mia familiare. Le bollette sono intestate a lei. Posso chiedere comunque il rimborso?
La norma di legge non ricomprende i conviventi, ma solo coniuge e figli, genitori, nuore e generi, suoceri e suocere, fratelli e sorelle.
Sono equiparate al matrimonio solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso, di cui alla Legge 76/2016.
Finalmente abbiamo ottenuto la conferma ufficiale di quello che avevamo chiesto, ovvero che l’azienda si occupi dei conteggi per evitare che con le nostre autocertificazioni superiamo il limite dei 3.000 €. Quindi, in fase di autocertificazione, non è necessario conoscere l’esatto importo progressivo dei fringe benefit dell’anno 2022. Questo fa venir meno tutte le questioni relative alla necessità di procedere a conteggi in autonomia. Per le altre questioni che stiamo ancora approfondendo, risponderemo appena possibile.
Quindi, se inserisco le bollette per le autocertificazioni e con il mutuo superassi i 3.000 euro, l’azienda se ne accorge e mi “cancella” le bollette in autocertificazione fino a rimanere entro la soglia di 3.000 euro ?
Sì, questo è quanto riportato dall’azienda:
«In fase di autocertificazione non è necessario che si conosca l’esatto importo progressivo dei fringe benefit dell’anno 2022, in quanto la verifica del rispetto del limite del fringe benefit di € 3000 per effetto degli importi autocertificati nell’applicativo (tenendo conto di tutti gli ulteriori fringe benefit fruiti nel corso del 2022, es. interessi per mutui e prestiti con tassi agevolati rispetto all’MRO, foresterie, ecc.), sarà effettuato direttamente dall’Azienda, la quale gestirà come benefit, e quindi esente da tassazione, solo le somme indicate entro il limite di esenzione previsto.»
Ottimo, grazie mille.
Buongiorno. L’importo del PVR 2021 destinato al conto sociale (spese figli e assistenza anziani) e quindi corrisposto al netto nei cedolini del 2022, erode il limite di 3000 euro di fringe benefit?
No, questa tipologia di rimborsi gestita attraverso la piattaforma del Conto sociale non rientra nella categoria dei fringe benefit.
Buongiorno,
se certifico di aver sostenuto spese inferiori, seppur di poco, ad euro 1.000,00, cosa accade? Riceverò il riconoscimento nel limite dell’importo certificato o mi sarà riconosciuto l’importo per entrambe le tranche di euro 500,00?
In questo caso riceverai come rimborso esentasse i 500 euro derivanti dall’accordo sindacale raggiunto il 22.12.2022 e recupererai solo in parte i contributi e le tasse che ti sono stati addebitati sui 500 euro erogati con la busta paga di settembre: il recupero sarà tanto più elevato quanto più ti avvicinerai all’importo complessivo di € 1.000.
Bg ho verificato e la bolletta dell’a2a relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022 mi verra’ fatturata in gennaio 2023 … come posso inserirla se l’autocertificazione la devo fare prima del ricevimento della ft? Sono cmq spese di elettricita’ relative al 2022. Gz
Purtroppo in questi casi l’inserimento non è possibile non solo per aspetti gestionali aziendali, ma anche in relazione alla normativa fiscale che fissa nel 12 gennaio 2023 il termine entro cui la banca dovrà aver concluso le erogazioni dei rimborsi (rif.to Circolare Agenzia delle Entrate N. 35/E del 4 novembre 2022).
Ciao io ho casa da solo dove pago la luce e l’acqua nelle spese condominiali mensili, ma sono praticamente quasi sempre da mia mamma a mangiare ecc..e contribuisco nelle spese delle bollette..posso inserire anche quelle anche se sono intestate a lei?grazie
buon giorno
Tra le bollette relative al gas naturale rientrano anche quelle del gas per cucinare?
grazie
Tra le bollette rientrano anche quelle per il TELERISCALDAMENTO ?
Buongiorno, potrei inserire bollette dei miei genitori, anche se non conviventi e non a mio carico fiscalmente, relative alla casa di loro proprietà o dove sono in affitto?
Abbiamo predisposto una sezione di FAQ dedicata alla questione Fringe benefit e autocertificazione bollette. Di conseguenza chiudiamo questa sezione di commenti invitandovi alla consultazione delle FAQ e a postare eventuali ulteriori richieste sotto la news i questione. La trovate qui:
https://fisacgruppointesasanpaolo.it/faq-fringe-benefit-e-autocertificazione-bollette-le-risposte-ai-quesiti-piu-frequenti/
Nelle FAQ è indicato che contano anche le bollette delle seconde case, anche nel caso in cui siano all’estero?
E’ una delle questioni su cui non siamo ancora in grado di dare una risposta definitiva.
BUONSERA
CONVIVO DAL 2000 CON IL MIO COMPAGNO ANCHE LUI DIPENDENTE, UFFICIALMENTE REGISTRATTI DA STATO DI FAMIGLIA DAL 2009, ANNO IN CUI ABBIAMO COMPRATO LA CASA CHE E’ DI PROPRIETA’ AL 50%.
HO DIRITTO ALL’AUTOCERTIFICAZIONE?
Buongiorno Antonella.
Purtroppo il compagno non è incluso tra i familiari di cui all’articolo 12 del TUIR.
Essendo l’immobile di proprietà di entrambi, risulta soddisfatta una delle condizioni richieste (e che vanno dichiarate nell’autocertificazione).
Oltre a tale requisito (per l’AUTOCERTIFICAZIONE CHE PRESENTERAI TU per l’immobile in cui abitate) è però NECESSARIO che l’UTENZA per la quale intendi richiedere il rimborso sia INTESTATA A TE (non essendo come precisato in apertura il compagno considerato un familiare dalla normativa applicata a questi fini).
Analogamente il tuo compagno (se non ha già inoltrato l’autocertificazione) potrà richiedere il rimborso per le sole utenze di cui è intestatario.
La necessità che il dipendente o in alternativa un suo familiare (ex art. 12 TUIR) sia intestatario dell’utenza emerge del resto dallo stesso modulo di autocertificazione, nel quale occorre dichiarare questa condizione.
Considerati i predetti limiti che potrebbero costituire un ostacolo per il rimborso di utenze dell’immobile di cui tu e il tuo compagno siete proprietari, suggerisco di prendere in considerazione la possibilità di ricorrere a bollette relative a eventuali seconde case oppure in capo a familiari (la normativa fiscale include coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle, anche non fiscalmente a carico e non conviventi).
Per ulteriori informazioni puoi fare ricorso alle FAQ che abbiamo pubblicato a queste pagine (pagine all’interno della quale trovi anche molti quesiti posti da altre/i colleghe/i).
https://fisacgruppointesasanpaolo.it/faq-fringe-benefit-e-autocertificazione-bollette-le-risposte-ai-quesiti-piu-frequenti/comment-page-1/#comments
https://fisacgruppointesasanpaolo.it/faq-fringe-benefit-e-autocertificazione-bollette-le-risposte-ai-quesiti-piu-frequenti/