Pubblicato il – 1 Ottobre 2015


NEWS FSI – Modalità di presentazione dei documenti di spesa e relativa regolarità fiscale.

logoRegolamenti delle Prestazioni per gli iscritti in servizio ed in quiescenza, al paragrafo “Liquidazione delle prestazioni”, prevedono entrambi che le domande di rimborso vengano liquidate dietro presentazione della documentazione in copia.

Le procedure messe a regime dal Fondo richiedono al riguardo che sia utilizzata la fotocopia in caso di trasmissione della documentazione cartacea tramite inoltro postale, ovvero la scansione elettronica in caso sia utilizzata la procedura per la domanda di rimborso online.

In ogni caso il Fondo fa presente a tutti gli associati che è inopportuno l’invio della documentazione in originale per i motivi di seguito indicati:

  • le procedure di lavorazione delle pratiche di rimborso da parte dell’outsourcer Previmedical prevedono l’utilizzo della copia (che viene visualizzata a video);
  • non è possibile rispondere di eventuali disguidi postali relativi all’invio e alla restituzione degli originali che comporta anche costi postali non trascurabili.

Come stabilito dall’art.12 dello Statuto, l’iscritto è responsabile della conservazione della documentazione in originale nei termini previsti dalla normativa fiscale in vigore. Il Fondo, in relazione alla facoltà prevista dall’articolo dello Statuto sopraindicato, ove ritenuto opportuno, si riserva di richiedere agli iscritti visione della documentazione originale per compiere gli accertamenti che si rendessero necessari in ordine alle prestazioni fruite.

Imposta di bollo su fatture e ricevute mediche

I Regolamenti delle prestazioni, al paragrafo “Liquidazione delle prestazioni”, stabiliscono che la documentazione debba essere conforme alle disposizioni fiscali vigenti. Pertanto le fatture e le ricevute in originale relative a spese sanitarie per le quali viene richiesto il rimborso, se di importo superiore ad euro 77,47, debbono riportare la marca da bollo.

In applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 13 del DRP n. 642/72, infatti, ogni fattura, nota, quietanza, ricevuta o documento simile, non assoggettato ad IVA, se di importo superiore al limite sopra indicato, deve essere provvisto di marca da bollo (attualmente di euro 2,00). Il professionista o il centro sanitario che effettua la prestazione è tenuto, sin dall’origine, ad apporre detta marca da bollo sul documento di spesa rilasciato.

La violazione della normativa sopra richiamata comporta una sanzione e l’obbligo di regolarizzare il documento presso l’Agenzia delle Entrate da parte di chiunque sottoscriva, riceva, trasmetta o accetti documenti privi di marca da bollo.