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In base alla normativa vigente, entro il 31 dicembre 2024, occorre dichiarare al Fondo l’importo dei “Contributi non Dedotti” per l’anno 2023, attraverso l’apposita funzione web – sempre disponibile – all’interno dell’Area Riservata, senza dover inoltrare documentazione cartacea. Nell’impossibilità di utilizzare l’applicativo web (ad esempio nel caso di soggetti fiscalmente a carico minorenni) si può richiedere la modulistica cartacea attraverso il “FORM MAIL” nella sezione “Contatti” sito internet del Fondo.

La sopra richiamata normativa (art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 252/2005), prevede che i contributi versati alle forme di previdenza complementare, dal lavoratore e dal datore di lavoro (escluso il TFR), siano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 (*) euro annui. La parte eccedente tale limite, per non essere tassata al momento della liquidazione della prestazione, deve essere comunicata da ciascun interessato al Fondo Pensione, con riferimento all’Anno del versamento (es. Anno 2023, v. Certificazione Unica 2024).

Se i versamenti a previdenza sono effettuati tramite trattenuta in busta paga (contributo datore/lavoratore/premio copertura assicurativa/contributo welfare € 120 per i figli fiscalmente a carico fino a 24 anni), l’eventuale ammontare dei contributi non dedotti è rilevabile dalla Certificazione Unica aziendale alla seguente casella: 

“413 – Contributi di previdenza complementare non dedotti dai redditi “– che devono essere comunicati al Fondo all’interno dell’Area Riservata del beneficiario del versamento per l’anno di competenza (es. per l’Anno 2022 verificare CU 2023; per l’Anno 2023 verificare CU 2024)

Se, nel corso dell’anno, sono stati disposti versamenti volontari tramite bonifico bancario o mandato di addebito SDD, per sé e/o per i familiari fiscalmente a carico, occorre considerare anche questi importi ai fini della deducibilità in dichiarazione dei redditi e dell’eventuale comunicazione dei “Contributi non dedotti” nella propria Area Riservata o in quella dei familiari fiscalmente a carico.

In merito invece all’ammontare dei contributi versati alla previdenza complementare dal datore di lavoro in sostituzione del Premio Variabile di Risultato (dato rilevabile dalla CU 2024 – redditi 2023 – alla casella 574), sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate (Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020) non è più necessaria, da parte degli iscritti alcuna comunicazione al Fondo. Nell’Area Riservata del sito Internet del Fondo, alla voce “PREMIO DI RISULTATO” è possibile visualizzare, anno per anno, il dato comunicato dal Datore di lavoro e recepito dal Fondo. Si ricorda che tali somme beneficiano dell’esenzione fiscale in sede di erogazione della prestazione, nei limiti di importo annuale stabilito dalla normativa di riferimento.

(*) Fanno eccezione – ai sensi dell’art. 8, comma 6, D. Lgs. 252/2005 – i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, che possono utilizzare le somme non dedotte nei primi 5 anni di partecipazione ad un fondo pensione – fino a un plafond massimo 7.746,86 € annui.

La materia fiscale relativa ai Fondi Pensioni è particolarmente complessa e articolata. Puoi approfondirla consultando la nostra Guida alla PREVIDENZA COMPLEMENTARE e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovi tutti i loro riferimenti) sono a tua disposizione per ogni chiarimento.

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