Pubblicato il – 15 Marzo 2021


DL 30/2021 CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO e BONUS BABY SITTING

Venerdì 13 marzo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DL n. 30 in tema di “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Il decreto emanato, come dal titolo, si concentra unicamente sui Congedi straordinari e sul bonus baby sitter per figli in DAD o quarantena o colpiti da infezione da Covid-19.

Cerchiamo di fare una prima sintesi delle misure di immediato interesse dei colleghi, in attesa delle Circolari Applicative INPS. 

 

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO PER FIGLI 

Per l’anno 2021 a decorrere dal 13 marzo, in conseguenza alla sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività scolastiche, i genitori LAVORATORI DIPENDENTI senza possibilità di accesso allo SW hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 16 anni di uno specifico congedo per tutto il periodo di DAD o quarantena. 

  • Nel caso di figli minori di 14 anni l’INPS riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione (con contribuzione figurativa pensionistica piena)
  • Nel caso di figli tra i 14 e i 16 anni si tratta di congedi non retribuiti (e senza contribuzione pensionistica)
  • Nel caso di figli con legge 104 art. 3 comma 3, indipendentemente dall’età e anche in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, l’INPS riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione (con contribuzione figurativa pensionistica piena) 

La fruizione di questo congedo straordinario è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che l’altro genitore non sia disoccupato o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa) o non lavoratore.

Attenzione! E’ possibile sostituire con questi Congedi Straordinari solo i periodi di CONGEDO PARENTALE già fruiti dal 1° gennaio al 13 marzo. 

La domanda di Congedo Straordinario parzialmente retribuito andrà presentata all’INPS esclusivamente in via telematica. La domanda di Congedo Straordinario non retribuito andrà presentata direttamente all’Azienda.

 

BONUS BABY SITTER

I genitori LAVORATORI AUTONOMI, FORZE DEL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO, FORZE DELL’ORDINE E OPERATORI SANITARI con figli conviventi minori di 14 anni possono fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Questo bonus viene erogato esclusivamente attraverso lo strumento del “libretto famiglia”.

Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non utilizza i congedi straordinari

 

I congedi e il bonus trovano applicazione anche per i genitori affidatari.

Le modalità operative per accedere sia al congedo straordinario sia al bonus baby sitter sono stabilite dall’INPS. Vi daremo informativa non appena emanata la circolare Inps relativa.

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