Pubblicato il – 21 Dicembre 2020


FONDO PENSIONI ISP: CONTRIBUTI NON DEDOTTI E CONTRIBUTI VERSATI IN SOSTITUZIONE DEL PVR 2019

Si rammenta che in base alla normativa vigente, entro il 31 dicembre 2020, occorre dichiarare al Fondo l’importo dei “Contributi non Dedotti” per l’anno 2019, attraverso l’apposita funzione web – sempre disponibile – all’interno dell’Area Riservata, senza dover inoltrare documentazione cartacea.

Nell’impossibilità di utilizzare l’applicativo web (ad esempio nel caso di soggetti fiscalmente a carico minorenni) si può richiedere la modulistica cartacea attraverso il Form mail del Fondo.

La sopra richiamata normativa (art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 252/2005), prevede che i contributi versati alle forme di previdenza complementare, dal lavoratore e dal datore di lavoro (escluso il TFR), siano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro annui. La parte eccedente tale limite, per non essere tassata al momento della liquidazione della prestazione, deve essere comunicata da ciascun interessato al Fondo Pensione.

La contribuzione, versata per il tramite del Datore di lavoro, è rilevabile dalla CU 2020 (redditi 2019) alle caselle: 

  • 412 – Contributi di previdenza complementare dedotti dai redditi, entro il limite sopra indicato di € 5.164,57 (da non comunicare);
  • 413 – Contributi di previdenza complementare non dedotti dai redditi – è eventualmente riportato l’ammontare dei versamenti che non ha beneficiato della deduzione e che deve essere certificato al Fondo.

La materia fiscale relativa ai Fondi Pensioni è particolarmente complessa e articolata. Puoi approfondirla consultando la nostra Guida alla PREVIDENZA COMPLEMENTARE e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.

Con riferimento all’ammontare dei contributi versati alla previdenza complementare dal datore di lavoro in sostituzione del Premio Variabile di Risultato (dato rilevabile dalla CU 2020 – redditi 2019 – alla casella 574), sono invece intervenuti recenti chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate. In base alla Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, non risulterebbe più necessaria, da parte degli iscritti, la comunicazione al Fondo dell’ammontare del PVR. In ogni caso, al momento, la procedura di segnalazione via web, presente anch’essa nell’Area Riservata del sito Internet del Fondo, risulta ancora attiva per chi volesse comunque verificare il dato.

Per approfondire le questioni relative al PVR – Conto Sociale, consulta la Guida PVR – PREMIO VARIABILE DI RISULTATO e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.

Per entrambe le dichiarazioni è necessario utilizzare l’applicativo web, sempre disponibile, cui si accede dall’Area Riserva del sito internet del Fondo, senza necessità di inoltrare documentazione cartacea. NOTA BENE: esistono due distinte “sezioni”, una per la segnalazione dei Contributi non dedotti e una  per il PVR eventualmente versato a Previdenza.