COVID19 – CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO
E’ in corso la lavorazione delle pratiche pervenute per giustificare le assenze per congedo parentale straordinario introdotte dal Decreto Legge “Cura Italia” del 18/03/2020.
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Si informa che, in attesa dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento procedurale, al fine di garantire fin da subito la corretta retribuzione le assenze sono state giustificate con le seguenti causali “temporanee”:
- AM5 – MAL RETR 50% L.638/83 -> per richieste di Congedo assistenza figli di età inferiore a 12 anni
- AM6 – ASP MAL RETR 50% -> per richieste di Congedo assistenza figli disabili di età superiore ai 12 anni
- NRE – PERMESSO NON RETRIB -> per richieste di Congedo assistenza figli di età compresa tra 12 e 16 anni
Queste saranno anche visibili dal cartellino orologio.
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Al completamento degli sviluppi informatici sarà cura della Funzione Retribuzioni e Processi Amministrativi HR sostituire centralmente le causali “temporanee” con quelle definitive.
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Buongiorno,
cosa accadrà dopo il 4 maggio? Verrà data possibilità a tutti di essere abilitati a lavorare in smart working?
Cosa accadrà dopo il 4 maggio, o più correttamente dopo la definizione da parte del Governo dei criteri per la riapertura parziale o totale delle attività produttive e commerciali, dipenderà in larga misura proprio da questi criteri. L’azienda sta valutando varie e diverse opzioni e con diverse gradualità, ma al momento non possibile fare ipotesi attendibili. Vi aggiorneremo come sempre passo passo.
Posso usufruire del congedo straordinario covid 19 per la cura dei figli se mio marito ha richiesto il bonus di 600 euro perché co.co.co.?
Il testo della circolare INPS 45 del 25 marzo 2020 a proposito del tuo quesito dice:
“Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:
– non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
– non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.”
Abbiamo messo in neretto il paragrafo che potrebbe escludere la possibilità di richiedere i congedi parentali in caso di altro genitore percettore di strumenti di sostegno al reddito. Ad esempio questa esclusione è certa nel caso di genitore percettore di cassa Integrazione ordinaria o straordinaria. In concreto però non abbiamo ancora avuto occasione di approfondire il caso di incompatibilità tra i congedi e l’assegno di 600€ per lavoro autonomo e co.co.co. Ti consigliamo un approfondimento presso la sede del nostro patronato INCA/CGIL a te più comoda.