Come vi avevamo comunicato qui si sono realizzate le condizioni (correlate all’andamento di alcune voci di bilancio e al superamento del budget) per il riconoscimento del Premio riferito al 2025 e in pagamento nel 2026. Di conseguenza fino al 10 aprile è possibile – per chi lo desidera – esercitare l’opzione di destinazione in conto sociale. Come d’uso riportiamo un estratto della relativa news aziendale e con l’occasione vi ricordiamo che potete consultare la nostra Guida PVR e la nostra Guida Conto Sociale.
I colleghi con reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 80.000 lordi nel 2025 possono scegliere fino al 10 aprile di destinare il proprio PVR al Conto Sociale, entro un importo massimo di 5.000 euro.
In alternativa, è confermata la possibilità di liquidazione in busta paga, beneficiando della tassazione agevolata dell’1% con i medesimi limiti per le somme erogate nel 2026, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
L’importo del PVR spettante sarà comunicato dopo l’approvazione del Bilancio 2025.
Con l’Accordo sul Conto Sociale del 26 marzo 2026, destinando il PVR al Conto Sociale, è possibile beneficiare della totale esenzione contributiva e fiscale:
a) in caso di versamento di contribuzione aggiuntiva alla propria posizione di previdenza complementare presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo;
b) per il rimborso delle spese sostenute nel corso del 2025, se non già rimborsate tramite il Conto Sociale dello scorso anno o portate in detrazione/deduzione, e anche di quelle sostenute nel 2026 per servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, per i figli; servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti anche non fiscalmente a carico; acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;
c) per il rimborso delle utenze domestiche relative a consumi effettuati e fatturati nel corso del 2026 del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, rientranti nei “fringe benefit”;
d) per accedere a beni e servizi: pacchetti viaggio; abbonamenti a strutture sportive (ad esempio palestre, piscine); ingressi a musei, cinema, parchi e abbonamenti editoria; servizi welfare rientranti tra i “fringe benefit”: voucher per carburanti, alimentari, tecnologia e abbigliamento, entro i limiti di legge;
Sarà possibile inserire le richieste di rimborso e scegliere i servizi welfare sopra descritti tramite la piattaforma “Welfare Hub”.
Le disposizioni in vigore per il corrente anno 2026 prevedono che i c.d. “fringe benefit” (beni e servizi prestati dal datore di lavoro, quali ad esempio: valore convenzionale dell’auto aziendale, foresteria-alloggio in uso al dipendente, mutui e prestiti a tasso agevolato, voucher e rimborsi delle spese per utenze domestiche sopra menzionate) non concorrono a formare reddito qualora il loro importo complessivo non superi il limite di legge. Al superamento del suddetto limite tutto l’importo cumulato nell’anno concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale e contributivo.
Per il 2026 il limite è di € 1.000 complessivi e può essere elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, che abbiano inviato l’autocertificazione di cui avevamo dato notizia qui, fermo restando che tale condizione non cambi nel corso dell’anno. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’azienda al fine dell’attribuzione della soglia corretta.
Si ricorda che per mutui e prestiti agevolati a tasso fisso ai fini della determinazione del fringe benefit si deve considerare il tasso ufficiale di riferimento (MRO) in vigore alla data di erogazione del mutuo o di rinegoziazione/surroga; per i mutui a tasso variabile il tasso ufficiale di riferimento (MRO) da considerare è quello vigente alla scadenza di ciascuna rata. Si precisa inoltre che i fringe benefit sono valorizzati solo se il tasso MRO risulta maggiore al tasso applicato al mutuo/prestito in ammortamento.
La scelta di destinazione si effettua in #People > Welfare, Wellbeing e Servizi HR > Servizi Amministrativi > Richieste amministrative > Conto Sociale – Destinazione importi (PVR, PAV e Premio Sociale)
In assenza di scelta espressa entro il 10 aprile 2026, il PVR sarà liquidato in busta paga con la prima mensilità utile successiva all’approvazione del Bilancio 2025.
Se si cambierà idea dopo aver scelto di destinare il PVR al Conto Sociale, si potrà comunque chiederne la liquidazione nel primo cedolino utile ogni mese, a partire da maggio 2026.
Solo in caso di impossibilità all’utilizzo della funzionalità on line, si potrà inoltrare, sempre entro il 10 aprile 2026, la richiesta tramite modulo allegato, via mail alla casella
lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com
È sempre possibile chiedere chiarimenti o supporto attraverso il portale #People, utilizzando il percorso #People > Assistenza HR > #People – Welfare, Wellbeing e Servizi HR – Richieste amministrative > Conto Sociale.




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