image_pdfimage_print

Allo scopo di darne la massima diffusione, come d’uso vi riportiamo la news aziendale che aggiorna le misure anticovid.

Aggiornamento sulle più recenti decisioni governative in materia di quarantena, obbligo vaccinale, modalità di accesso ai luoghi di lavoro

Il nuovo scenario epidemiologico determinato dal progressivo affermarsi della variante Omicron sta registrando un vertiginoso incremento dei casi di contagio da COVID-19, associato ad una limitata pericolosità del virus soprattutto nei confronti di persone che hanno completato il ciclo vaccinale e hanno successivamente proceduto all’inoculazione della terza dose “booster”.

In tale contesto, con la condivisa finalità di contemperare le esigenze di salute e sicurezza con quelle di una graduale ripresa delle attività produttive e sociali, il Governo italiano è recentemente intervenuto per rimodulare il quadro normativo in tema di COVID-19 con:

– il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 che, dopo aver ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2022, ha ridotto la durata delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass) da 9 a 6 mesi e ha reintrodotto l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto anche nelle zone bianche;

– il decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 e la Circolare esplicativa del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 che hanno modificato il regime della quarantena. Al riguardo si segnala che sono già state emanate istruzioni operative interne tese a semplificare il rientro dei contatti stretti;

– il decreto legge del 5 gennaio 2022 (ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e salve modifiche che dovessero essere introdotte in limine) che ha introdotto nuove misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica nei seguenti ambiti:

– estensione dell’obbligo vaccinale (precedentemente previsto per singole categorie professionali) a tutti i residenti in Italia cha abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fatti ovviamente salvi i casi accertati di esenzione – entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U., sanzionabilità a decorrere al 1° febbraio, durata fino al prossimo 15 giugno 2022;

– estensione dell’impiego del Green pass “rafforzato” (conseguente cioè a vaccinazione o guarigione) sui luoghi di lavoro per gli ultracinquantenni. A modifica della precedente normativa, attuata a livello aziendale con le Disposizioni del 15 ottobre 2021, verrà pertanto limitato l’accesso ai luoghi di lavoro, per gli ultracinquantenni, ai soli possessori di Green pass “rafforzato”, escludendo in tal modo, per tali soggetti, la possibilità di accesso con il Green pass “base” – entrata in vigore dal 15 febbraio 2022;

– accesso ad alcuni servizi (tra cui quelli bancari e finanziari) consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass almeno “base”, con l’effetto di escludere del tutto la possibile interazione dei colleghi di rete con soggetti non vaccinati, non guariti e/o non sottoposti a tampone molecolare o antigenico rispettivamente nelle 72 o nelle 48 ore precedenti. Con successivo DPCM potranno essere individuate talune attività essenziali escluse dall’obbligo – entrata in vigore 1° febbraio 2022, durata fino al 31 marzo 2022.

Alla luce di quanto precede, nel preannunciare nei prossimi giorni (e comunque in tempi coerenti con l’entrata in vigore delle singole prescrizioni governative) l’emanazione di disposizioni interne tese a garantire la verifica, a carico dei singoli Responsabili di struttura, del rispetto delle citate prescrizioni, si invitano ancora una volta i colleghi che non avessero ancora effettuato il ciclo vaccinale, a prenotare la somministrazione in tempo utile per non incorrere nelle conseguenze di legge (sospensione dello stipendio)

 

Decreto Legge n. 1 del 7.1.2022

 

 

X