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Il Decreto Legge “Cura Italia”, approvato dal Governo il 16 Marzo scorso ha introdotto una importante novità riguardante i permessi lavorativi previsti dalla legge 104/1992.

La scelta del decreto è avvenuta per le ovvie ragioni di necessità ed urgenza; il decreto legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 17 marzo e deve poi essere convertito in legge dal Parlamento.

L’articolo 24 del Decreto recita: “Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.”

In questi giorni sono stati chiariti alcuni aspetti.

Il sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (tale ufficio dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) precisa che:

I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 per:

  • i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
  • i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).”

Ricordiamo che i permessi previsti dal comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992: sono le tre giornate di permesso a genitori e familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata, che possono essere utilizzate solo quando viene prestata loro assistenza sanitaria.

Rimangono invariate le altre norme relative alla retribuzione, alla copertura previdenziale, al referente unico, la distanza massima rispetto al domicilio dell’assistito, ecc. Così come è confermata la possibilità di cumulare i permessi in caso di più familiari con L. 104 (esempio: se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso si hanno 36 giorni complessivi da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

Importante: in attesa di indicazioni da parte di Inps, abbiamo chiesto all’azienda di individuare una modalità operativa che permetta la fruizione di tali permessi il prima possibile o la copertura di eventuali assenze in corso.

 Come sopra richiamato, anche i lavoratori riconosciuti disabili in situazioni di gravità possono beneficiare dell’estensione dei permessi.

Inoltre per questi lavoratori l’art. 26 comma 2 dell’art 26 del Decreto prevede che “fino al 30 aprile ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità con disabilità in situazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero”. Tale periodo non sarà computabile ai fini del comporto. Il lavoratore deve rivolgersi al proprio medico curante.

Importante: anche su questo aspetto stiamo attendendo i chiarimenti sulle modalità operative.

La medesima possibilità (con le medesime avvertenze) è riconosciuta anche a coloro che sono in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali” (servizi di medicina legale delle ASL), attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1 dell’articolo 3).

Sarà nostra cura aggiornare la nota non appena saranno disponibili dettagli sulle modalità di fruizione dei permessi.

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