Nella giornata di ieri si è raggiunto l’accordo sul Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo.
In sintesi i punti dell’accordo:
- Pensionamenti incentivati,
- Part time agevolato,
- Assunzioni,
- Sperimentazione nuove modalità di assunzione……
Accordo sicuramente positivo per quanto riguarda l’incentivazione dei pensionamenti ed il fatto che siano previste nuove assunzioni, seppur di numero estremamente contenuto. Mi lasciano perplesso, contrariato sia la possibilità di part time per coloro che matureranno l’età pensionabile entro il 2020 (molto meglio ragionare sullo “scivolo”) sia, e soprattutto, le nuove modalità di assunzione e la possibilità che le stesse siano estese a colleghi già assunti, modalità che introducono una novità significativa che rischia di scardinare, stravolgere l’importante tema del contratto di lavoro del nostro settore.
come avete potuto firmare una cosa del genere senza prima sentire i lavoratori? Come si fa a presentare come un successo il fatto di permettere all’azienda, invece di fare assunzioni “normali”, di introdurre delle figure “ibride” di promotori/dipendenti part time e di inserire questa possibilità, PER ORA volontaria, anche per i colleghi gestori personal. Come si può essere soddisfatti di avere introdotto l’ennesima differenza/disuguaglianza tra colleghi.
Come e con chi pensate di portare avanti una lotta purchessia, nella pur remota possibilità che questo possa entrare nella vostra logica o orizzonte.
Chi credete di rappresentare?
In ordine sparso e unicamente da un punto di vista tecnico:
– Gli scivoli o esodi o prepensionamenti sono dei licenziamenti che portano all’erogazione di un assegno di sostegno (dovuto proprio al fatto che il collega è disoccupato). Sono una vera riduzione anticipata dei posti di lavoro. Nell’attuale situazione occupazionale generale e in particolare del settore, eviitare ogni forma di riduzione dell’occupazione è un fatto che va valutato nella giusta prospettiva. Molto diverso è quello che è stato fatto qui, ovvero incentivare persone che hanno già raggiunto il diritto a pensione (nessuno viene quindi licenziato), per di più riuscendo a introdurre anche alcune assunzioni. Tra l’altro tra i pochissimi in un panorama che appunto licenzia. Il problema della prolungata permanenza individuale al lavoro è un altro problema, assolutamente vero anche questo, che deve trovare soluzioni. Il part time per chi deve restare ancora più di due anni, e le attenzioni gestionali su mobilità e mansioni sono un primo, ma concreto passo.
– Questo accordo NON E’ CHE PERMETTE LE ASSUNZIONI A CAUSALE MISTA (DIPENDENTE + AUTONOMO), MA LE LIMITA E LE REGOLA GARANTENDO A DISCREZIONE DEL NUOVO ASSUNTO (E NON DELL’AZIENDA) LA TRASfORMAZIONE DEL SUO CONTRATTO AUTONOMO IN CONTRATTO FULL TIME DIPENDENTE. Le assunzioni a causale mista sono permesse dalla legge e dal nostro vigente CCNL. Le aziende le possono fare in totale autonomia da sempre, senza violare alcuna legge o contratto, ma semplicemente applicandoli. Quando l’azienda ha annunciato che avrebbe proceduto in questo senso le Organizazioni Sindacali sono intervenute, stoppando l’iniziativa e contrattando le cose contenute nell’accordo, prima fra tutte che saranno i lavoratori assunti a scegliere come definire il proprio rapporto di lavoro.
– In nessun modo e in nessuna misura, nè ora nè dopo è possibile la trasformazione coatta di un rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo. Lo vieta la legge e non è aggirabile in alcun modo. I colleghi già in servizio che vorranno provarci (i pochissimi per ora) potranno farlo, con tutte le garanzie esplicitate nell’accordo. Se nemmeno uno vorrà farlo non lo farà nessuno. Per contro se vorranno farlo in più di 150, non sarà possibile il numero massimo della sperimentazione sarà comunque quello. E se in qualche modo la sperimentazione funzionerà, allora si potrà pensare di ampliare questi numeri, ma IN OGNI CASO CON UNA CERTEZZA: NESSUNO CHE ABBIA UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, IN NESSUN MODO POTRA’ ESSERE COSTRETTO A QUESTA FORMA DI LAVORO, PERCHE’ E’ SEMPLICEMENTE VIETATA LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE NON SU BASE INDIVIDUALE E VOLONTARIA E QUESTO A PRESCINDERE DA QUALSIASI ACCORDO.
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