image_pdfimage_print

Entro il 31 dicembre 2018 occorre dichiarare l’importo dei contributi che non hanno beneficiato della deduzione e quelli relativi al Premio Variabile di Risultato, se versato alla previdenza complementare per l’anno 2017.

Per entrambe le dichiarazioni è necessario utilizzare l’applicativo web, sempre disponibile, cui si accede dall’Area Riservata del sito internet del Fondo, senza necessità di inoltrare documentazione cartacea.

Nell’impossibilità di utilizzare l’applicativo web è possibile utilizzare la modulistica cartacea da richiedere attraverso il Form mail del Fondo.

Si ricorda che la normativa vigente (art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 252/2005) prevede che i contributi versati alle forme di previdenza complementare, dal lavoratore e dal datore di lavoro (escluso il TFR), sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro annui. La parte eccedente tali limiti, per non essere tassata al momento della liquidazione della prestazione, deve essere comunicata da ciascun interessato al Fondo Pensione.

La contribuzione, versata per il tramite del Datore di lavoro, è rilevabile dalla CU 2018 (redditi 2017) alle caselle:

  • 412 – Contributi di previdenza complementare dedotti dai redditi, entro il limite sopra indicato di € 5.164,57 (da non comunicare);
  • 413 – Contributi di previdenza complementare non dedotti dai redditi è eventualmente riportato l’ammontare dei versamenti che non ha beneficiato della deduzione e che deve essere certificato al Fondo.

La materia fiscale relativa ai Fondi Pensioni è particolarmente complessa e articolata. Puoi approfondirla consultando la nostra Guida alla PREVIDENZA COMPLEMENTARE e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.

Ad iniziare dal corrente anno, sempre entro il 31 dicembre 2018, è necessario comunicare al Fondo – come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/3/2018 – anche l’importo dei contributi versati dal datore di lavoro in sostituzione del premio di risultato. Tali importi sono stati dedotti anche oltre il limite sopra indicato e beneficiano di specifiche esenzioni fiscali, in sede di liquidazione, a condizione che siano formalmente comunicati, da ciascun interessato, al Fondo Pensione entro il termine sopra indicato.

L’ammontare del Premio di Risultato, versato per il tramite del Datore di lavoro, quale contributo al Fondo, è rilevabile dalla CU 2018 (redditi 2017) alla casella 574.

Per approfondire le questioni relative al PVR – Conto Sociale, consulta la Guida PVR – PREMIO VARIABILE DI RISULTATO e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.

X