Pubblicato il – 11 Agosto 2021


COPERTURE PER INFORTUNI E PREMORIENZA PER IL PERSONALE DI PROVENIENZA UBI

E’ stata recentemente pubblicata in Normativa la circolare che dà conto delle coperture assicurative per infortuni occorsi sia in ambito professionale che extraprofessionale.

Sul tema precisiamo che per il personale ex UBI – benché non sia esplicitamente riportato nel testo – continuano a valere, ad oggi, le condizioni previste dagli accordi sindacali sottoscritti a suo tempo (che avevano altresì stabilito una prestazione per i casi di premorienza)[1].

La circolare applicativa tuttora in vigore e valida fino al 31 dicembre 2021 è quindi rappresentata dalla Info Personale n. 18 del 7 ottobre 2020 alla quale rinviamo, fornendo in questa nota una sintesi schematica delle coperture.

Per eventuali denunce sono confermate le indicazioni contenute nella citata Info Personale, che comprende tra gli allegati la modulistica necessaria (le comunicazioni inviate agli indirizzi email che includono il dominio “ubibanca” vengono automaticamente reindirizzate).

Anche questa materia sarà oggetto di confronto nel corso della trattativa per la completa armonizzazione dei trattamenti economico/normativi che prenderà avvio nel prossimo mese di settembre.

Nel frattempo, sempre sul tema delle coperture per il rischio di premorienza e invalidità permanente, segnaliamo la possibilità di assicurarsi con onere a carico del dipendente per il tramite del Fondo Pensione ISP: torneremo in argomento appena sarà operativo l’applicativo per l’adesione (ottobre – decorrenza della copertura 1° gennaio 2022).

 

Sommario

Polizze Infortuni professionali ed extraprofessionali

Massimali e franchigie

Alcune delle garanzie prestate

Contributo a carico del dipendente per la copertura Infortuni extraprofessionali

Prestazioni in caso di Premorienza

Cumulabilità 

 

Polizze Infortuni professionali ed extraprofessionali

La copertura assicurativa, stipulata con Generali Italia S.p.A. e valida in tutto il mondo, è prestata per gli infortuni subiti dal lavoratore/lavoratrice sia in ambito professionale che extraprofessionale.

Massimali e franchigie

Le somme assicurate a favore di ciascun dipendente sono:

  • € 200.000,00 in caso di morte;
  • € 300.000,00 in caso di invalidità permanente.

L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertato secondo i criteri indicati in polizza, con le seguenti modalità:

  • rischio professionale (compreso itinere): nessuna franchigia;
  • rischio extraprofessionale: franchigia assoluta del 3%.

Nel caso in cui l’invalidità permanente sia superiore al 7%, la Compagnia liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Alcune delle garanzie prestate

Riepiloghiamo di seguito alcune delle garanzie prestate e i riferimenti agli articoli della polizza (allegata alla Info Personale n. 18 del 7 ottobre 2020, scaricabile anche da qui).

danni estetici: fino ad un massimo di € 15.000,00 art. 3.4
diaria da ricovero: € 75,00 per ogni giorno di ricovero
(per un periodo massimo di 365 giorni)
art. 3.7
indennità giornaliera da gesso: € 35,00 (fino ad un massimo di 90 giorni) art. 3.8
rientro sanitario: fino al limite di € 2.500,00 art. 3.12

 

Contributo a carico del dipendente per la copertura Infortuni extraprofessionali

La copertura infortuni extraprofessionali prevede a carico del personale in servizio un contributo pari allo 0,034% calcolato sulla retribuzione annua lorda teorica[2] e contabilizzato con le competenze di dicembre (ovvero con quelle conseguenti all’eventuale cessazione del rapporto di lavoro): per esempio per una RAL teorica di € 40.000 la contribuzione ammonta a € 13,60 annui.

Prestazioni in caso di Premorienza

Con gli accordi sottoscritti nell’ex Gruppo UBI l’azienda si era impegnata a fornire, nel caso di decesso del dipendente, direttamente a favore dei relativi aventi diritto, prestazioni in capitale per € 100.000.

Cumulabilità

In caso di decesso per infortunio le prestazioni previste in caso di premorienza e l’indennizzo di € 200.000,00 sono cumulabili.

[1] Ultimo riferimento Verbale di accordo del 18.12.2019

[2] Per retribuzione annua lorda teorica si intende la retribuzione comprensiva di tutte le voci fisse con carattere continuativo, anche con corresponsione periodica, rapportate alla percentuale di servizio con esclusione delle voci variabili.

Qui il documento in pdf

.