Il recente accordo sulla Cassa di Previdenza San Paolo ha avviato le procedure per definire un’offerta di capitalizzazione individuale volontaria per gli aderenti alla Cassa medesima.
Per iniziare a fornirvi tutti gli strumenti di conoscenza e valutazione sulle convenienze o meno di accettare tale offerta, abbiamo redatto una prima sezione di domande e risposte (FAQ) sulla questione.
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Che cos’è la Cassa di Previdenza San Paolo?
La Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino fino al 31/12/1990 ha operato come ente esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria erogando la pensione di base per i dipendenti dell’allora istituto di credito di diritto pubblico San Paolo di Torino. Dal 1° gennaio 1991 la Cassa di Previdenza opera come fondo integrativo dell’INPS, ovvero erogando una quota aggiuntiva alla Pensione INPS.
Concretamente l’ammontare della prestazione della Cassa è tale da permettere al pensionato di ricevere una pensione complessiva (INPS + Cassa) pari al 2,25% delle voci fisse della retribuzione annua lorda per ogni anno di contribuzione valido ai fini Cassa Previdenza. La pensione può raggiungere al massimo il 90% della retribuzione annua pensionabile, con 40 anni di contribuzione validi. La retribuzione annua pensionabile è calcolata partendo dall’ultima mensilità ricevuta (voci fisse) prima del collocamento a riposo, ragguagliata ad anno (cioè moltiplicata per 13 mensilità).
Nella pratica la pensione della Cassa corrisponde alla differenza tra il 90% delle voci fisse dell’ultima retribuzione e l’importo della pensione erogata dall’INPS (che invece è calcolata dell’intera retribuzione, comprese le voci variabili).
Chi sono gli iscritti alla Cassa di Previdenza San Paolo?
Gli aderenti alla Cassa di Previdenza San Paolo sono i dipendenti dell’istituto di credito di diritto pubblico San Paolo di Torino assunti entro il 31/12/1990.
Per verificare concretamente se si è iscritti alla Cassa di Previdenza è sufficiente controllare la propria busta paga: nel riquadro “F P C” intitolato Fondi di previdenza Complementare vi sono due alinea:
– Imp. Fondo 1 che è il Fondo Pensioni di Gruppo
– Imp. Fondo 2 che è la Cassa di Previdenza Sanpaolo
Solo gli iscritti alla Cassa di Previdenza San Paolo hanno una cifra valorizzata nell’alinea Imp. Fondo 2.
Con quali soldi la Cassa eroga le prestazioni ai suoi aderenti?
La Cassa eroga le prestazioni con il suo patrimonio (derivante dalle contribuzioni versate fino al momento della sua trasformazione in fondo integrativo dell’INPS). Le prestazioni sono inoltre garantite da una fidejussione individuale rilasciata dall’azienda a ciascun aderente.
Che cos’è e come funziona la fidejussione?
La fidejussione garantisce tutti gli aderenti alla Cassa rispetto al fatto che se il patrimonio proprio della Cassa non fosse sufficiente a pagare tutte le prestazioni fino all’ultimo aderente, sarà la banca a farsi carico di questi oneri. La fidejussione ha natura individuale e infatti ciascuno degli aderenti ha ricevuto a suo tempo un documento individuale in tal senso. Tuttavia, poiché tale impegno fidejussorio deriva da una contrattazione collettiva, non è fondamentale aver conservato quel documento, poiché la gestione di questa obbligazione aziendale viene da sempre gestita con modalità collettive.
In che cosa consisterà la proposta individuale di capitalizzazione della Cassa?
L’unica prestazione possibile per la Cassa, secondo l’attuale Statuto, è l’erogazione di una prestazione integrativa al momento dell’effettivo pensionamento. Il suo capitale è indiviso e gestito unicamente in monte.
Con la proposta di capitalizzazione si proporrà il riparto tra tutti gli aderenti alla Cassa del capitale disponibile più il valore della fidejussione. La proposta di riparto avverrà in attuazione delle regole Covip e dopo un confronto tecnico con esperti attuariali. Concettualmente tale riparto avverrà trasformando la “rendita attesa” in “capitale” (calcolandolo sulla base dell’anzianità maturata al 31/12/2017).
Tale importo in ogni caso non sarà inferiore a 30.000 €.
Concretamente si proporrà a ciascun aderente di liquidare la sua posizione presso la Cassa procedendo al versamento immediato della cifra corrispondente alla sua intera prestazione futura sul suo zainetto presso il Fondo Pensioni di Gruppo. In caso di accettazione, con decorrenza 1/1/2018, la contribuzione aziendale mensile al Fondo Pensioni di Gruppo aumenterà di un ulteriore 4%.
La proposta individuale di capitalizzazione è obbligatoria o facoltativa?
La proposta individuale di capitalizzazione è assolutamente facoltativa e ciascun collega sarà libero di accettarla o respingerla.
Come verrà fatta la proposta individuale di capitalizzazione?
Ogni aderente alla Cassa riceverà un’offerta individuale entro il 30 giugno 2018 con l’indicazione puntuale della cifra lorda corrispondente alla sua capitalizzazione, completa di tutti gli elementi su cui è stato effettuato il calcolo. Il collega avrà poi tre mesi di tempo per accettare o respingere la proposta. La mancata risposta equivale a una mancata accettazione.
Nel caso in cui accettassi la capitalizzazione, quale sarà il trattamento fiscale applicato?
Il versamento della quota di capitalizzazione sul Fondo Pensioni è fiscalmente neutro (non si pagano tasse). La tassazione delle prestazioni del Fondo farà riferimento ai vari periodi di permanenza nella Cassa applicando le diverse aliquote tempo per tempo vigenti e dettagliate nella nostra Guida alla Previdenza Integrativa.
Dopo che la mia quota di capitalizzazione sarà stata versata nella mia posizione individuale nel Fondo Pensioni di Gruppo, come potrò disporne?
Questa quota entrerà a far parte del mio “zainetto” e potrò disporne secondo le norme generali dei Fondi Pensioni e quindi utilizzarla per gli anticipi fin da subito, riscattarla come capitale al momento del pensionamento, utilizzarla per costituirmi una rendita integrativa della pensione secondo tutte le fattispecie dettagliate nella nostra Guida alla Previdenza Integrativa.
Cosa significa che per chi aderisce alla capitalizzazione è prevista una contribuzione aziendale aggiuntiva al Fondo Pensione di Gruppo pari al 4%?
Chi aderisce all’offerta di capitalizzazione individuale liquida la propria posizione presso la Cassa in cambio di una cifra calcolata sulla base della sua anzianità al 31/12/2017. Per compensare la mancata valorizzazione ai fini Cassa degli anni futuri in cui si sarà ancora in servizio, chi aderisce alla capitalizzazione avrà dal 1/1/2018 un aumento della contribuzione aziendale mensile alla propria posizione individuale (zainetto) presso il Fondo Pensioni di un ulteriore 4% (con le conseguenti possibili ricadute in termini di superamento del limite di deducibilità dei contributi volontari del dipendente: consulta il capitolo specifico della nostra Guida alla Previdenza Integrativa).
E se invece decido di non accettare la capitalizzazione che cosa succede?
In questo caso mantengo del tutto invariate le mie prerogative attuali e le mie prestazioni future, compresa la garanzia fidejussoria individuale, come illustrate nella prima risposta a questa serie di domande.
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Per noi esodati al 31dicembre 2017 valgono le stesse regole?
Si, le stesse regole.
Buongiorno , innanzitutto voglio fare i miei complimenti alla dedizione che mettete dando un servizio eccellente a noi iscritti. Vorrei solo una conferma sulla modalita di calcolo del futuro “zainetto” …..premesso che la differenza fra la pensione inps maturata con i contributi fino al 31 12 2017 e quella relativa alla cassa Sanpaolo ( 2,25 x anni di anzianità al 31 12 2017 ) sia di euro 100 ….per ottenere il capitale da attualizzare si moltiplica per 13 mensilità e per gli anni che vanno dal diritto ago fino all’aspettativa di vita istat (85 anni) ? E come avviene l’attualizzazione ?
Grazie! Ci proviamo davvero con impegno e se il nostro lavoro serve, allora è la cosa più importante.
Il metodo di calcolo è concettualmente quello che indichi tu, ovviamente realizzato in modo “accurato”. ad esempio si tiene conto anche della proiezione statistica delle quote legate al pagamento delle pensioni ai superstiti (reversibilità). L’attualizzazione verrà affidata a una primaria società di attuario che la realizzerà sulla base delle “Valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2017 secondo il principio contabile internazionale IAS 19 degli oneri relativi alle prestazioni per il trattamento pensionistico aziendale a prestazione definita relative alla Cassa di Previdenza”, tenendo conto delle ipotesi demografiche economiche e finanziarie applicate a detto bilancio e dell’anzianità maturata dagli iscritti a tale data”. La parte in corsivo è una citazione letterale del testo dell’accordo: la riportiamo come tale perché è il modo più corretto per descrivere quanto verrà realizzato.
Quindi la quota del fondo è reversibile? E in caso di premorienza (prima che maturi il diritto alla pensione intendo) cosa viene liquidato agli eredi? Grazie.
La Cassa di Previdenza NON ha quote, (è un patrimonio indiviso), ma la sua prestazione (l’integrazione della pensione di base) è reversibile sulla base dei medesimi criteri INPS.
Invece la propria quota del Fondo Pensioni (zainetto) in caso di premorienza è interamente disponibile per i beneficiari designati (eredi legittimi o altri soggetti designati dal titolare dello zainetto).
Se ho capito bene … riguarda solo i dipendenti, chi è già in pensione continuerà a percepire la rendita. Grazie.
Scusate avevo letto solo le faq e non l’articolo dove è evidenziato che riguarda anche i pensionati.
🙂
Il contenuto della garanzia fidejussoria individuale è di tipo esclusivamente economico o anche “contrattuale”? In caso di esternalizzazione o cessione di ramo d’azienda (es. fuoriuscita dal perimetro di Intesa Sanpaolo da parte di ISGS) si conserverebbe il diritto al rientro o una qualche forma di clausola d’invarianza? Una volta rifiutata la capitalizzazione individuale in questa prima fase, si potrà optare eventualmente in futuro per la proposta alle stesse condizioni? Grazie.
La fidejussione è di tipo esclusivamente economico. Nel caso di uscita individuale o collettiva dal perimetro del Gruppo Intesa Sanpaolo si cessa di maturare anzianità utile ai fini della prestazione della Cassa di Previdenza, ma si mantiene il diritto a percepire una rendita calcolata sull’anzianità maturata fino a quel momento (si tratta della cosiddetta “pensione differita”).
L’offerta della capitalizzazione è una tantum e non ripetibile.
sono iscritto cgil pensionato carisbo (ex dipendente Sanpaolo) iscritto pertanto alla
Cassa di previdenza San Paolo. Mi sembra di ricordare che in caso di mio decesso a mia moglie vada il 60per cento sia della mia pensione Inps che di quella della Cassa con la differenza che quella inps viene
decurtata della pensione di mia moglie mentre quella cassa permane a
lei al 60 per cento indipendentemente dai suoi redditi. E’ cosi? Resterà la stessa situazione se non si accetta l’offerta individuale e la posizione viene trasferita al fondo del banco di Napoli? Potete chiarirmi questa situazione. Grazie
Si, per quanto attiene alla reversibilità è così.
Tale conteggio e metodologia di erogazione verrà mantenuto invariato per tutti coloro che non accetteranno la capitalizzazione. Come abbiamo precisato ripetutamente tutti i diritti, le prerogative e le garanzie in capo agli attuali aderenti permangono immutate nel caso di non accettazione della capitalizzazione.
Buonasera
Grazie anzitutto, siete gli unici a rispondere ai più disparati quesiti.
Per il pensionato che accetta la capitalizzazione la reversibilità sarà conteggiata a partire dalla fine della sua speranza di vita fino alla fine della speranza di vita del coniuge (se il coniuge è più giovane e ha maggiore speranza di vita)? Un calcolo non semplice…
Effettivamente, nei limiti del possibile, cerchiamo di rispondere a tutti. Pensiamo che sia un servizio importante e lo facciamo con convinzione. Ovviamente ogni volta che viene notato, non può che farci piacere.
Quanto ai calcoli: certamente è un processo molto complesso che deve incrociare dati necessariamente statistici (andamenti dei salari, curve di mortalità, dati legati alla pensione ai superstiti, giacché ovviamente nel corso della propria vita – anche in età avanzata – ci si può sposare o divorziare) con dati certi (la storia professionale dei colleghi ancora in servizio o l’importo delle prestazioni erogate nel caso dei pensionati). I modi e le forme per operare tali calcoli sono stabiliti da precise regole attuariali internazionali e – nel concreto – vengono affidati a società riconosciute, specializzate e indipendenti dai committenti. Questa è anche la ragione per cui i tempi della realizzazione di tali calcoli non saranno brevissimi e ci siamo dati giugno 2018 come limite per la formulazione delle proposte individuali.
Mi aggiungo anch’io ai complimenti per la Vs puntuale assistenza, ma sarà che ho ricevuto inaspettatamente l’ esodo dal 31dicem17 , e sono molto confusa .. e felice , tutto mi è poco comprensibile.. fatemi l’esempio pratico della mia situazione se o non dovessi accettare la capitalizzazione. influirà anche sull’assegno d’accompagnamento a vera pensione ?insomma consigliatemi al meglio .tenendo conto che sono coniugata e farò 40 anni di appartenenza al SanPaolo di TO il 09 genn18.grazie
Tu avrai una proposta di capitalizzazione come esodata, ma con il massimo dell’anzianità valida ai fini Cassa (che è appunto di 40 anni). Potrai decidere se accettare la capitalizzazione e avere il tuo capitale in contanti secondo le regole già esposte, oppure non accettarla e avere la rendita di tua competenza come integrazione della pensione INPS, una volta terminato il tuo periodo di esodo, dal momento dell’ingresso in pensione.
Se deciderai di accettare la capitalizzazione questo non avrà alcun effetto sul tuo assegno di esodo (che è calcolato unicamente tenendo conto dei tuoi versamenti contributivi all’INPS dalla tua data di assunzione fino al termine dell’esodo), così come non ci saranno effetti se deciderai di non accettarla (infatti la Cassa ti erogherà la prestazione solo al termine del periodo di esodo).
Insomma potrai scegliere liberamente se avere una cifra subito in contanti, oppure avere una rendita per tutto il resto della tua vita da pensionata.
Confesso mi sono persa !!
Io sono una ex esodata, dal dicembre 2015 in pensione.
Al momento dell’esodo ho liquidato la mia posizione nel Fondo Pensione.
Se optassi per la capitalizzazione, la relativa somma dove mi sarebbe corrisposta ? Da quanto letto mi sembra di capire che verrebbe versata nel Fondo Pensioni, ma se io non ho più alcuna posizione ?
Grazie
I pensionati, nel caso di accettazione della capitalizzazione, riceveranno la cifra in contanti. Nel caso di non accetazione continueranno a ricevere la rendita della Cassa esattamente come adesso.
Buongiorno
Sono in esodo dal 1/10/2012 e maturerò il diritto a pensione il 1/10/2018
Ho liquidato interamente lo zainetto
Come verrò considerato?
Esodato o pensionato?
Verrai considerato come “esodato”. Il riferimento per i conteggi è la situazione individuale al 31/12/2017. Per quanto riguarda la modalità di “rinonoscimento” della cifra di capitalizzazione per coloro che pur non essendo ancora pensionati hanno già liquidato interamente la propria posizione di previdenza integrativa, la Cassa è in attesa di completare le verifiche tecniche con Covip.
quindi mi confermi che se nel riquadro FPC trovo tipo 1, questo discorso non mi riguarda?
grazie
Esatto.
Buonasera, la domanda si riferisce a mio marito che ceduto ad altro gruppo bancario da almeno 5 anni, lo scorso ottobre è andato in esodo. A questo punto anche lui riceverà offerta potendo poi scegliere eventuale rendita? Grazie
Se era un iscritto alla Cassa di Previdenza, e lo è stato per almeno 20 anni, allora si.
Per definire la proposta di capitalizzazione individuale si partirà si ripartirà “tra tutti gli aderenti alla Cassa il capitale disponibile più il valore della fidejussione”. La fideiussione è prestata dalla Banca per garantire il pagamento della prestazione stabilita dallo Statuto della Cassa “fino all’ultimo aderente”, quindi è senza limite di importo (definizione da tecnica bancaria). Come si è arrivati a definire l’importo che la Banca ha deciso di appostare nel suo bilancio e che tipo di verifiche sono state fatte nell’interesse degli iscritti alla Cassa, visto che in questo accordo viene dato per acquisito?
La fidejussione ha ovviamente valore illimitato: lo dice la legge. Il valore “reale” della fidejussione (si tratta di un accantonamento reale posto a bilancio della banca sin dal tempo della costituzione della fidejussione) viene determinato ogni anno sulla base dei calcoli attuariali che definiscono sulla base dei parametri IAS internazionali le coperture necessarie a garantire tutti gli aderenti, secondo le variazioni che si sono determinate nell’anno recedente (andamento degli investimenti del capitale, nuovi pensionamenti, decessi degli aderenti, ecc.). La proposta di capitalizzazione verrà fatta sulla base del valore del capitale + valore della fidejussione (entrambi al 31/12/2017), ovvero fotografando la situazione esistente con le relative coperture. Per chi accetterà ci sarà la liquidazione della posizone, per chi non accetterà ci sarà la continuità di prerogative e garanzie per come definite dagli accordi a suo tempo stipulati e dalla legge, che appunto prevede l’assenza di limiti di importo per le garanzie fidejussorie.
Vi ringrazio per la risposta ma devo tornare in argomento perchè ho bisogno di un chiarimento che ritengo importante.
Nel Bilancio 2016 (come avvenuto nei precedenti) si fa riferimento ad un deficit tecnico di circa 799 milioni di euro, determinato con uno studio attuariale esterno predisposto su incarico della Banca.
Questo studio, definito Bilancio Tecnico, non mi pare sia mai stato reso disponibile a noi iscritti per la consultazione, nè ai sindacati che hanno sottoscritto l’attuale accordo.
Sino a che detta analisi attuariale aveva come funzione principale il supporto alla Banca nella definizione delle eventuali poste da inserire nel proprio bilancio, non era rilevante conoscerne i dettagli, visto che in ogni caso era una stima che non avrebbe influenzato le prestazioni effettivamente ricevute dagli iscritti “fino all’ultimo aderente”.
Oggi invece diventa determinante nella definizione del patrimonio su cui effettuare i calcoli per l’attualizzazione della posizione su cui i singoli iscritti saranno chiamati a prendere la propria decisione.
Non sarebbe opportuno acquisire detto Bilancio Tecnico per un approfondimento a tutela degli iscritti alla Cassa?
Il bilancio tecnico è a disposizione del CDA della Cassa (recentemente rinnovato con il voto degli aderenti alla Cassa) che è l’organismo statutariamente deputato alla sua valutazione e alla sua approvazione. I componenti del CDA di parte elettiva partecipano alle trattative in supporto alle Delegazioni sindacali. La trattativa si svolge con tutti gli strumenti del caso, nel pieno rispetto di tutte le previsioni (e degli obblighi) dello Statuto, e sotto la vigilanza della COVIP che ha il compito di garantire il rispetto non solo delle leggi e dei diritti singoli e collettivi degli aderenti ai fondi pensioni, ma anche la coerenza delle gestioni dei vari fondi con le indicazioni generali sulla previdenza integrativa.
Infine, l’offerta avrà natura individuale e non pregiudicherà l’esistenza della Cassa alle condizioni esistenti e con tutte le garanzie esistenti qualora anche solo uno dei suoi aderenti decidesse di non accettare l’offerta e optare per il mantenimento della sua posizione all’interno del Fondo a prestazione definita.
Grazie, ma non si tratta di mettere in dubbio alcunchè, tantomeno l’opportunità di aderire all’offerta di attualizzazione individuale.
Poichè però si tratta di una offerta che ogni singolo aderente dovrà valutare in piena consapevolezza, sarebbe utile avere tutti gli elementi a disposizione.
Finchè si tratta di decisioni demandate al Consiglio è giusto che le informazioni si fermino a quel livello, ma in questo caso mi sarei aspettato una maggiore pubblicità di tutti gli elementi di valutazione, soprattutto quando sono parte essenziale nei conteggi delle posizioni individuali su cui saremo chiamati ad esprimerci in maniera irrevocabile.
Mi aspetto che quantomeno le Delegazioni Sindacali, che agiscono in nostra rappresentanza, si occupino di effettuare tale valutazione nel nostro interesse.
Non si tratta di mettere in dubbio quanto verrà proposto, ma come in ogni trattativa che si rispetti ci vuole pari dignità delle parti in causa.
In questo accordo ci sono legittimamente interessi contrapposti, garantire piena trasparenza nell’intero processo penso sia una pratica normale.
Non abbiamo affermato che tu intenda mettere in dubbio alcunché: non è quello che abbiamo scritto e – soprattutto – quand’anche tu mettessi in dubbio l’opportunità di tale scelta saresti assolutamente titolato a farlo. Si tratta di una valutazione del tutto individuale e proprio in questo risiede il valore dell’accordo: non modifica l’esistente, ma offre, solo a chi interessato, una opzione aggiuntiva.
Quello che non condivido delle tue affermazioni sono invece cose come “…mi aspetto quantomeno…” che lasciano intendere che non ti aspetti che noi si faccia il nostro dovere sui dettagli e che speri per il meno peggio sui fondamentali. Ti assicuro che non è così.
Oppure che tu parli di interessi legittimamente contrapposti. In questo caso non esistono contrapposizioni. L’accordo mantiene impregiudicate le garanzie attuali e ciascuno sceglie se aderire a una diverso approccio alla previdenza integrativa. Nel caso dell’adesione alla capitalizzazione l’azienda non ci perde e non ci guadagna. O meglio ci perde se chi ha accettato morirà prima della media statistica e ci guadagna se chi ha accettato morirà dopo la media statistica. Scusa la durezza, ma come ben sai sulla previdenza funziona esattamente così: purtroppo è una scommessa sulla morte.
E questo fa anche si che quando parliamo di trattativa, in realtà parliamo “solo” delle modalità applicative dell’offerta, in nessun caso delle rivalutazioni della fidejussione e dei calcoli attuariali che non sono oggetto di negoziazione per nessuna delle parti. In realtà non sono in nessun modo nella disponibilità delle parti: né quella sindacale, né quella aziendale, né quella di amministrazione. Il valore delle rivalutazioni è un dato oggettivo definito su base statistica e senza possibilità di ulteriori interventi. Una volta definito il momento della fotografia dell’esistente, il montante minimo dell’offerta, i tempi e le modalità di comunicazione dell’offerta e quelli di accettazione o rifiuto individuale (tutto questo sì che è stato oggetto oggetto di trattativa), il resto viene “automaticamente” in osservanza di leggi e regolamenti esterni.
Mi dispiace dissentire.
E’ troppo semplicistico parlare di “scommessa sulla vita”, sembra un confronto fra la scelta dell’uovo e della gallina ed in ogni caso un aspetto non irrilevante è che la zainettazione della Cassa trasforma di fatto il regime pensionistico degli aderenti alla Cassa da Retributivo a Contributivo.
Un altro punto di dissenso è che il valore della fideiussione riportato dalla Banca nel suo bilancio è una stima, non è il risultato di un valutazione univoca.
E’ un argomento complesso che non è possibile trattare compiutamente in questo contesto, apprezzo lo sforzo che state realizzando per garantire una base informativa su questo argomento (peraltro mi pare che siate gli unici), ma non posso non ribadire che ritengo questo il punto debole della trattativa.
Dalla lettura di quanto sin qui pubblicato (per ora solo da fonte sindacale, mentre nulla mi pare sia stato comunicato nè dalla Cassa, nè dall’ Azienda), l’attualizzazione degli impegni futuri della Cassa sarà redatta utilizzando “Valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2017 secondo il principio contabile internazionale IAS 19 degli oneri relativi alle prestazioni per il trattamento pensionistico aziendale a prestazione definita relative alla Cassa di Previdenza”, come già avvenuto in passato.
Il richiamo ai principi contabili IAS 19 non individua in maniera univoca quali parametri e criteri verranno utilizzati per la valutazione, ma li definisce in un ambito di regole riconosciute. Non stabilisce quali valori verranno utilizzati per l’attualizzazione dei flussi, quali tabelle attuariali verranno utilizzate, quale metodo per la valutazione della reversibilità delle rendite, ecc. E da queste scelte deriveranno valori differenti, che evidentemente influenzeranno il valore dell’offerta individuale di attualizzazione. A questo mi riferisco quando parlo di legittimi interessi contrapposti e di pari dignità delle parti in causa.
Sicuramente il soggetto che è stato e che verrà incaricato di redigere questo Bilancio Tecnico è di elevato standing, ma in ogni caso adotterà delle scelte che mi sembra giusto conoscere per poter valutare.
Ribarisco che sino a che detta analisi attuariale aveva come funzione principale il supporto alla Banca nella definizione delle eventuali poste da inserire nel proprio bilancio, questo era irrilevante per gli aderenti alla Cassa, ma adesso non sarà più così.
Poichè saremo chiamati a valutare se accettare o meno l’offerta, dovremmo poter decidere sulla base della conoscenza di tutti gli elementi.
Indubbiamente possiamo decidere di non accettare la proposta, ma anche questa è una scelta che richiede una valutazione. E questo accordo cambierà in ogni caso lo stato delle cose sia per chi aderirà che per chi non aderirà, penso che sia evidente, ma nel caso questo può essere oggetto di un’altro confronto distinto da quello sul Bilancio Tecnico.
La materia è complessa e probabilmente richiede il supporto di professionisti esperti, a questo mi riferisco quando parlo del ruolo delle Delegazioni Sindacali.
Forse questa prima fase della trattativa è stata chiusa troppo in fretta, senza una adeguata valutazione di tutti gli elementi, mi auguro che si possa intervenire nelle prossime fasi.
Sono tutte valutazioni legittime. Ma sono valutazioni. I fatti sono che la trasparenza è ed è stata totale; che esistono specifici vincoli di legge a tuttela della Previdenza (materia ovviamente di interesse e tutela pubblica) e sono stati tutti rispettati; che le società attuariali non si valutano sulla base dello standing, bensì sull’autorizzazione ad operare (che non è autoattribuita, ma rilasciata da organismi pubblici preposti); che tutte le operazioni di questo genere sono subordinate alla vigilanza e autorizzazione Covip (prorpio per le implicazioni e necessità di tutela pubblica delle questioni realtive alla Previdenza); che la Previdenza (anche se può non piacere) è davvero nel suo insieme una “semplice” (nel senso che si fonda completamente su questo) valutazione statistica sull’incidenza della mortalità nel bacino di riferimento e che ciò che ne consegue a livello macro è una valutazione di tipo attuariale / assicurativo (e come tale affidata appunto a professionisti autorizzati), mentre a livello individuale è una scommessa sulla propria morte; che il valore della fidejussione non è una stima aziendale, ma da subito (e per tutti questi anni) è stata ed è il frutto delle valutazioni attuariali di società esterne, indipendenti, autorizzate e preposte a queste valutazioni; che l’introduzione di una capitalizzazione a livello individuale, per come costruita in questo frangente, NON altera in alcun modo i diritti, le aspettative e le garanzie di coloro che non la accetteranno.
Tutto ciò detto, restano appunto le valutazioni individuali che pur non potendo incidre sul panorama oggettivo in campo, certamente sono quelle che porteranno ciascun individuo ad operare le scelte che riterrà più giuste per sé. Che peraltro, nello specifico non significano trasformare la propria quota di Previdenza legata alla Cassa da “Retributivo” a “Contributivo” (come affermi erroneamente), ma da “Prestazione definita” a “Contribuzione definita”. Le prime due categorie descrivono la Previdenza generale e le sue specificità (tra le quali non c’è la possibilità di ottenere prestazioni in capitale, ma solo in rendita); le seconde due descrivono la Previdenza complementare e le sue specificità (tra le quali ci sono la possibilità scegliere (o meno) la propria tipologia di investimenti, nonché tra prestazioni in rendita o in capitale). Previdenza Generale e Previdenza Complementare sono due mondi diversisimmi e che hanno impianto e scopi diversi. E all’interno della Previdenza complementare i Fondi a “Prestazione definita” e quelli a “Contribuzione definita” sono a loro volta estremante lontani per gestione e prestazioni. Mai come in questo caso le parole sono importanti e siccome questi commenti sono pubblici, era necessaria questa precisazione.
A latere ti ringrazio per il riconoscimento della nostra specificità rispetto alle comunicazioni e al confronto su questa fase e mi permetto di aggiungere, su tutte le altre che affrontiamo e gestiamo nel gruppo. Non so se e quanto questo lavoro sia apprezzato, ma è perlomeno l’indice della serietà che spendiamo nelle cose che facciamo. In tutte le cose: la comunicazione così come le trattative.
Mi rendo conto che questo spazio, pur lodevole, non è adatto per un confronto approfondito sugli aspetti più tecnici, perciò dopo quest’ultima considerazione mi tacerò per non intesare la timeline.
Vedo che continuate a ribadire la valenza dell’ambito di regole (i prindici IAS 19) con cui viene e verrà determinato il deficit tecnico dall’attuario. Io non discuto questo aspetto, quanto la non conoscenza delle scelte effettive che nell’ambito dei principi IAS 19 verranno utilizzate per determinare l’importo del deficit tecnico (quanto è stato fatto in passato invece non era per noi iscritti rilevante).
E queste, ribadisco senza ripetermi sui dettagli già espressi, non sono univoche.
Non sto dicendo che devono essere oggetto della trattativa, ma conoscerle aiuterebbe a fare una valutazione in piena consapevolezza.
Riguardo il concetto di “retributivo” e “contributivo”, è evidente che stavo semplificando, come avete fatto voi quando avete fatto riferimento alla “scommessa sulla vita”, ma c’è differenza fra le regole della Cassa, che determinano la rendita vitalizia reversibile sulla base dell’ultimo stipendio percepito prima del pensionamento rapportato ad anno (cosa c’è di più retributivo di questo?), e che con la proposta di attualizzazione verrebbe cristallizzato al 31/12/2017, e la rendita previdenziale integrativa che viene calcolata sulla base dei contributi versati, quindi legato alla dinamica evolutiva della retribuzione (incrementi da rinnovi contrattuali e/o per avanzamenti di carriera) e dei rendimenti finanziari maturati sul montante accumulato sulla propria posizione (peraltro non ho capito se il 4% che l’azienda verserà sul fondo pensione dal 01/01/2018 sarà calcolato sulla retribuzione “pensionabile” con i medesimi criteri della Cassa o sulla base ridotta come oggi già avviene per gli altri contibuti e il TFR).
Questo non è irrilevante ai fini del confronto fra le due scelte (ribadisco che le scelte sono due, anche rimanere con le vecchie regole è una scelta).
Grazie per lo spazio messo a disposizione e auguri di Buon Natale e Buon 2018.
Hai ragione. Una disamina tecnicamente ineccepibile delle questioni della Previdenza generale incrociata con quella Integrativa richiederbbe un tomo di centinaia di pagine e non è praticabile qui.
Ovviamente hai anche ragione quando dici che la scelta è tra due possibilità e qualsiasi si prenda sarà appunto una scelta. Con esiti peraltro molto diversi nel caso dell’una o dell’altra. Tuttavia la cui convenienza individuale (dell’una o dell’altra scelta) non risiede in alcun modo nei criteri non negoziabili di calcolo del riparto in capitalizzazione, ma dipende dalle proprie propensioni nel momento della scelta e – a consuntivo – da quale sarà stata la propria vita effettiva rispetto alla speranza di vita statistica. La questione è davvero tutta qui. Non abbiamo la pretesa di convincere nessuno, ci mancherebbe, però questi sono i fatti.
Quanto alla base imponibile per il 4% aggiuntivo sarà quella imponibile ai fini Cassa (e quindi maggiore di quella imponibile ai fini TFR e Fondo Pensione). Infatti coloro che opteranno per la capitalizzazione troveranno sulla propria busta paga due voci distinte di contribuzione aziendale, con due basi imponibili diverse. Una riferita al Fondo Pensioni (che per tutti i vecchi sanpaolini dovrebbe essere il 3,5%) con la medesima base imponibile del TFR e una riferita alle contribuzione Ex Cassa di Previdenza (che per tutti gli aderenti alla capitalizzazione sarà appunto il 4%) con base imponibile di tutte le voci fisse dello stipendio ad esclusione dell’indennità di rischio.
Auguri di buone feste anche a te.
CIAO, TI CHIEDO, PER CAPIRE BENE, IL TOTALE DELLA CIFRA DA DIVIDERE TRA DI NOI ,E’ LA SOMMA TRA LE ATTIVITA’ DELLA CASSA DI PREVIDENZA CIRCA 950 MIL + LA CIFRA DELLA FIDEJUSSIONE??
Si. Come riportato in moltissime risposte precedenti, e nel testo medesimo della 5a FAQ qui sopra. Ovviamente proquota per quanti aderiranno e con il mantenimento indiviso del proquota (sia del capitale che della fidejussione) di quanti non aderiranno.
Scusate ma a me non sembra per niente equa questa redistribuzione. Alla cassa sono iscritti tutti i colleghi che sono stati assunti entro il 31/12/1990. Prendiamo l’esempio di un collega assunto il 1° gennaio 1990. Questo collega è ancora in servizio, quindi usufruirà di un’offerta minima di 30.000 euro contro il versamento di un anno di contribuzione alla Cassa. Chi, come me, già in pensione e assunta nel 1975 e quindi con versamenti effettuati per 15 anni (oltre ricongiunzione di 5 anni INPS che mi sono costati milioni) e quindi in totale 20 anni di contribuzione, avrà l’attualizzazione della rendita percepita……vale a dire quattro soldi. E non mi si può argomentare che io ho già percepito la rendita da parte della Cassa perché sono in pensione da cinque anni e quindi interamente INPS, la Cassa mi eroga solo una piccola integrazione mensile. E nemmeno chiedere di aspettare a giudicare quando arriverà l’offerta di capitalizzazione in quanto posso già immaginare che ai pensionati spetteranno le briciole, memore della precedente liquidazione dell’ENTE B dove la disparità di trattamento tra chi era in servizio e chi già in pensione era stata scandalosamente evidente a favore dei primi. Sarà anche vero che posso rifiutare l’offerta e rimanere nella situazione attuale ma non capisco con quale criterio si è determinato il trattamento minimo di 30.000 euro per chi ha praticamente versato poco più di zero mentre ai pensionati si offre o di rimanere con l’integrazione attuale o con una capitalizzazione estremamente matematica e con criteri non trasparenti e poco comprensibili per i non addetti ai lavori.
Come abbiamo sottolineato precedentemente i criteri per il calcolo della capitalizzazione non sono negoziabili dalle parti, ma sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti internazionali. E sono del tutto trasparenti. Quanto al fatto che anche chi ha versato per un solo anno (anzi diciamo pure per un solo mese) avrà un’offerta coerente con il suo diritto garantito dallo statuto è porpio perché siamo in un fondo a PRESTAZIONE definita e non a CONTRIBUZIONE definita. Peraltro questa è la ragione per cui a suo tempo contrattammo una garanzia fidejussoria a carico della banca. Proprio per pagare le prestazioni a coloro che non avevano ancora versato abbastanza per garantirsi le prestazioni a cui avevano diritto e che stavano perdendo perché la legge nel 1990 aveva imposto il passaggio di tutti sotto l’INPS. A riprova di ciò c’è il fatto che la Cassa sta già pagando molte prestazioni (compresa la tua) con il proprio capitale (e anzi ha ancora circa un miliardo di capitale disponibile) eppure la banca ha gà appostato a bilancio quasi altrettanto per garantire le prestazioni future, appunto fino all’ultimo degli aderenti alla Cassa (il collega iscritto per un solo mese dell’esempio all’inizio). E come spiegato più volte precedentementre, la capitalizzazione provederà a ripartire sia il capitale, sia il valore della fidejussione: a ciascuno il suo.
Quindi come puoi vedere da te – in modo semplice e trasparente – nessuno si appropria di nulla, ma vengono semplicemtne applicate le regole contabili e attuariali previste in casi come questi.
MA SCUSATE, SIGNORI SINDACALISTI, MA FARE UNA BELLA ASSEMBLEA SINDACALE, DICO, QUELLE DI UNA VOLTA, CON UN SIDACALISTA PREPARATO CHE SPIEGA BENE L’ARGOMENTO IN QUESTIONE, NON SI POTREBBE FARE? AL POSTO DI SFINIRCI INSEGUENDO QUESTE MAIL, CHE POI LEGGIAMO UN PO SI E UN PO NO, CAUSA UN MUCCHIO DI LAVORO DA FARE E TEMPO PER LEGGERE E MAIL SCARSO!!!
I lavoratori in servizio iscritti alla Cassa di Previdenza San Paolo sono poco più di 5.000 su 65.000 colleghi totali. Sono sparsi in tutte le filiali e gli uffici d’Italia in quanto il San Paolo nel 1990 era già diffuso in tutto il paese (per non parlare dei trasferimenti succedutisi nel tempo). La logistica di questo tipo di assemblee per l’8% del personale avrebbe reso necessario forti concentramenti, con grandi distanze chilometriche a carico dei colleghi per potervi partecipare. Con la complicazione delle assenze individuali (ferie, malattia, corsi) da aggiungersi a quelle “forzose” (i colleghi delle filali più piccole che devono garantire il servizio, oppure quelle dove non è costituita una RSA e che non possono partecipare). Per non parlare del fatto che le assemblee servono per informare e discutere di questioni collettive, mentre qui siamo di fronte a una scelta strettamente individuale. E’ assolutamente indiscutibile che informazioni scritte, consultabili senza limiti di tempo, che possono essere sviscerate ampliate on demand e in modo mirato sono incommensurabilmente più efficaci per affrontare quetioni tecniche come quelle in discussione qui. In ogni caso questo spazio virtuale in nessun modo si sostituisce al rapporto individuale e “sul campo” che i sindacalisti FISAC garantiscono ai loro iscritti: sono sicuro che contattando la struttura sindacale del tuo territorio potrai avere tutte le consulenze personalizzate e “de visu” che ti servono.
Infine, una nota che non c’entra nulla rispetto alla questione specifica, ma che riteniamo importante ripetere ogni volta che se ne presenta l’occasione. Questa è una comunità (virtuale) che cerca di mantenere modi di comunicazione orientati al merito e al facilitare lo scambio di opinioni e informazioni in modo pacato e costruttivo. Così come nella vita reale urlare, parlarsi addosso, alzare i toni e avere atteggiamenti polemici non aiuta la comprensione e la soluzione dei problemi, così avviene anche nel mondo virtuale. Anzi nella comunicazione “social” l’assenza della presenza fisica facilita l’innescarsi di atteggiamenti aggressivi e quindi rende necessario mettere in atto cautele ancora maggiori. Noi trattiamo tutti con rispetto e – nei limiti delle nostre capacità – con tempestiva professionalità. Chiediamo solo un atteggiamento altrettanto rispettoso. Tanto per dire: qui nessuno sfinisce nessuno, nessuno è un “signor sindacalista” da appellare in modo aggressivo, nessuno ha bisogno di leggere commenti scritti tutti in maiuscolo e pieni di punti esclamativi (questi modi di scrittura sarebbe bene lasciarli ai peggiori dei Capi Area quando mandano le loro mail in cui con cadenza oraria chiedono report sul venduto), tutti lavorano parecchio e noi in particolare molto oltre gli orari stabiliti, come testimoniano gli orari delle risposte (notturne e domenicali).
VA BENE DAI, E CHE E’ COSI DIFFICILE SEGUIRE TUTTO, TRA LO SCIVOLO, LA CASSA DI PREDIDENZA CHE VIENE DIVISA ECC. ECC. CHE PER ME UNA SPIGAZIONE A VOCE SAREBBE GRADITA, DALLE VECCHIE ASSEMBLEE SINDACALI HO DAVVERO SEMPRE IMPARATO MOLTO. MI RENDO CONTO ,E PRIMA NON CI HO PENSATO CHE IN EFFETTI LA COSA NON RIGURADA TUTTI MA UNA MINORANZA.
Grazie innanzitutto per questo servizio. Leggendo le faq non ho capito la tassazione ai pensionati che
accettano l’offerta. Sulla lettera troveremo l’importo lordo dedotto del 6percento? Questo importo dovra essere ulteriormente tassato? In sostanza il netto percepito dove lo troveremo?
Solo ai pensionati che abbiano una rendita annua superiore ai 10.000€ verrà applicata una decurtazione del 6% dell’offerta di capitalizzazione. In ogni caso, per quanto riguarda la tassazione potremo rispondere solo dopo che la legge di stabilità avrà definito le ipotesi in cantiere sulla tassazionedelle prestazioni dei Fondi Pensione che potrebbero essere migliorative rispetto alle attuali. Come noto la legge di stabilità deve essere approvata entro dicembre: quindi ci aggiorneremo all’anno nuovo e comunque ampiamente in anticipo rispetto alla redazione delle offerte di capitalizzazione individuale.
Scusate, un chiarimento per un pensionato.
Si calcola il lordo, poi si detrae il 6% per chi rientra nella fattispecie.
Poi si detrae quanto corrisposto per tutto il 2018 (anche se trattasi in parte di corresponsione futura), quindi si calcola il netto secondo la legge in vigore in quel momento. Fin qui è chiaro.
Non capisco però perché nel 2018 da una parte si riceve una rendita mensile mentre dall’altra dal montante che include questa stessa rendita si detrae (per chi vi rientra) il 6%. Inoltre non capisco come mai viene attualizzata una rendita ancora da percepire. Spero di essere stato chiaro. Grazie.
La detrazione del 6% dall’ipotesi di capitalizzazione per chi ha già una rendita superiore ai 10.000€ annui raccoglie le indicazioni Covip rispetto ai casi di capitalizzazione per le rendite. Tale indicazione discende a sua volta dal fatto che chi capitalizza una rendita già in corso di erogazione diminuisce il suo rischio di ottenere una prestazione complessiva inferiore in caso di premorienza.
La capitalizzazione ha esattamente lo scopo di incassare tutto e subito e in misura certa (appunto in “capitale”) il controvalore stimato su base statistica (in questa “stima” consiste l’attualizzazione) di una rendita futura, che per definizione è “incerta”. Come ovvio e intuitivo il valore complessivo reale della rendita erogata a ciascun beneficiario si saprà solo al termine della vita di quel singolo beneficiario. Più il beneficiario avrà vissuto oltre la media statistica della speranza di vita assegnata al campione di riferimento e più avrà ottenuto un’erogazione maggiore della quota di capitalizazione; meno vivrà rispetto alla media statistica della speranza di vita assegnata al campione di riferimento e tanto meno avrà ricevuto in rendita rispetto alla quota di capitalizzazione.
Questo dovrebbe spiegare in mdo chiaro come mai siamo di fronte a una scelta del tutto individuale, legata alla propria propensione per l’ottenimento di una cifra certa oppure per l’ottenimento di una rendita vitalizia.
Nel caso dei pensionati l’attualizzazione verrà fatta sulle rendite a partire dal 2019 perché, anche nel caso accettassero la capitalizzazione, continueranno a percepire l’attuale rendita per tutto il 2018.
Scusate, un chiarimento nel caso volessi mantenere la fidejussione. Considerando che la futura rendita sara’, se ho capito bene, reversibile, considerando che fra me e mia moglie ci sono quasi 24 anni di differenza (lei e’ piu’ giovane) cio’ comporterebbe una minore rendita sulla mia testa considerando i tanti anni in piu’ che mia moglie beneficierebbe della prestazione? E partendo da questo, come la differenza di eta’ tra me e lei sara’ importante nel calcolo della zainettizzazione? E’ un elemento che potrebbe aumentare considerevolmente la somma offerta? Grazie in anticipo per la risposta
No. Da questo punto di vista la Cassa funziona come la Previdenza generale. La rendita che viene riconosciuta al singolo aderente NON risente della sua condizione familiare: è calcolata unicamente sulla base dei parametri generali previsti (e illustrati nelle FAQ) per il beneficiario. E in caso di decesso del beneficiario la rendita segue le regole proprie delle pensione ai superstiti (reversibilità).
In ragione di ciò anche l’offerta individuale di capitalizzazione NON risente della situazione familiare specifica di ciascun aderente (anche perché, come abbiamo detto in una risposta precedente, le situazioni familiari sono suscettibili di variazioni a vario titolo), ma verrà calcolata tenendo conto di una quota (peraltro aggiuntiva) legata alla proiezione statistica delle pensioni ai superstiti che la Cassa dovrebbe pagare prendendo a riferimento il bacino dei propri aderenti.
Quindi, se ben capisco, la quota aggiuntiva sarà uguale per tutti, sia che uno abbia un coniuge di 24 anni più giovane o di 24 anni più vecchio. Grazie
Si. Nei fatti la proposta di capitalizzazione prevederà la comunicazione individuale di una sola cifra, composta da tutte le attualizzazioni necesarie alla sua definizione. Le “riserve” legate alle proiezioni statistiche sulle pensioni di reversibilità verranno assegnate in quote uguali a tutti gli aderenti che accetteranno la capitalzizazione. Questo indipendentemente dalla loro situazione falmiliare, perchè come abbuiamo detto più sopra in un paio di risposte, la condizione familiare è variabile senza limiti durante tutta la vita dell’aderente. Fino al caso, assolutamente concreto e progressivamente più diffuso, di pensionati “single” che in tarda o tardissima età sposano le proprie badanti. La gestione delle riserve legate alla reversibilità è quindi una gestione necessariamente costruita su basi statistiche riferite a elementi aleatori e ne consegue che il riparto non può che avvenire secondo il criterio della suddivisione per quote omogenee.
Grazie per le puntuali risposte, anche perché nel testo dell’accordo non si fa cenno alla reversibilità, forse perché si tratterà di un importo erogato erga omnes e quindi marginale?
Per quanto riguarda la tassazione, se dovesse essere confermata l’attuale normativa e se la legge di stabilità non apportasse le auspicate modifiche migliorative, si applicherebbero le stesse regole previste per il TFR? Grazie.
Nel testo dell’accordo non si fa riferimento alla reversibilità perchè il conteggio delle riserve statistiche per le pesnioni di reversibilità riferite alla platea di riferimento (nonchè le modalità di capitalizzazione di tale riserve) fanno parte di quei principi contabili e attuariali obbligatori riportati nell’accordo e che quindi non necessita riprendere in esplicito nel testo.
Quanto alla tassazione, in questi casi NON è quella del TFR, ma appunto quella dei Fondi Pensione. Nel momento del passaggio dalla Cassa al Fondo Pensione NON viene applicata tassazione, nel momento dell’erogazione della prestazione del Fondo viene applicata la tassazione tempo per tempo vigente la cui complessa articolazione è illustrata nel rimando contenuto nella specifica FAQ di questa news. Salvo ovviamente future modifiche nella legge finanziaria.
Buonasera.
La Cassa di Previdenza Sanpaolo comunica quanto segue:
Sospensione temporanea liquidazione nuove pensioni integrative
Si comunica chela definizione e liquidazione delle nuove pensioni integrative aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 è temporaneamente sospesa, in attesa delle determinazioni degli aventi diritto all’offerta individuale di capitalizzazione della prestazione integrativa, che sarà inviata entro il 30 giugno 2018 a tutti gli Iscritti in servizio, esodo ed in quiescenza così come previsto dall’accordo sottoscritto dalle Fonti istitutive in data 5 dicembre 2017.
Quindi chi è appena andato in pensione non avrà comunque l’assegno della Cassa fino a settembre, anche se non ha nessuna intenzione di aderire all’offerta. Questo era previsto nell’accordo? Non viene spiazzato chi contava su quell’assegno? Grazie
Tale “sospensione” era esplicitata nell’accordo, ma in realtà è un obbligo tecnico, imposto dalla necessità di “lavorare” sun un perimetro non soggetto a variazioni per tutto il periodo necessario alla formulazione delle porposte individuali di liquidazione. Ovviamente tutte le quote “sospese” verranno erogate integralmente al termine della fase di transizione a coloro che avranno deciso di non liquidare la propria posizione presso la Cassa. Non esistevano soluzioni tecniche alternative a questa “sospensione”.
Io penso che per capire le cose bisogna fare degli esempi. Se potete e volete rispondermi io vorrei sapere, senza fare cifre, come verra’ calcolato l’importo se una persona decide sulla capitalizzazione.
Tre casi.
62 anni Inizio lavorativo 1/4/1975 in esodo 1/10/2012 in pensione 1/8/2017. ( con gli anni di esodo si arriva ai 40 anni sul fondo ? )
72 anni Inizio lavorativo 1/4/1965 in pensione 1/4/2000
52 anni Inizio lavorativo 1/4/1985 ancora impiegato.
Penso che se potete rispondere a questa domanda riusciro’ a comprendere bene il metodo di calcolo.
Forse l’avrete gia’ detto, ma vorrei sapere se durante il periodo di esodo non si perde l’iscrizione al fondo integrativo e si puo’ arrivare ai 40 anni.
Scusate e grazie.
Sul periodo dell’esodo penso abbiate gia’ risposto.
Gli anni di esodo contano per il raggiungimento dei 40 anni di iscrizione al fondo integrativo.
In una risposta avete detto:
“Tu avrai una proposta di capitalizzazione come esodata, ma con il massimo dell’anzianità valida ai fini Cassa (che è appunto di 40 anni)”.
Personalmente non sono interessato non essendo sposato, ma in caso di decesso del titolare cosa spetta ai superstiti francamente non l’ho capito. Ma e’ un mio problema di comprensione, ho dei limiti.
Grazie molte per le Vostre risposte.
Una ultima domanda. Non mettetevi a ridere, ma ho molta confusione. Se capitalizziamo la somma mensile che ci dara’ l’inps variera’ ? Noi abbiamo il 90% dell’ultimo stipendio. Come variera’, se variera’, l’importo della pensione ?
La cassa eroga un’integrazione alla pensione INPS. La capitalizzazione o meno della cassa NON influisce sull’importo della pensione INPS.
I periodi di permanenza nell’esodo NON valgono ai fini del raggiungimento dei 40 anni.
I superstiti hanno diritto alla reversibilità dell’integrazione, secondo regole assimilabili a quelle delle pensioni INPS.
Non è possibile fare simulazioni di calcolo sulla base di dati generici. Ogni integrazione cassa è diversificata sulla base della propria storia retributiva individuale. Bisogna attendere l’offerta individuale e poi fare una valutazione individuale.
Grazie delle risposte. Concordo con Piraz. Ritengo assurdo il minimo di 30.000 euro. Anche se è stabilito dalla legge, la cosa non è assolutamente giusta e se le leggi palesemente vanno contro il normale nuon senso dovrebbero essere cambiate. Anche perché vengono erogati a chi ha pagato poco o nulla e non date a chi ha pagato sempre. Diciamo che tra tutte le cose inique che ci sono sopporteremo anche questa.
Io spero che facciate le cose meglio ( piu’ giuste ) che si possano fare viste le leggi vigenti. Comunque penso che inviare a tutti gli iscritti al fondo, in servizio e non, un opuscolo dove si chariscono le regole principali senza naturalmente fare nessun calcolo sarebbe stata una cosa ben fatta. Ringrazio molto delle risposte
Ti assicuro che stiamo facendo le cose più eque possibili nei limiti invalicabili delle disposizioni vigenti. Quanto all’illustrazione dei fatti, non c’è nulla che possiamo aggiungere in un fascicolo a quanto non abbiamo già scritto nelle news, nelle FAQ e nei commenti.
Bisogna però tenere conto che il “minimo” non fa che fotografare la situazione di diritto per cui la fidejussione è stata garantita a tutti (a spese aziendali, senza nulla togliere a nessuno) indipendentemtne dall’anzianità contributiva. E non poteva essere diversamente, visto che la Cassa è un fondo “collettivo indiviso” e non un insieme di “zainetti individuali”.
Ti ringrazio moltissimo per le risposte che mi hai dato e mi scuso se sono un rompi scatole, ma vorrei capire e forse, con le mie domande, altri capiranno meglio e te ne faranno meno.
Tu mi hai scritto:
“La cassa eroga un’integrazione alla pensione INPS. La capitalizzazione o meno della cassa NON influisce sull’importo della pensione INPS”
Io “penso” di prendere il 90% dell’ultimo stipendio del pari grado dopo 5 anni di esodo. Molti iscritti che ancora lavorano avranno ( credo ) una parte della pensione pagata con il contributivo. Il nostro fondo penso paghera’ loro la differenza tra pensione erogata dall’Inps e il 90% dell’ultimo stipendio. Quindi questi colleghi riceveranno probabilmente un importo per la capitalizzazione maggiore. Se mi sono spiegato e sono riuscito a farmi capire il ragionamento e’ giusto ? Il loro importo sara’ maggiore ? Grazie e scusa.
E’ così. La quota di integrazione che eroga la Cassa (indipendentemente se mese su mese come rendita, oppure tutta in una volta in caso di capitalizzazione) è una quota determinata dalla differenza tra il limite massimo stabilito dal suo statuto (il famoso 90%) e la quota che ciascuno riceve come pensione INPS.
Ciao,
qui leggo: “I periodi di permanenza nell’esodo NON valgono ai fini del raggiungimento dei 40 anni”.
Tuttavia nella ns. guida all’esodo a pagina 8 nel paragrafo relativo agli iscritti a fondi a prestazione definita, leggo che “gli anni trascorsi nel fondo di solidarietà sono considerati validi a tutti gli effetti per la determinazione delle prestazioni previdenziali integrative”, che era quello che conoscevo io.
Facciamo una verifica con la nostra esperta (Maria Martino) e ti facciamo sapere.
Abbiamo verificato. In effetti il periodo di Esodo vale anche ai fini Cassa di Previdenza. Scusa l’errore.
Essendo stata assunta in intesasanpaolo nel giugno 1990 ma avendo pagato e ricongiunto anni lavorati in altre aziende dal 1980, ai fini del conteggio della pensione che erogherebbe la Cassa di Previdenza si tiene conto della data di iscrizione alla Cassa di previdenza ( e quindi 1990) o di assunzione ( ricongiunta)
e quindi 1980.
Grazie
L’anzianità di appartenenza alla Cassa a qualsiasi fine (e quindi anche in relazione ai conteggi per la capitalizzazione) comprende anche i periodi ricongiunti.
IO HO LA FINESTRA A MAGGIO 2023. ED HO 2 ANNI DI CONTRIBUTI NON RICONGIUNTI. SE NON ACCETTO LA ZAINETTIZZAZIONE E NEL 2023 AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN PENSIONE NON CI SARANNO I 40 ANNI DI PERMANENZA NELLA CASSA DI PREVIDEMZA MA SOLO 39 ANNI . SARA’ APPLICATA L’ALIQUOTA DEL 2,25% ANNUO O UN’ALIQUOTA PIU’ BASSA ? (MI ERA STATO DETTO CHE IL 2,25 SI APPLICA SOLO NEL CASO DI SUPERAMENTO DEI 40 ANNI DI PERMANENZA).
L’aliquota del 2,25% annua viene applicata per ciascun anno di permanenza (se complessivamente superiori a un minino di 20), con il massimo di 40. Quindi nel tuo caso verrà applicata per 39 anni.
Potete chiarire come funzione per chi è a part-time?
Il pagamento garantito dalla Cassa fino ad arrivare al 90% dell’ ultima busta paga si riferisce a quanto realmente percepito? Se così fosse, il ricorso al part-time potrebbe risultare molto penalizzante.
E’ corretto dire che convenga rientrare a tempo pieno prima della pensione oppure aderire all’ offerta?
La Cassa di Previdenza è un fondo integrativo che appunto, come spiegato più sopra, integra la pensione INPS. Questo significa che la prestazione della Cassa è sempre e comunque una “differenza” tra quanto viene erogato dall’INPS per il periodo di lavoro e il 90% dell’ultima retribuzione, in oggni caso sulla base dell’orario di lavoro nel periodo di riferimento. Chi fa dei periodi a Part Time ha una contribuzione proporzionale all’INPS, ma anche la Cassa conteggia quel periodo di lavoro a Part Time solo in misura proporzionale. Rientrare a tempo pieno il mese precedente della pensione non ha quindi alcun effetto pratico rispetto ai conteggi dell’integrazione della Cassa, così come accettare la capitalizzazione o mantenre la rendita non muta in alcun modo il metodo di calcolo applicato al Part Time.
Più precisamente per i part time l’articolo 24 delle Statuto della Cassa recita:
“…la pensione è calcolata prendendo figurativamente a base la retribuzione annua pensionabile, relativa al corrispondente servizio a tempo pieno.”
per “…attività di servizio a tempo parziale, la relativa anzianità utile alla determinazione della misura della pensione è ridotta proporzionalmente al rapporto esistente, nel periodo interessato, fra la durata del servizio a tempo parziale e la durata del corrispondente servizio a tempo pieno”.
Riassumendo:
Per i part time viene presa a base la retribuzione di un equivalente full time, ma gli anni a part time riducono gli anni di riconoscimento del 2,25%.
Es. Con 3 anni a part time al 50% e 37 anni di full time, danno diritto a:
37 anni x2,25%=83,25% +
3 anni al 50% pari a 1,5 anni x2,25% =3,375%
quindi in totale si avrà 83,25%+3,375%=86,625% (al posto del 90%) della retribuzione di un collega equivalente full time.
Esatto. Il periodo a part time, vale interamente ai fini della maturazione del diritto, proporzionalmente ai fini della misura della prestazione.
Per essere sicuro al 100%.
Se capisco bene la vostra affermazione alla mia domanda:
“I periodi di permanenza nell’esodo NON valgono ai fini del raggiungimento dei 40 anni” e’ errata. Giusto ?
Si anche il periodo di esodo vale come servizio ai fini della Cassa di Previdenza.
Dato che la percentuale di tassazione e’ molto importante ( secondaria solo all’importo liquidato ) vorrei che fosse spiegata con degli esempi cosi’ che tutti la possano capire bene.
Io non sono un fulmine di guerra e francamente la risposta alla seguente domanda a me non e’ chiara.
Nel caso in cui accettassi la capitalizzazione, quale sarà il trattamento fiscale applicato?
Il versamento della quota di capitalizzazione sul Fondo Pensioni è fiscalmente neutro (non si pagano tasse). La tassazione delle prestazioni del Fondo farà riferimento ai vari periodi di permanenza nella Cassa applicando le diverse aliquote tempo per tempo vigenti e dettagliate nella nostra Guida alla Previdenza Integrativa.
Vi ringrazio se mi vorrete rispondere
Come abbiamo risposto (e tu stesso riporti la nostra risposta), il calcolo delle aliquote dipende da vari fattori, dei quali il periodo di permanenza in un fondo è solo uno. Come illustrato nella nostra guida, rilevano vari altri fattori del tutto diversi e su base strettamente individuale, che rendono impossibile qualsiasi calcolo “ad esempio”. I Pensionati, che dovendo ritirare cash la loro quota avranno subito la tassazione, dovranno rivolgersi alle strutture decentrate che si dovranno a loro volta appoggiare alle proprie struttre di consulenza fiscale. Per i colleghi in servizio questo problema non si pone, in quanto la loro eventuale capitalizzazione verrà girata per intero sulla posizione di Previdenza integrativa (il Fondo Pensioni) e la tassazione verrà applicata al momento del pensionamento a seconda delle modalità che sceglieranno in quel momento.
Buongiorno, se ho ben capito nel caso di accettazione della offerta, l importo viene accreditato nel fondo pensione esistente. Se in questo periodo io volessi fare uno switch spostando le quote del mio fondo pensione da un comparto ad un altro, si potrebbero creare problemi per il trasferimento nel fondo pensione del capitale a me spettante, nel caso appunto di accettazione dell offerta di capitalizzazione? Grazie
No, nessun problema.
Buonasera,
Potete confermarmi che la tassazione dell’importo eventualmente liquidato in contanti ai pensionati sarà quella applicata ai fondi pensione? Sono state emanate le circolari attuative della Legge di stabilità 2018?
Grazie per la consueta disponibilità
Per avere una consulenza personalizzata puoi contattare la nostra esperta Antonietta Martino maria.martino@intesasanpaolo.com.
Se si aderisce alla proposta, il versamento dell’importo al fondo pensioni permette di recuperare il credito d’imposta relativo alla tassazione subita su precedenti anticipazioni ? ( configurandosi quindi il versamento dello zainetto cassa al fondo pensione come REINTEGRO DI PRECEDENTI ANTICIPAZIONI ). Se si a partire da quale data si considerano le anticipazioni percepite?
Anzitutto il reintegro dell’anticipazione non innesca alcun beneficio fiscale sulle anticipazioni pregresse che hanno intaccato i montanti maturati ante 2007.
A malapena si ha un beneficio fiscale se l’anticipazione ha interessato il montante post 2007, perché anche in quel caso dovresti comunque avere versamenti (tra azienda e lavoratore) che nell’anno superano i 5.164 euro per poter ottenere un minimo di credito d’imposta.
Infine le somme rivenienti della Cassa non si configureranno come versamenti a titolo di reintegro ma come “trasferimento di una posizione individuale da altra forma di previdenza complementare”. Non è un versamento dell’iscritto al Fondo, una restituzione di capitale.
Posto la richiesta di un iscritto esodato che non ha più l’accesso:
“Tra le voci in circolazione sulle intenzioni del governo circa una riformadelle pensioni, c’è l’eliminazione del calcolo retributivo
dal 1996 al 2012 anche per quelli che come me avevano 18 anni di
contributi al 31/12/1995, parificandoli quindi a quelli che non li
avevano e quindi erano passati subito al misto.
Questo “scherzetto” mi costerebbe -credo- circa 3.200 eur lordi di
pensione INPS all’anno”.
Visto che ho già maturato i 40 anni di iscrizione alla Cassa e che mi mancano circa 3 anni alla pensione e che nell’offerta al
terz’ultimo paragrafo parlano di un’ulteriore offerta al momento del
pensionamento che verrà fatta a chi rifiuta questa offerta, sto
MINIMAMENTE valutandone l’opportunità.
Infatti se davvero perdessi il retributivo, per il quale tra l’altro
prenderò un assegno d’esodo decurtato dell’11% rispetto a quelli
del misto, al momento del pensionamento la prestazione definita e
garantita da fideiussione della banca dovrebbe essere ovviamente
maggiore.
PERO’:
1) il fondo BDN mi pare di aver capito che offrirà la “riserva
matematica” della mia prestazione in essere, che non so se corrisponde
allo stesso calcolo attuale, spero aggiornato con l’eventuale
passaggio al misto?
2) non ho capito come venga “pagata” tale riserva matematica, ma dubito fortemente che possa essere indirizzata sul fondo pensioni, come l’attuale offerta, assogettandomi ad imposte molto più onerose, sai quali?
Grazie ciao Carlo Ombri”