image_pdfimage_print

.

Come vi avevamo anticipato qui, dal 1° luglio parte il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi di lavoratrici e lavoratori dipendenti così come previsto dall’accordo di CGIL, Cisl e UIL con il Governo e come di conseguenza previsto dalla Legge di Bilancio 2020 e dal decreto 3/2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ormai diventato legge, che porterà ad un aumento dello stipendio netto per i redditi annui inferiori a 40.000 euro.

Il taglio del cuneo fiscale verrà riconosciuto in base al reddito di riferimento:

  • Per chi ha un reddito annuo fino a 28.000 euro lordi viene previsto un bonus in busta paga pari a 100€ netti mensili (questo bonus riassorbe completamente il “vecchio” Bonus Renzi o Bonus 80€).
  • Per chi ha un reddito compreso tra 28.001 e 35.000 euro lordi viene prevista una detrazione annua pari a 480€ sommati al risultato della seguente formula:
    120 x (35.000 – reddito complessivo) / 7.000.
    ESEMPIO: a un lavoratore che percepisca nel 2020 un reddito complessivo di 30.000€ spetterà una detrazione annua pari a:
    480 + [120 x (35.000 – 30.000) / 7.000] = 565,72€.
  • Per chi ha un reddito compreso tra 35.001 e 40.000 euro lordi viene prevista una detrazione annua pari alla cifra ottenuta applicando questa formula:
    480 x [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000].
    ESEMPIO: a un lavoratore che percepisca nel 2020 un reddito complessivo di 38.000€ spetterà una detrazione annua pari a:
    480
    x [(40.000 – 38.000) / 5.000] = 192,00€.

Come avviene per le detrazioni già in essere e per l’attuale Bonus Renzi, anche le nuove detrazioni / bonus verranno anticipati in busta paga dal datore di lavoro ipotizzando ogni mese quello che sarà il reddito complessivo del 2020, salvo calcolo definitivo e conguaglio (positivo o negativo) nel cedolino di dicembre.

Ricordiamo anche che l’importo del bonus cuneo fiscale dipende dal numero dei giorni di lavoro ed è riconosciuto dal datore di lavoro sulla base del reddito annuale complessivo. Questo significa, perciò, che se si percepiscono altri redditi oltre a quello da lavoratore dipendente (per esempio una seconda occupazione, un reddito da locazione…) il bonus potrebbe essere soggetto a restituzione in seguito al conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico). 

Abbiamo ovviamente aggiornato lo specifico capitolo della nostra Guida alla BUSTA PAGA, e comunque i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti) sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.

.

X