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L’azienda ha ricordato oggi che è possibile autocertificare entro il 30 novembre l’eventuale presenza nel proprio nucleo famigliare di figli a carico al fine di ottenere l’innalzamento a 2.000€ della soglia di esenzione “Fringe benefit” relativa al 2026. Qui di seguito riportiamo un estratto della news aziendale con le relative indicazioni operative.

La normativa vigente (art. 51, comma 3, TUIR) prevede che i c.d. “fringe benefit” (beni e servizi prestati dal datore di lavoro, quali ad esempio: valore convenzionale dell’auto, alloggio in uso al dipendente, Welfare aziendale, mutui e prestiti a tasso agevolato) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente qualora il loro importo complessivo non superi nel periodo d’imposta il limite di legge. In caso di superamento, l’intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che contributivo).

In virtù delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 390-391, Legge 207/2024) per gli anni 2025-2026-2027 i fringe benefit non concorrono a formare reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro.

Il predetto limite è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (art. 12, commi 2, 2-bis e 4-ter TUIR).

Per richiedere l’innalzamento della soglia dei fringe benefit è necessario autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

L’autocertificazione va inviata il prima possibile e comunque entro il 30/11/2026.

Per fruire di questo innalzamento è necessario dichiarare al datore di lavoro la presenza di figli fiscalmente a carico, come sopra individuati, indipendentemente dall’età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori.

Sono considerati fiscalmente a carico:

  • il figlio/la figlia di età superiore a ventiquattro anni se ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili
  • il figlio/la figlia di età non superiore a ventiquattro anni se ha un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Non sono, altresì, considerati fiscalmente a carico i figli residenti all’estero di dipendenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Su #People > Welfare, Wellbeing e Servizi HR > Richieste amministrative è disponibile il  box “Autocertificazione Richiesta Soglia Fringe Benefits 2.000 euro”.

Nel modulo di “autocertificazione” compare la lista dei figli presente in anagrafica #People.

Qualora non fossero inseriti, si devono censire tramite l’apposita sezione #People > Welfare, Wellbeing e Servizi HR > Richieste amministrative > Gestione nucleo familiare.

Il giorno successivo alla conferma del censimento i nominativi inseriti saranno presenti all’interno della lista e sarà pertanto possibile procedere con la valorizzazione del figlio/figlia fiscalmente a carico.

È possibile inserire più di una pratica di “autocertificazione” nel caso in cui il carico familiare dovesse subire delle modifiche: la stessa dovrà essere inviata entro il 30/11/2026 per ottenere l’innalzamento della soglia fringe benefit a euro 2.000 nel corso dell’anno e, comunque, in tempo utile per il conguaglio nel cedolino di dicembre 2026.

Eventuali dichiarazioni successive, inviate entro e non oltre il 31/12/2026, saranno oggetto di conguaglio nel mese di gennaio 2027.

Per eventuali chiarimenti è possibile accedere tramite #People all’area dedicata: Assistenza HR > Categoria > #People – Welfare, Wellbeing e servizi HR – Richieste amministrative, selezionando il Dettaglio “Autocertificazione Richiesta Soglia Fringe Benefits”.

 

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